IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  2149/FPC  del  10  luglio  1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 1991, con la
quale  sono  state  adottate  misure  per  fronteggiare  gli  incendi
boschivi per il periodo 15 luglio-15 settembre 1991;
  Vista  la  nota  del  10  settembre  1991  n.  7179/A della regione
autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, con
cui  viene  chiesta  la  proroga,  a  tutto  il  30  settembre  1991,
dell'attivita'  collaborativa da parte del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Corpo forestale dello  Stato  prevista  dalla  citata
ordinanza n. 2149 stante la perdurante emergenza per incendi boschivi
e  la  conseguente  elevata pericolosita' per le aree interessate con
insediamenti abitativi e turistico-residenziali;
  Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, su tale richiesta, dal
Ministero dell'interno con nota telex  n.  2593/03/30/S/70/2  del  18
settembre  1991  e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con
nota telex n. 27011/2247 del 25 settembre 1991;
  Ritenuta la necessita', pertanto, di aderire alla citata  richiesta
per  garantire,  nella  perdurante situazione di pericolo di incendi,
una adeguata attivita' collaborativa da parte dei predetti Corpi;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n.
2149/FPC  del 10 luglio 1991 sono prorogate per le attivita' compiute
fino al 30 settembre 1991.