Al  Segretariato  generale   della
                                  Presidenza   della   Repubblica   -
                                  Servizio personale
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     giuridico    e    del
                                  coordinamento legislativo
                                    Dipartimento affari regionali
                                  Al Ministero del tesoro:
                                    Gabinetto
                                    Ragioneria generale dello Stato
                                  Al Ministero dell'interno:
                                    Gabinetto
                                    Direzione                generale
                                  amministrazione   civile   -   Div.
                                  P.E.L.
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio   e   dell'artigianato  -
                                  Gabinetto
                                   Al Ministero del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale - Gabinetto
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione     economica      -
                                  Gabinetto
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente  della   commissione
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Ai   prefetti   della    Repubblica
                                  (tramite Ministero dell'interno)
                                  Ai  presidenti  del Co.Re.Co. delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                    Ai presidenti del Co.Re.Co. delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Ai presidenti del  Co.Re.Co.  delle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali  delle  regioni a statuto
                                  ordinario
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali delle regioni  a  statuto
                                  speciale
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  provinciali di Trento e Bolzano
                                  Alla A.N.C.I.
                                  Alla U.P.I.
                                  Alla U.N.C.E.M.
                                  Alla Unioncamere
                                  Alla ANIACAP
                                  Alla FICEI
  Sono pervenuti a questa Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, numerosi quesiti riguardanti
aspetti controversi della normativa contrattuale recepita dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 333/1990.
  Nell'ambito delle funzioni  di  coordinamento  spettanti  a  questo
Dipartimento  in  base  all'art.  27  della legge-quadro sul pubblico
impiego n. 93/1983 si  ritiene  di  dover  stabilire  i  seguenti  ed
uniformi indirizzi applicativi.
A) FIGURE E PROFILI PROFESSIONALI.
  Numerosi  problemi  riguardano  l'applicazione  dell'art. 34, primo
comma che disciplina la ricollocazione di  talune  figure  e  profili
professionali in qualifica superiore.
  In proposito si richiama l'attenzione delle amministrazioni ed enti
in  indirizzo sulla disposizione che testualmente prevede: "le figure
professionali elencate nella tabella 2 sono ascritte  alla  qualifica
funzionale indicata nella tabella stessa".
  Si  tratta  infatti  di  una  valutazione  che  attiene a posizioni
funzionali astrattamente considerate che prescinde dalla attivita' in
concreto esercitata dai dipendenti interessati.
  L'ente deve avere nella sua  pianta  organica,  alla  data  del  1›
ottobre 1990, l'identica figura o profilo professionale. Il passaggio
di  qualifica  e' limitato ai dipendenti formalmente inquadrati nella
figura o profilo.
  L'applicazione  dell'art.  34  deve  essere   realizzata   mediante
provvedimenti  adottati dal consiglio comunale o provinciale ai sensi
dell'art. 32, lettera c), della  legge  n.  142/1990  o  dagli  altri
organi  deliberativi  degli  enti  del  comparto  tenuto  conto della
necessita' di modificare la pianta organica, nella  quale  le  figure
professionali   sono   esattamente   individuate  e  collocate  nella
qualifica funzionale cui corrisponde un preciso livello retributivo.
  Si tratta di atti formali a contenuto vincolato che impongono anche
le conseguenti variazioni di bilancio.
  Da tale premessa  scaturiscono  le  soluzioni  delle  questioni  in
concreto prospettate.
1)  Addetto  ai  servizi  ausiliari di anticamera, di portineria e di
custodia delle camere di commercio.
  La ricollocazione del profilo suddetto riguarda  esclusivamente  il
personale delle camere di commercio.
2) Operatori socio assistenziali.
  La  figura  o profilo non presenta particolari problemi applicativi
in quanto riguarda un'area  di  attivita'  ben  definita  nell'ambito
della  terza  qualifica  funzionale che deve intendersi riferito alle
figure professionali di "addetto alla assistenza domiciliare".
3)   Addetto   ai  servizi  tecnici  con  compiti  di  conduzione  di
autoveicoli delle camere di commercio.
  La  figura  professionale  enucleata  da  un  piu'  ampio   profilo
professionale  del  personale  delle camere di commercio considera la
riqualificazione del solo personale  con  compiti  di  conduzione  di
autoveicoli.
