Con decreto ministeriale  n.  1/9508  del  25  settembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  5.176.247.811,
pari      al      90%      dell'importo      richiesto      di     L.
5.751.386.457,corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,
al   carico   di  L.  5.756.962.358  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/9857  del  25  settembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  4.329.772.901,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
4.339.473.324   iscritto   a   ruolo  a  nome  delle  ditte  indicate
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Cuneo dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/9559  del  25  settembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  11.645.730.833,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
11.669.531.808  iscritto  a  ruolo  a  nome dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Cuneo dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9586  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Lecce  e'  concessa proroga della dilazione del
versamento  delle  entrate  disposta,  ai  sensi  del  quarto   comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, per l'ammontare di L. 88.902.170.044, corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al  carico  di  L.  89.789.117.561
iscritto  a  ruolo  a nome dei contribuenti indicati nell'istanza con
revoca alla scadenza di aprile 1992.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/10508  del  14  ottobre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Pesaro e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
1.191.386.606,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  di  L.  1.196.916.026  iscritto  a  ruolo  a   nome   dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Pesaro dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9638  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Rieti e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre
1992,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.841.976.000, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al   carico   di  L.  1.843.450.692  iscritto  a  ruolo  a  nome  del
contribuente Blasi Natale.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Rieti dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n.  1/10167  del  26  settembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Rovigo e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre
1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 744.671.000,
pari   al   50%   dell'importo   richiesto   di   L.   1.489.342.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.491.173.112  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Rovigo dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/9803  del  25  settembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  62.064.811.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
62.065.711.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Sosso Renzo.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Torino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.