A tutte le amministrazioni provinciali e comunali A tutte le comunita' montane Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministro per i problemi istituzionali Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale Al Ministero del tesoro: Ragioneria generale dello Stato I.G.B. Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P. Ragioneria generale dello Stato I.GE.S.P.A. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero dell'interno Sezione enti locali Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.PI. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1. Premessa. Approssimandosi la scadenza del 31 ottobre prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'approvazione del bilancio di previsione per il 1992, si reputa utile fornire alcuni elementi di valutazione sull'attuale stato della finanza locale e tutte le altre indicazioni necessarie per la predisposizione dell'importante documento. Il Governo ha presentato in Parlamento, in data 30 settembre lo schema di legge finanziaria per il 1992 contestualmente ad alcuni provvedimenti cosiddetti collegati, dando cosi' corpo alla manovra finanziaria per l'anno prossimo. La manovra governativa quest'anno risulta molto incisiva, specialmente sul versante delle riduzioni di spesa, a motivo del grave stato dei conti pubblici; purtuttavia, almeno per quel che riguarda i trasferimenti correnti, la considerazione delle esigenze degli enti locali e delle loro difficolta' di natura finanziaria, ha indotto ad escludere tagli nella contribuzione erariale per spese correnti ed anzi a confermare il livello di crescita gia' preventivato nei documenti di programmazione economica pluriennale predisposti alla fine del 1990. Tale incremento e' garantito nonostante l'intervenuta esigenza di rinviare al 1993 l'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili, che avrebbe dovuto consentire, gia' dal 1992, un significativo disimpegno del bilancio statale, lasciando inalterate le risorse a disposizione degli enti stessi. Per l'imposta sui servizi comunali, la cui istituzione era proposta contestualmente all'I.C.I. e che avrebbe dovuto comportare l'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni nonche' della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non si e' ancora avuto un chiaro pronunciamento parlamentare, avendo la Commissione finanze e tesoro del Senato rimesso ogni valutazione all'aula. Un'orientamento potra' aversi allorquando saranno ripresi i lavori sul disegno di legge sull'autonomia impositiva. Il quadro legislativo in atto lascia pertanto presupporre ancora una volta il ricorso, anche per il 1992, alla decretazione d'urgenza. Il contenuto del provvedimento dovra' senz'altro riguardare le modalita' della distribuzione dei fondi stanziati in finanziaria. Nello stesso tempo, se le circostanze lo consentiranno, verra' trovata la migliore soluzione possibile a situazioni createsi a seguito della introduzione dei principi contenuti nella citata legge n. 142/1990, quali ad esempio la diversa attribuzione delle funzioni assistenziali. (Paragrafo) 2. Bilancio. Come ricordato nelle premesse, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1992 e' fissato al 31 ottobre 1991. E' bene chiarire che il rispetto del termine si impone perche' e' elemento base di tutta la costruzione logica e giuridica presente nelle norme di finanza locale contenute nella nuova legge sulle autonomie locali. Il legislatore, fissando il termine a questa data, ha voluto in pratica assicurarsi che tenuto conto dei tempi per l'esame da parte dei comitati regionali di controllo l'inizio dell'esercizio trovi tutti gli enti in possesso del bilancio di previsione, strumento di programmazione insostituibile e necessario per un corretto sviluppo della gestione. Non e' infatti casuale la mancata previsione del ricorso all'esercizio provvisorio da parte della legge n. 142/1990, in quanto la cadenza degli adempimenti e' tale da consentire, all'ente che deliberi entro il 31 ottobre, di avere il bilancio esecutivo dal 1 gennaio successivo. Nei casi di inosservanza, e' dovuta l'applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge n. 142/1990, che impone all'organo regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta e quindi lo scioglimento del consiglio dell'ente. Dal punto di vista finanziario e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria dell'ente, limitata a tutte quelle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi agli enti, quali l'assolvimento delle obbligazioni assunte, il pagamento di spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, sentenze, imposte e tasse. Secondo