IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  151,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 12 luglio 1991, n. 202,
con il quale il pagamento differito dei diritti doganali e'  soggetto
ad una dilazione massima di giorni novanta;
  Tenuto  conto  che  per  effetto  della grave crisi del mercato del
caffe'  e'  stato  consentito  il  pagamento  differito  dei  diritti
doganali  a  novanta  giorni  per  tale  prodotto,  sulla  base della
disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  Tenuto  conto  che  permangono  le  negative  condizioni  che hanno
influenzato il mercato del caffe' e la sua commercializzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n.
202, potra'  essere  concessa,  relativamente  alle  importazioni  di
caffe'   di   cui   alle  voci  0901.11-00,  0901.12-00,  0901.21-00,
0901.22-00 della tariffa doganale  d'uso  integrata,  escluse  quelle
effettuate  presso  la  dogana  di  Trieste, una dilazione fino ad un
massimo di novanta giorni.
  2. La dilazione comporta il pagamento di un interesse il cui saggio
e'  determinato  con  apposito  decreto  ministeriale  ai  sensi  del
medesimo  art.  4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
  3. L'interesse sara'  applicato  per  il  periodo  di  differimento
eccedente  i  primi  sette  giorni per i diritti doganali, escluse le
sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi  e  le  altre  imposizioni
previsti  dai  regolamenti  comunitari, per i quali l'interesse sara'
applicato per il periodo eccedente i primi trenta giorni.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 24 settembre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Il  comma  2  dell'art.  4  del  D.L.   n.   151/1991
          (Provvedimenti  urgenti  per  la finanza pubblica) e' cosi'
          formulato: "2. In deroga a quanto disposto dall'art. 78 del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  l'intervallo  per  il
          pagamento   periodico  dei  diritti  doganali,  escluse  le
          sovrimposte di confine, i  dazi,  i  prelievi  e  le  altre
          imposizioni  all'importazione  e  all'esportazione previsti
          dai regolamenti  comunitari,  non  puo'  eccedere  i  dieci
          giorni  ed  il  pagamento  deve  essere  effettuato nei due
          giorni successivi alla riassunzione del debito.  In  deroga
          agli  articoli  79  e  169  del  predetto  testo  unico  il
          pagamento differito dei diritti doganali d'importazione  e'
          soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il
          pagamento  effettuato  oltre  il  periodo  di giorni sette,
          sulle somme dovute verra' applicato  un  interesse  fissato
          semestralmente  con  decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sulla  base  del
          rendimento  netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.
          Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il
          differimento massimo e' di giorni centottanta".
             - Si trascrive il testo dell'art.  79  del  testo  unico
          delle   disposizioni   legislative   in  materia  doganale,
          approvato con D.P.R. n.  43/1973, come modificato dall'art.
          3-quinquies del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla  legge  di
          conversione n. 346/1974:
             "Art.  79.  - E' in facolta' del ricevitore della dogana
          consentire,  a  richiesta  dell'operatore,   il   pagamento
          differito  dei  diritti  doganali  per un periodo di trenta
          giorni. Il Ministro per le  finanze,  con  proprio  decreto
          emanato  annualmente  di  concerto  con  i  Ministri per il
          bilancio e la programmazione economica  e  per  il  tesoro,
          puo'  autorizzare  in  via  generale  la concessione di una
          maggiore dilazione, fino ad un massimo di  novanta  giorni,
          compresi i primi trenta.
             Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo'
          revocare o modificare la concessione di cui al primo  comma
          anche nel corso dell'anno.
             L'agevolazione    del   pagamento   differito   comporta
          l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei
          primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con
          decreto del Ministro per le finanze misura  pari  al  tasso
          medio  posticipato  di  interesse  dei  buoni  ordinari del
          Tesoro  per  investimenti  liberi  comunicato  dalla  Banca
          d'Italia    con   riferimento   al   trimestre   precedente
          l'emanazione di detto decreto.
             La concessione del pagamento differito, sia per i  primi
          trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a
          condizione  che  a  garanzia  dei  diritti  doganali  e dei
          relativi interessi venga prestata  cauzione  ai  sensi  del
          successivo art. 87.
             Il  ricevitore  della  dogana puo' in qualsiasi momento,
          quando  sorgano  fondati  timori  sulla  possibilita'   del
          tempestivo   soddisfacimento   del   debito,   revocare  la
          concessione  del   pagamento   differito;   in   tal   caso
          l'operatore  deve, entro cinque giorni dalla notifica della
          revoca, estinguere il suo debito o  prestare  una  garanzia
          ritenuta idonea dal ricevitore stesso".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 4 del D.L. n.
          151/1991 si veda nelle note alle premesse.