IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  822/87,  e  successive  modifiche,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  proprio decreto 8 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 196  del  25  agosto  1986,  con  il  quale  sono  stati
stabiliti  il  termine  e  le  modalita'  per  la presentazione delle
dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione del  vino
e dei prodotti vinicoli;
  Visto il regolamento CEE n. 2070/91 del 15 luglio 1991 che modifica
il  regolamento CEE n. 441/88 recante modalita' d'applicazione per la
distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE  n.
822/87,  il  quale  dispone,  tra l'altro, che i produttori che hanno
acquistato prodotti a  monte  del  vino  provenienti  da  regioni  di
produzione  diverse  devono presentare, unitamente alla dichiarazione
di produzione, la ripartizione dei prodotti dichiarati in  base  alla
regione di provenienza;
  Ritenuto  opportuno, al fine di avere informazioni piu' rispondenti
alle esigenze conoscitive comunitarie e nazionali,  apportare  -  pur
rimanendo  inalterati  i  criteri  fondamentali  di utilizzo - alcune
modifiche ai modelli annessi al decreto ministeriale 1› agosto  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1989;
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  in  relazione  alle  esigenze  dei
dichiaranti, che la presentazione  delle  dichiarazioni  di  raccolta
delle  uve,  di produzione vitivinicola e dei relativi allegati possa
essere effettuata  anche  utilizzando  modelli  per  la  compilazione
meccanografica  delle  stesse  e  assicurare  nel  contempo  la  loro
compatibilita' con le necessita' gestionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I modelli predisposti per la presentazione  delle  dichiarazioni
annuali di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti
vinicoli,  allegati  al  decreto  ministeriale  1›  agosto 1989, sono
sostituiti, a decorrere  dalla  campagna  vitivinicola  1991-92,  dai
modelli annessi al presente decreto.