Con decreto ministeriale n. 1/9856 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Ascoli Piceno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.248.523.900, pari al 90% dell'importo di L. 3.609.470.858, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.627.810.582 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provedere al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9835 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Firenze e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.152.881.212, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 12.691.101.515, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.714.661.624 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Firenze dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9575 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.240.922.573, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.270.911.923 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Genova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9600 del 27 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Emilia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.916.789.501, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 5.833.579.002, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.843.487.312 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provedere al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Emilia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9808 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.956.011.793, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 2.794.302.562, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.801.670.272 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provedere al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Terni dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.