IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 822/87, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il proprio decreto 8 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 1986, con il quale sono stati stabiliti il termine e le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli; Visto il regolamento CEE n. 2070/91 del 15 luglio 1991 che modifica il regolamento CEE n. 441/88 recante modalita' d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87, il quale dispone, tra l'altro, che i produttori che hanno acquistato prodotti a monte del vino provenienti da regioni di produzione diverse devono presentare, unitamente alla dichiarazione di produzione, la ripartizione dei prodotti dichiarati in base alla regione di provenienza; Ritenuto opportuno, al fine di avere informazioni piu' rispondenti alle esigenze conoscitive comunitarie e nazionali, apportare - pur rimanendo inalterati i criteri fondamentali di utilizzo - alcune modifiche ai modelli annessi al decreto ministeriale 1 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1989; Ritenuto opportuno, altresi', in relazione alle esigenze dei dichiaranti, che la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve, di produzione vitivinicola e dei relativi allegati possa essere effettuata anche utilizzando modelli per la compilazione meccanografica delle stesse e assicurare nel contempo la loro compatibilita' con le necessita' gestionali; Decreta: Art. 1. 1. I modelli predisposti per la presentazione delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli, allegati al decreto ministeriale 1 agosto 1989, sono sostituiti, a decorrere dalla campagna vitivinicola 1991-92, dai modelli annessi al presente decreto.