4) Bagnini ed assistenti ai bagnanti.
  La  figura  o profilo non presenta particolari problemi applicativi
in quanto riguarda un'area  di  attivita'  ben  definita  nell'ambito
della terza qualifica funzionale.
5)   Terminalista   o   addetto  alla  registrazione  dati  dell'area
informatica.
 Su tale  figura  si  incentrano  problematiche  di  grande  rilievo.
Infatti  si osserva che non esiste nell'ambito delle mansioni consid-
erate nelle varie aree di attivita' dell'allegato A del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  347/1983  alcun  riferimento  alla
tipologia  lavorativa  corrispondente   alla   figura   professionale
ricollocata nella quinta qualifica.
  In  ogni  caso,  nella  logica  di quanto precedentemente affermato
l'amministrazione o l'ente puo' attuare  il  passaggio  di  qualifica
delle  sole  figure  professionali istituite nell'ambito di un centro
elaborazione dati con l'identica denominazione prevista dalla tabella
2.
  Si esclude comunque che possano essere  considerati  "terminalisti"
coloro  che siano semplicemente addetti a sistemi di videoscrittura e
non abbiano funzioni interattive con il sistema informatico.
6) Conduttore di macchine operatrici complesse.
 La figura professionale a cui si riferisce la denominazione  inclusa
nella   tabella  allegato  2  trova  esplicita  menzione  nell'ambito
dell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
347/1983,  dove  e' distinta da quella dell'autista di mezzi pesanti.
Tale figura e' genericamente riferita a macchinari rotabili  che  per
la  loro  specialita'  impongono conoscenze particolari tali da dover
essere verificate nell'ambito di un  procedimento  amministrativo  di
abilitazione   con   conseguente   provvedimento   di  autorizzazione
(patente).
  Si ritiene, infatti, che la specifica individuazione della macchina
operatrice complessa sia riconducibile  esclusivamente  al  fatto  di
rilevanza  giuridica  collegabile  all'autorizzazione o patente cosi'
come specificato nell'allegato A del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 347/1983.
  Non  e'  consentito altro tipo di valutazione sulle caratteristiche
delle macchine operatrici complesse.
 7) Autista di scuola bus.
  Negli enti di piccole o medie dimensioni la figura dell'autista  di
scuola-bus  potrebbe  essere prevista in pianta organica con funzioni
integrate con altre attivita'. In tali casi il passaggio alla  quinta
qualifica  funzionale  puo'  essere  riconosciuto  in  relazione alle
modalita' di espletamento delle funzioni plurime, tra cui deve essere
temporalmente prevalente quella di autista di scuola-bus.
8) Puericultrice.
 Si  tratta  di  una  figura  professionale  esattamente  individuata
dall'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
347/1983,  che  per l'esercizio dell'attivita' necessaria di apposito
titolo professionale.
9) Infermiere generico.
  Tale figura racchiude nella denominazione  gli  aspetti  essenziali
della  tipologia  lavorativa e, pertanto, non si presta a formule in-
terpretative non univoche.
10) Segretario di cancelleria di conciliazione.
  La figura professionale e' stata ricollocata nella sesta  qualifica
funzionale  per omogeneita' con la figura dell'assistente giudiziario
del Ministero di grazia e giustizia.
  Tale  considerazione  evidenzia  come  il  passaggio  di  qualifica
riguardi   il   personale  che  negli  enti  abbia  una  collocazione
funzionale corrispondente a  quella  indicata  nella  tabella  2  non
essendo  comprese nella fattispecie le ipotesi in cui, per le ridotte
dimensioni degli uffici, tale figura non sia  prevista  nella  pianta
organica   e   le  funzioni  siano  esercitate  "occasionalmente"  da
dipendenti inquadrati in figure amministrative.
  L'eventuale decreto del presidente del tribunale che attribuisce  a
tale  personale funzioni giudiziarie non costituisce, in nessun caso,
inquadramento   nell'ordinamento   dell'ente,    ma    realizza    un
provvedimento  di  tipo autorizzatorio per l'esercizio di funzioni in
ambito giudiziario.