le disposizioni del decreto ministeriale in data 5 ottobre 1991, che regola il trattamento economico dei revisori dei conti, lo schema di delibera del bilancio di previsione va sottoposto al consiglio, oltre che con i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142 del 1990, anche con la relazione degli stessi revisori. Al bilancio di previsione va allegata inoltre la relazione previsionale e programmatica e contestualmente ad esso deve essere altresi' deliberato il bilancio pluriennale, adempimento al quale tutti sono tenuti, compresi gli enti con popolazione inferiore a 20.000 abitanti per i quali l'esenzione prevista nel passato all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, non e' stata riproposta dalla legge n. 142/1990. Devono adempiere al citato obbligo tutte le comunita' montane. Contestualmente al bilancio va adottata la deliberazione per la fissazione dei contributi dell'utenza per i servizi a domanda individuale nonche' la deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, deve essere verificata la quantita' e la qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attivita' produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie e deve essere stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato. In entrambi i casi vanno attentamente valutati gli impatti sulle finanze dell'ente. Per i servizi a domanda individuale va rammentato il divieto all'erogazione di servizi in forma gratuita generalizzata. E' indispensabile tenere presente che, a norma dell'art. 1- bis, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, l'avvenuta deliberazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello del bilancio e' condizione di legittimita' per l'adozione del bilancio stesso. Per consentire la predisposizione dei bilanci, questo Ministero ha pertanto diramato la circolare telegrafica n. 28 del 23 settembre 1991 con la quale nel confermare la necessita' di rispettare il termine del 31 ottobre si e' data notizia della entita' dei trasferimenti erariali correnti per il 1992. Naturalmente l'indicazione, benche' certa, non esaurisce il complesso della contribuzione statale che, a legge finanziaria approvata e vigendo i nuovi provvedimenti per la finanza locale, raggiungera' la quantificazione esatta. Ma in attesa della comunicazione delle singole spettanze queste notizie assicurano la possibilita' di compilare un bilancio di previsione il piu' attendibile possibile lasciando a questo documento l'insita caratteristica di strumento di previsione e di programmazione, il quale puo' essere successivamente modificato tenendo conto della definizione del quadro legislativo. Secondo le disposizioni del decreto ministeriale in data 19 marzo 1990, i comuni che hanno deliberato il dissesto e non hanno ancora avuto l'approvazione ministeriale non debbono deliberare il bilancio di previsione. Cio' non deve pero' essere inteso quale una deroga all'osservanza di limiti di bilancio. I comuni dissestati, infatti, sono tenuti a rispettare nella gestione degli impegni per ciascun capitolo il limite rappresentato dalle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato. Al fine di evitare equivoci nell'attivita' deliberativa, e' bene che le giunte deliberino uno schema di bilancio interno che rispecchi l'applicazione delle norme indicate nel citato decreto ministeriale. Sempre in tema di dissesto, e' da ricordare che la deliberazione del bilancio preclude per quell'anno il ricorso alle procedure dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Per il bilancio di previsione, come del resto per ogni altra questione concernente l'ordinamento finanziario e contabile e' tuttora pienamente applicabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, fatta eccezione per l'art. 15 relativo alla disciplina della gestione provvisoria del bilancio, in quanto superato dalla legge n. 142 e per l'art. 22, in quanto diversamente disciplinato dall'art. 55 della stessa legge n. 142. (Paragrafo) 3. Certificati di bilancio e conto consuntivo. Come per gli anni passati contestualmente al bilancio di previsione, gli enti dovranno compilare il certificato del bilancio 1992 e del conto consuntivo 1990, e trasmetterli alle prefetture rispettivamente entro il 28 febbraio 1992, per quello relativo al bilancio ed il 31 ottobre 1991 per quello relativo al consuntivo. Come noto, il Ministero dell'interno dedica particolare attenzione alla raccolta ed allo studio di dati e notizie riguardanti gli enti locali. Le rilevazioni, hanno non solo finalita' scientifiche e documentali ma sono alla base dell'attivita' di studio che fornisce gli indispensabili supporti