IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990 in cui all'art. 5, punto 6, viene indicata la possibilita' che in talune circostanze particolari la Commissione della CEE autorizza uno Stato membro ad effettuare i controlli sierologici su soggetti vaccinati di eta' superiore a trenta mesi; Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 concernente il Pi- ano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini; Considerato che la Commissione CEE, con decisione datata 19 luglio 1991, ha approvato con decorrenza 1 agosto 1991 il Piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini come presentato dall'Italia; Considerato che il piano presentato dall'Italia prevede il controllo dei soggetti vaccinati a decorrere dai trenta mesi di eta'; Ordina: Art. 1. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente: "3. Per gli ovini e per i caprini che sono stati vaccinati prima dell'eta' di sette mesi con vaccino Rev, le prove sierologiche potranno essere effettuate soltanto su animali di eta' superiore a trenta mesi". La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1991 Il Ministro: DE LORENZO