11) Cancelliere di conciliazione.
  Anche per tale figura sono valide le considerazioni svolte  per  il
segretario  di  cancelleria con riferimento al corrispondente profilo
ministeriale di collaboratore di cancelleria.
  E' quindi consentito il passaggio di qualifica esclusivamente  dove
esiste  nella  pianta  organica  una  figura  professionale  di sesta
qualifica di cancelliere di conciliazione.
  Anche per tale fattispecie  e'  da  escludere  che  possono  essere
comprese  tutte  le ipotesi di istruttori amministrativi con funzioni
anche in ambito giudiziario.
  Si ribadisce che il decreto del presidente del tribunale  non  puo'
costituire   una  posizione  giuridica  formale  (atto  di  esclusiva
competenza dell'ente) ma solo autorizzazione a svolgere  funzioni  in
ambito giudiziario.
12) Direttore dei centri di formazione professionale.
  E' ascritto all'ottava qualifica funzionale il direttore dei centri
di  formazione professionale, sulla cui individuazione non sono state
sollevati problemi applicativi.
  Qualora non si riscontrino le suddette condizioni di applicabilita'
delle norme i provvedimenti connessi ai reinquadramenti di  personale
devono  ritenersi  modifiche  di  pianta  organica  e  devono  essere
sottoposti all'approvazione della commissione centrale per la finanza
locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7  del  decreto-legge  n.
153/1980, convertito nella legge n. 299/1980.
B) LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO.
  Il  livello  economico  differenziato  realizza  una  aspirazione a
posizioni economiche differenziate nell'ambito della stessa qualifica
funzionale.
  Si tratta di una rivalutazione meramente  economica  che  interessa
una  parte  dei  dipendenti  di  ciascuna  qualifica e che impone una
valutazione   di   elementi    presuntivi    di    una    prestazione
quantitativamente e qualitativamente piu' elevata.
  Il procedimento di attribuzione si articola in due fasi:
I  Fase)  Determinazione del contingente di personale che nell'ambito
della  stessa   qualifica   funzionale   puo'   essere   destinatario
dell'incremento economico.
  La  percentuale  prevista  dall'art.  35  e' collegata al numero di
personale di  ruolo  in  servizio.  Il  calcolo  impone  le  seguenti
determinazioni:
   organico  di  fatto (personale di ruolo in servizio al 31 dicembre
di ciascun anno). Nell'organico sono compresi anche gli  appartenenti
al ruolo soprannumerario ed al ruolo speciale ad esaurimento;
   detrazione del personale appartenente alle figure professionali di
cui alla tabella 2;
   detrazione  del  personale  della  quinta qualifica destinario del
comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
333/1990;
   detrazione   del  personale  che  ha  beneficiato  dell'indennita'
prevista dai commi 3 e 4 dell'art.  45  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 333/1990.
  Il  calcolo della percentuale si effettua sulla base di riferimento
ottenuta mediante le operazioni sopra descritte;
   determinazione   del   contingente    per    qualifica    mediante
arrotondamento della percentuale all'unita' superiore;
   articolazione  in  aree  di attivita' del contingente di qualifica
come  sopra  determinato  mediante  un  calcolo  proporzionale  della
consistenza   di   personale   appartenente  all'area  rispetto  alla
consistenza complessiva della qualifica. Tale operazione non consente
ulteriori arrotondamenti che amplino il contingente  determinato  con
riferimento alla qualifica.
II  Fase)  Selezione del personale da collocare nel livello economico
differenziato (LED).
  a) Requisito di accesso al livello economico differenziato.
  Per partecipare alla selezione occorre il requisito di tre anni  di
anzianita'  di effettivo servizio nella qualifica. Non possono essere
considerati i periodi trascorsi in qualifiche diverse o con  rapporto
precario,   pur   costituendo  titolo  di  servizio  per  l'eventuale
attribuzione di  punteggio  utile  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria del personale selezionato per il LED. Si ritiene, che nei
casi  di  mobilita'  intercompartimentale  o  tra  enti del comparto,
l'anzianita' maturata nell'ente di provenienza sia valutabile sia  ai
fini  dell'accertamento  del  requisito  legittimante dei tre anni di
effettivo servizio, sia ai fini della determinazione  dei  titoli  di
servizio. Infatti, la mobilita' si realizza sulla base di un giudizio
di   sostanziale   corrispondenza  delle  qualifiche  e  dei  profili
professionali ed e' improntata ad un riconoscimento  nel  nuovo  ente
del servizio di ruolo prestato nell'ente di provenienza.
  b)  Selezione  in  base  a  titoli  culturali,  professionali  e di
servizio.