all'attivita' parlamentare e governativa. Questo comporta la necessita', come peraltro continuamente ricordato, che gli enti prestino la massima attenzione alla compilazione delle certificazioni. Gli schemi e le modalita' delle certificazioni sono stati approvati rispettivamente, per il preventivo 1992 con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1991 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per il consuntivo 1990, con decreto ministeriale 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991. Rispetto agli anni precedenti si possono riscontrare alcune lievi modifiche ai modelli ma questi rimangono nella loro impalcatura essenzialmente identici, salvo qualche fisiologico cambiamento. Per la loro compilazione si richiamano i suggerimenti e le raccomandazioni gia' date con la circolare F.L. n. 19/91 del 15 maggio 1991, al paragrafo 2.2. Per consentire ai singoli enti un riscontro sull'esattezza dei dati indicati nei certificati di conto consuntivo e' stata emanata la circolare F.L. n. 26/91 del 13 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1991. Per i certificati di bilancio, invece, si e' provveduto ad aggiungere in coda al modello una guida sintetica sugli errori che con maggiore frequenza vengono riscontrati nella compilazione dei certificati. Il rispetto del termine per la trasmissione dei certificati e' particolarmente importante in quanto come per il passato a questo adempimento verra' subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1992 a comuni e province e della quota residuale alle comunita' montane. Dopo i necessari controlli le prefetture invieranno i certificati al Ministero entro il 28 febbraio 1992, quelli di consuntivo 1990, ed entro il 30 giugno 1992, quelli di bilancio di previsione. (Paragrafo) 4. Trasferimenti correnti. Gli stanziamenti indicati nello schema di disegno di legge finanziaria per il 1992 consentono, salvo modifiche maggiorative che fossero apportate in sede di approvazione parlamentare della norma, la determinazione complessiva dei trasferimenti erariali per il 1992. Come gia' indicato nella circolare telegrafica F.L. n. 28/91, per il 1992 ciascun ente potra' contare su un incremento dei trasferimenti ordinari e perequativi del 4,5 per cento rispetto a quelli del 1991. E' bene chiarire che per il fondo perequativo l'incremento va applicato alle sole voci "Fondo perequativo consolidato", "Incremento di legge 5 per cento" e "Contributo agli enti sottomedia, di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6", indicate nella comunicazione delle spettanze trasmessa a cura del Ministero dell'interno ad inizio 1991. Nello stesso tempo sono da considerarsi consolidati, nel loro stesso importo, i seguenti fondi: contributo per i maggiori oneri contrattuali del periodo 1985-87; contributo per gli oneri contrattuali del periodo 1988-90; contributo aggiuntivo agli enti inferiori a 5.000, di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66; contributo per gli oneri del personale giovanile, di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche; contributo per il personale, di cui alle leggi 28 ottobre 1986, n. 730 e 9 agosto 1986, n. 472. Per l'addizionale sull'energia elettrica, la mancanza di dati sull'andamento della sovrimposta nel 1991 impedisce un riscontro della valutazione fatta per questo esercizio finanziario e suggerisce per prudenza di prevedere per il 1992 lo stesso importo del 1991. Infine, per quanto riguarda i maggiori oneri di personale che gli enti locali saranno chiamati a sostenere per il 1992 si richiama la disposizione contenuta nel comma 11 dell'art. 2 del disegno di legge finanziaria 1992 che impone agli enti locali di prevedere nel bilancio 1992 ed in quello triennale le risorse occorrenti per il finanziamento degli oneri relativi al rinnovo contrattuale del periodo 1991-93, entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dalla progressiva applicazione dei tassi programmati d'inflazione (4,5 per cento per il 1992, 4 per cento per il 1993 e 3,5 per cento per il 1994) alla spesa sostenuta nel 1991 per la retribuzione del personale e gli oneri derivanti dalla applicazione degli automatismi retributivi. In conseguenza della citata norma non possono essere previsti nel bilancio 1992 ed in quello pluriennale contributi erariali per il finanziamento del contratto degli enti locali del periodo 1991-93. (Paragrafo) 5. Investimenti. Il disegno di legge finanziaria prevede uno stanziamento complessivo per il 1993 di lire 200 miliardi per l'ammortamento dei mutui che gli enti locali contrarranno nel 1992. L'intervento erariale risulta pertanto ridotto del 50 per cento rispetto