IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi  dello
Stato  per  la  realizzazione  di interporti finalizzati al trasporto
merci ed in favore dell'intermodalita', di seguito chiamata "legge";
  Visto l'art. 6, comma 1, della  legge,  che  autorizza  i  soggetti
concessionari,  cosi' come definiti dall'art. 3 della medesima legge,
a contrarre mutui per un volume di investimenti  complessivo  pari  a
lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di
lire  250  miliardi  per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno
1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993;
  Visto l'art. 6, comma 2, della legge, che autorizza il Ministro dei
trasporti a concedere, in favore dei soggetti  concessionari  di  cui
all'art.  3,  un  contributo  in misura pari al 5% semestrale, per la
durata  di  15  anni,  commisurato  alla   spesa   per   investimenti
autorizzata;
  Visto  l'art. 9 della legge, che estende le predette provvidenze ai
gestori degli interporti di primo livello ivi indicati;
  Considerato che al terzo comma del citato art.  6  della  legge  e'
previsto  che,  su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei
trasporti e dei lavori pubblici, il Ministro del tesoro determini  le
modalita' per la concessione ed erogazione dei predetti contributi;
  Considerata  la  necessita'  di  stabilire  criteri  che assicurino
l'uniformita' della concessione ed erogazione dei contributi;
  Vista la proposta congiunta in data 14 maggio 1991 dei Ministri dei
trasporti e dei lavori pubblici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I contributi di cui  all'art.  6,  comma  2,  della  legge  sono
corrisposti  semestralmente,  in  via posticipata e per un periodo di
quindici anni, nella misura del 5% semestrale commisurato alla  spesa
per  investimenti, quale risulta dalla convenzione di cui all'art. 5,
comma 3, e all'art. 9 della legge.
  2. I beneficiari dei contributi sono i soggetti di cui all'art.  3,
comma, 1, e all'art. 9 della legge.
  3.  I  soggetti  di  cui  al comma 2 possono contrarre mutui presso
istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati.
  4. I soggetti che hanno contratto  i  mutui  devono  comunicare  al
Ministro  dei  trasporti  gli  estremi  dell'istituto  prescelto  per
l'operazione di finanziamento.  Il  Ministro  dei  trasporti  dispone
quindi affinche' i contributi di cui all'art. 6, comma 2, della legge
vengano  accreditati  ai beneficiari tramite l'istituto prescelto per
il finanziamento.
  5. I contributi di cui all'art. 6, comma  2,  della  legge  possono
essere  comunque  oggetto  di  cessione, da parte dei beneficiari del
contributo, in favore dell'istituto prescelto ai sensi del comma 4.