  L'accordo in sede decentrata stabilisce  la  tipologia  dei  titoli
valutabili  nell'ambito  delle  tre  categorie,  nonche' il punteggio
attribuibile. Il punteggio deve essere determinato in modo rigido  al
fine  di  escludere  il  ricorso ad apprezzamenti discrezionali nella
attribuzione. Cio' dovrebbe consentire di non  dover  ricorrere  alla
nomina  di  una  commissione per la formazione della graduatoria. Per
gli  enti di tipo IV (comuni da 3.000 a 10.000 ab.) le figure apicali
(una per  area)  di  VII  qualifica  sono  beneficiarie  del  livello
economico   differenziato  in  aggiunta  alle  percentuali  previste.
Inoltre,  per   tali   figure   non   e'   richiesto   il   requisito
dell'anzianita' di tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Il
LED produce effetti sulla tredicesima mensilita' e sul trattamento di
quiescenza.  E'  riassorbito  dall'eventuale passaggio alla qualifica
superiore.
C) INDENNITA' DI DIRIGENZA.
  L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  333/1990
istituisce  un compenso accessorio legato alla posizione funzionale e
graduato in relazione alla valutazione complessiva della  prestazione
che  ciascun  posto  richiede  al dirigente in termini quantitativi e
qualitativi.
  Si  tratta  di  una  differenziazione   delle   diverse   posizioni
dirigenziali connesse alle esigenze organizzative dell'ente.
  Il  personale  avente  qualifica  dirigenziale  e'  automaticamente
destinatario del coefficiente di incremento del trattamento economico
stabilito per il posto di funzione attribuito loro dall'ente.
  Tale compenso accessorio intende valutare la funzione non il  tempo
lavoro  e  si  colloca in un'ottica di omnicomprensivita' che esclude
ogni altro emolumento eventualmente connesso ai compiti istituzionali
del dirigente.
  Si tratta di un compenso non collegabile alla effettiva presenza ma
ai risultati di efficienza e  di  efficacia  delle  strutture  o  dei
compiti affidati a ciascun dirigente.
  Nei   casi   di   assenza  (congedo  straordinario  o  aspettativa)
prolungata l'ente non  puo'  legittimamente  sospendere  l'erogazione
dell'indennita' senza emanare un provvedimento di rimozione dal posto
di  funzione  per  obiettive  esigenze connesse ai servizi o funzioni
dell'ente.
  L'indennita'  di   funzione   dirigenziale   presenta   indici   di
variabilita'  da  0,1  ad  1.  Per tale ragione si e' ritenuto che il
requisito necessario per la produzione di effetti di tale indennita',
stabilito dalle norme in materia nei  caratteri  della  stabilita'  e
della  ricorrenza,  sia  riscontrabile unicamente nello zoccolo dello
0,1, riconosciuto  dall'assetto  normativo  come  il  livello  minimo
dell'indennita'  e,  come  tale, attribuibile anche indipendentemente
dalla posizione funzionale specifica.
  Pertanto e' concordato con l'istituto di previdenza che  solo  tale
parte    dell'indennita'    sia    assoggettabile   a   contribuzione
previdenziale e sia quindi suscettibile di  valutazione  in  sede  di
determinazione del trattamento di quiescenza.
  Il sesto comma dell'art. 38 disciplina il regime transitorio tra le
indennita'  del precedente decreto del Presidente della Repubblica n.
268/1987 e l'entrata in vigore della nuova indennita'.
  Poiche' parte delle precedenti  attribuzioni  economiche  e'  stata
assorbita dal nuovo regime stipendiale (art. 43) in attuazione dal 1›
luglio  1990,  la  norma  e'  da  interpretare  in  modo  da  evitare
duplicazioni del compenso accessorio, facendo cessare a  quella  data
le precedenti indennita' comprese nella retribuzione.
