IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista   la   legge   30   ottobre  1986,  n.  738,  concernente  il
riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  429  del  19  dicembre  1989,
contenente  i criteri per l'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2
della citata legge del 1986;
  Visti gli articoli 9  e  17  della  stessa  ordinanza  che  fissano
"disposizioni transitorie";
  Considerato  che  alla  data  del presente decreto non si e' ancora
concluso l'iter amministrativo per l'iscrizione nell'elenco;
  Considerata la  necessita'  di  non  pregiudicare,  nelle  more  di
espletamento  di  tale  procedura, le aspettative di coloro che hanno
gia'  conseguito  il  diploma  di  baccellierato  internazionale   in
relazione alle citate disposizioni transitorie di cui agli articoli 9
e 17 dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 
  1.  I  diplomi  di  baccellierato internazionale rilasciati in data
anteriore alla loro iscrizione nell'elenco di cui  all'art.  2  della
legge  n.  738/1986  dai  collegi  del mondo unito, dalle istituzioni
scolastiche straniere funzionanti all'estero  e  in  Italia  e  dalle
istituzioni  scolastiche  meramente  private  italiane,  che  abbiano
presentato la domanda di iscrizione nel predetto elenco, entro l'anno
dalla  pubblicazione  dell'ordinanza  ministeriale  n.  429  del   19
dicembre  1989  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 9 del 12  gennaio  1990,  sono  considerati,  con
riserva,  equipollenti  ai diplomi finali di istruzione secondaria di
secondo  grado  sotto  la   condizione   risolutiva   dell'iscrizione
nell'elenco  predetto  delle  istituzioni  che li hanno rilasciati ai
sensi degli articoli 9  e  17  dell'ordinanza  citata  e  secondo  le
prescrizioni da essa dettate.
  2.  Nel caso che l'istituzione che ha rilasciato i predetti diplomi
non consegua l'iscrizione nell'elenco di cui sopra entro  il  termine
di trecentosessantacinque giorni previsto nel decreto ministeriale 11
luglio  1991,  n.  212,  emenato in applicazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, la riserva si intende sciolta in  senso  negativo,  con
conseguente perdita di ogni validita' dell'equipollenza riconosciuta,
ai diplomi stessi, con il presente decreto.
   Roma, 20 settembre 1991
                                                  Il Ministro: MISASI