IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalita', di seguito chiamata "legge"; Visto l'art. 6, comma 1, della legge, che autorizza i soggetti concessionari, cosi' come definiti dall'art. 3 della medesima legge, a contrarre mutui per un volume di investimenti complessivo pari a lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993; Visto l'art. 6, comma 2, della legge, che autorizza il Ministro dei trasporti a concedere, in favore dei soggetti concessionari di cui all'art. 3, un contributo in misura pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, commisurato alla spesa per investimenti autorizzata; Visto l'art. 9 della legge, che estende le predette provvidenze ai gestori degli interporti di primo livello ivi indicati; Considerato che al terzo comma del citato art. 6 della legge e' previsto che, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, il Ministro del tesoro determini le modalita' per la concessione ed erogazione dei predetti contributi; Considerata la necessita' di stabilire criteri che assicurino l'uniformita' della concessione ed erogazione dei contributi; Vista la proposta congiunta in data 14 maggio 1991 dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici; Decreta: Art. 1. 1. I contributi di cui all'art. 6, comma 2, della legge sono corrisposti semestralmente, in via posticipata e per un periodo di quindici anni, nella misura del 5% semestrale commisurato alla spesa per investimenti, quale risulta dalla convenzione di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 9 della legge. 2. I beneficiari dei contributi sono i soggetti di cui all'art. 3, comma, 1, e all'art. 9 della legge. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono contrarre mutui presso istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati. 4. I soggetti che hanno contratto i mutui devono comunicare al Ministro dei trasporti gli estremi dell'istituto prescelto per l'operazione di finanziamento. Il Ministro dei trasporti dispone quindi affinche' i contributi di cui all'art. 6, comma 2, della legge vengano accreditati ai beneficiari tramite l'istituto prescelto per il finanziamento. 5. I contributi di cui all'art. 6, comma 2, della legge possono essere comunque oggetto di cessione, da parte dei beneficiari del contributo, in favore dell'istituto prescelto ai sensi del comma 4.