IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74. Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 novembre 1991 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, emessi con decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988); Visti i decreti ministeriali 22 agosto e 19 settembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 199 e n. 224, rispettivamente, del 26 agosto e del 24 settembre 1991) con i quali sono state disposte le emissioni della prima e della seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 settembre 1991/2001; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 settembre 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del tesoro poliennali 11,50%, nominativi; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del tesoro poliennali 12% - 1 settembre 1991/2001, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,85%, ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1991. L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo in emissione e' incrementabile fino a L. 4.903.300.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 11,50%, di scadenza 1 novembre 1991, nominativi. Restano ferme, per quanto concerne la terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 settembre 1991/2001, le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile, al netto, indicato su ciascuna cedola, in due semestralita' posticipate, il 1 marzo ed il 1 settembre di ogni anno di durata del prestito. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1 novembre 1991, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 settembre 1991.