Con decreto ministeriale  n.  1/9856  del  26  settembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Ascoli Piceno e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto  comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre
1992,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
3.248.523.900,  pari  al  90%  dell'importo  di   L.   3.609.470.858,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.627.810.582  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti  per la riscossione dell'anzidetto carico e di provedere
al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Ascoli  Piceno  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9835  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Firenze e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 10.152.881.212,
pari   all'80%   dell'importo   richiesto   di   L.   12.691.101.515,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
12.714.661.624  iscritto  a  ruolo  a  nome dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Firenze dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
  Con decreto  ministeriale  n.  1/9575  del  25  settembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  8.240.922.573,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
8.270.911.923  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Genova dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9600  del  27  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di  Reggio  Emilia e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
settembre 1992, del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.
2.916.789.501,   pari   al   50%   dell'importo   richiesto   di   L.
5.833.579.002, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al   carico   di  L.  5.843.487.312  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti  per la riscossione dell'anzidetto carico e di provedere
al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Reggio  Emilia  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9808  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Terni e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre
1992,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.956.011.793,   pari   al   70%   dell'importo   richiesto   di   L.
2.794.302.562,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  di  L.  2.801.670.272  iscritto  a  ruolo  a   nome   dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e  di  provedere
al versamento, entro qundici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Terni dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.