  Le  altre  indennita', la cui abrogazione si realizza con l'entrata
in vigore della nuova indennita' di funzione, sono  corrisposte  fino
al 1› ottobre 1990.
D) PERSONALE DELLA SCUOLA.
  Gli  articoli  41  e  42  disciplinano  l'attivita'  del personale,
l'orario di servizio nonche' il calendario  e  l'orario  di  apertura
delle  scuole  e  degli  asili  nido, attribuendo all'accordo in sede
decentrata la regolamentazione di dettaglio.
  E' stabilito che il calendario non puo', comunque, superare  le  42
settimane annue e deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua.
  Quindi l'effettiva consistenza ed articolazione del calendario deve
essere oggetto della normativa decentrata.
  La  previsione  di  tale  periodo di 42 settimane e' stabilita solo
come limite massimo della apertura delle scuole,  mentre  non  esiste
alcuna previsione riguardante il periodo minimo.
  Il terzo comma dell'art. 41 ed il quinto dell'art. 42 attribuiscono
anche  alla fonte normativa decentrata la potesta' di disciplinare le
ore  di   servizio   non   dedicate   alle   attivita'   strettamente
istituzionali previste dai commi precedenti.
  Si  sottolinea  pero'  come  non possano essere stabilite per detto
personale modalita' di  utilizzazione  di  tali  ore  che  non  siano
strettamente  connesse  alla qualifica funzionale e che non rientrino
nelle mansioni proprie dell'area  di  attivita',  in  osservanza  del
principio  di  piena  mobilita'  nell'area  sancito  dall'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica in considerazione.
E) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.
  L'art. 45 prevede una serie di compensi aggiuntivi la cui natura  e
configurazione  potrebbe  far  sorgere problemi attinenti soprattutto
agli oneri riflessi:
   1) l'indennita' prevista  dal  primo  comma,  mantiene  la  stessa
natura  e configurazione assunta nell'ambito dell'art. 34 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.   268/1987.   Pertanto   anche
l'incremento  previsto  produce  gli  stessi  effetti  stabiliti  nel
precedente periodo contrattuale.
  Unica variazione rispetto all'assetto normativo precedente e' nella
piu' ampia previsione dei destinatari dovuta alla alternativita'  dei
suoi presupposti giuridici;
   2)  l'incremento  tabellare attribuito, a decorrere dal 1› ottobre
1990, alle figure di quinta qualifica dell'area di vigilanza  produce
effetti sul trattamento di quiescenza e sulla tredicesima mensilita';
   3)  le indennita' riconosciute al personale della scuola (commi 3,
4 e 5) sono ritenute efficaci ai soli fini pensionistici.
  L'indennita' di tempo potenziato, prevista dal sesto comma, per  le
insegnanti  della  scuola  materna  e'  invece  "non  utile  ai  fini
previdenziali e pensionistici".
  Si evidenzia il collegamento necessario tra le indennita'  predette
e  le  attivita'  educative  e  di insegnamento stabilito dal settimo
comma della norma in esame.
  Tale collegamento e' rafforzato  dagli  avverbi  "esclusivamente  e
permanentemente"  in modo da escludere dal beneficio il personale non
completamente utilizzato per l'esercizio diretto di dette attivita';
   4) l'incremento dell'indennita' di vigilanza,  di  cui  all'ottavo
comma,  non  riguarda  categorie  di  personale diverse da quelle che
avevano  in  godimento  la  stessa   indennita'   nell'ambito   della
previsione  dell'art.  34,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 268/1987.
  Infatti,   la   premessa  "per  tutto  il  personale  dell'area  di
vigilanza" intende esplicitare la volonta' di attribuire l'aumento ad
entrambe  le  categorie  considerate  dalla  lettera  a)  del  citato
articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987.
  Gli enti e le amministrazioni che avessero realizzato provvedimenti
di  attuazione  in  contrasto con la presente direttiva sono tenuti a
rimuovere, nell'ambito dei  poteri  di  autotutela,  i  provvedimenti
medesimi con recupero delle somme eventualmente corrisposte.
                                                 Il Ministro: GASPARI