IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il comma 4 dell'art. 6-quinquies del decreto-legge n.  6  del
12 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del
15  marzo  1991,  che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale
per la  determinazione  del  trattamento  economico  massimo  che  e'
possibile  attribuire  ai  revisori  dei  conti nominati dai consigli
degli enti locali;
  Visto il comma 5 del medesimo art. 6-quinquies il quale dispone che
i compensi siano determinati tenendo conto delle mansioni affidate ai
revisori   stessi   e   della   dimensione   demografica   dell'ente,
raggruppando a tal fine il tipo di mansioni per categorie nell'ambito
di ogni classe demografica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 in data 27
maggio 1985, relativo ai compensi per l'espletamento  della  funzione
di sindaco di societa' commerciali;
  Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Istituto nazionale dei
revisori  ufficiali dei conti, il Consiglio nazionale dell'ordine dei
dottori  commercialisti,  il  Consiglio  nazionale  dei   ragionieri,
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani (A.N.C.I.), l'Unione
delle  province  d'Italia  (U.P.I.)  e  l'Unione  nazionale   comuni,
comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti
i revisori dei conti degli enti locali nominati ai sensi dell'art. 57
della  legge 8 giugno 1990, n. 142, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge n. 80 del 15 marzo  1991,  di  conversione  del
decreto-legge  12  gennaio 1991, n. 6 e fino a quando non sara' stato
modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 549  del  27
maggio 1985, citato nelle premesse.