IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343  ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  6  settembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 213, dell'11 settembre 1991, con  il  quale  e'
stata  disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  seconda  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali  12%  -   18   settembre   1991/1998,   da   destinare   a
sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  12% - 18 settembre 1991/1998 per un importo di lire 2.500
miliardi nominali, allo stesso prezzo  fisso  di  emissione  di  lire
94,95%,  ed  alle  medesime altre condizioni e modalita' previste dal
decreto ministeriale 6  settembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213, dell'11 settembre 1991.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 14 del predetto  decreto  ministeriale  6  settembre  1991,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 18 marzo ed il  18  settembre  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
18 settembre 1991/1998.