IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, concernente il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale; Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989, contenente i criteri per l'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della citata legge del 1986; Visti gli articoli 9 e 17 della stessa ordinanza che fissano "disposizioni transitorie"; Considerato che alla data del presente decreto non si e' ancora concluso l'iter amministrativo per l'iscrizione nell'elenco; Considerata la necessita' di non pregiudicare, nelle more di espletamento di tale procedura, le aspettative di coloro che hanno gia' conseguito il diploma di baccellierato internazionale in relazione alle citate disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 17 dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989; Decreta: Articolo unico 1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati in data anteriore alla loro iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 dai collegi del mondo unito, dalle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia e dalle istituzioni scolastiche meramente private italiane, che abbiano presentato la domanda di iscrizione nel predetto elenco, entro l'anno dalla pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 1990, sono considerati, con riserva, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado sotto la condizione risolutiva dell'iscrizione nell'elenco predetto delle istituzioni che li hanno rilasciati ai sensi degli articoli 9 e 17 dell'ordinanza citata e secondo le prescrizioni da essa dettate. 2. Nel caso che l'istituzione che ha rilasciato i predetti diplomi non consegua l'iscrizione nell'elenco di cui sopra entro il termine di trecentosessantacinque giorni previsto nel decreto ministeriale 11 luglio 1991, n. 212, emenato in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riserva si intende sciolta in senso negativo, con conseguente perdita di ogni validita' dell'equipollenza riconosciuta, ai diplomi stessi, con il presente decreto. Roma, 20 settembre 1991 Il Ministro: MISASI