IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il comma 4 dell'art. 6-quinquies del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 15 marzo 1991, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione del trattamento economico massimo che e' possibile attribuire ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali; Visto il comma 5 del medesimo art. 6-quinquies il quale dispone che i compensi siano determinati tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente, raggruppando a tal fine il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 in data 27 maggio 1985, relativo ai compensi per l'espletamento della funzione di sindaco di societa' commerciali; Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Istituto nazionale dei revisori ufficiali dei conti, il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Decreta: Art. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i revisori dei conti degli enti locali nominati ai sensi dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 15 marzo 1991, di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 e fino a quando non sara' stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 27 maggio 1985, citato nelle premesse.