IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 2149/FPC del 10 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 1991, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare gli incendi boschivi per il periodo 15 luglio-15 settembre 1991; Vista la nota del 10 settembre 1991 n. 7179/A della regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, con cui viene chiesta la proroga, a tutto il 30 settembre 1991, dell'attivita' collaborativa da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato prevista dalla citata ordinanza n. 2149 stante la perdurante emergenza per incendi boschivi e la conseguente elevata pericolosita' per le aree interessate con insediamenti abitativi e turistico-residenziali; Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, su tale richiesta, dal Ministero dell'interno con nota telex n. 2593/03/30/S/70/2 del 18 settembre 1991 e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota telex n. 27011/2247 del 25 settembre 1991; Ritenuta la necessita', pertanto, di aderire alla citata richiesta per garantire, nella perdurante situazione di pericolo di incendi, una adeguata attivita' collaborativa da parte dei predetti Corpi; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 2149/FPC del 10 luglio 1991 sono prorogate per le attivita' compiute fino al 30 settembre 1991.