all'anno 1991 e quindi non e' possibile confermare negli stessi importi l'intervento erariale dell'anno passato. I criteri di attribuzione dei contributi saranno indicati nel provvedimento di finanza locale di prossima emanazione. Ad ogni buon conto, in via del tutto indicativa, per consentire la quantificazione della previsione del contributo investimenti ad ogni singolo ente sembra plausibile che resti fermo il riparto del fondo totale tra le tre categorie di enti nelle stesse proporzioni adottate a tutto il 1991. E' possibile quindi quantificare l'attribuzione dei contributi erariali nel modo seguente: alle province entro il limite massimo di lire 441 per abitante; ai comuni entro il limite massimo di lire 1.691 per abitante, maggiorato per i comuni fino a 19.999 abitanti di una quota fissa ridotta del 50 per cento rispetto a quella del 1991; alle comunita' montane entro il limite massimo di lire 465 per abitante. In tutta l'attivita' di investimento, si rinnova l'invito, piu' volte fatto, alla prudenza in quanto i relativi costi finanziari, sia dei termini di ammortamento dei mutui che di oneri connessi alla gestione e manutenzione delle opere, hanno raggiunto punte elevate, e determinano il noto irrigidimento dei bilanci, creando in molti casi insormontabili difficolta' nella stessa gestione ordinaria. In tema di investimenti, si richiama la particoalre attenzione sulla disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 4 del decreto- legge n. 65 del 1989, il quale all'ultimo periodo dispone che: "a decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni". Tale disposizione impone, quindi, un'accurata programmazione delle oepre ed un loro incardinamento finanziario nella relazione previsionale e programmatica, senza possibilita' di apportare variazioni al bilancio, sull'argomento, successivamente alla sua deliberazione. Correttamente, percio', i comitati regionali di controllo annullano le deliberazioni di assunzione di mutui non previsti nei bilanci di previsione. Un'avvertenza particolare va posta, in tema di investimento, alle spese per la redazione di strumenti urbanistici e per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione. In ordine agli strumenti urbanistici, non puo' riconoscersi agli oenri relativi la caratteristica di spesa di investimento, nell'ottica, che si va estendendo, di poterli finanziare con il ricorso al mutuo. Tali spese, infatti, rivestono caratteristica corrente, con l'obbligo di reperire, per il finanziamento, risorse di tipo corrente. Per gli incarichi professionali di progettazione, si instaura un circolo vizioso da una parte per la necessita' di avere la disponibilita' di progetti per iniziare l'iter procedurale di finanziamento dell'opera relativa e dall'altra per l'impossibilita' di accedere subito al mutuo di cui il singolo progetto e' premessa. La soluzione di tale problema puo' aversi solo in due modi. Il primo, come ha sempre consigliato la Cassa depositi e prestiti, impone l'affidamento dell'incarico con una condizione sospensiva, da accettarsi esplicitamente dal progettista, che subordina il diritto a pretendere gli onorari esclusivamente dopo l'ottenimento del mutuo. Il secondo impone la ricerca di idonee risorse correnti da finalizzarsi a tale specifica occorrenza. Nel caso di ottenimento del mutuo nello stesso esercizio, gli oneri di progettazione possono essere finanziati col mutuo e puo' farsi in contabilita' il relativo trasferimento a carico del capitolo di conto capitale. In ogni altro caso, l'affidamento di incarichi professionali, spe- cie per opere di improbabile finanziamento, finiscono col causare indebitamenti sommersi, per i quali l'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 prevede la responsabilita' diretta e personale degli amministratori e funzionari che hanno consentito gli oneri. (Paragrafo) 6. Comunita' montane. L'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, ha disposto che il rifinanziamento per lire 100.000 milioni della legge 23 marzo 1981, n. 93, in favore dello sviluppo della montagna, fosse iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartito in proporzione alla popolazione montana residente. La norma e' stata approvata dal decreto-legge n. 6 del 1991 convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80. Questa circostanza ha causato difficolta' alle comunita' montane, che nel predisporre i bilanci di previsione 1991 avevano quantificato il trasferimento spettante a tale titolo, sulla base dei criteri di riparto gia' adottati in precedenza. L'avvenuta modifica di questi ultimi, peraltro a bilancio gia' parzialmente gestito, ha indotto ad una pausa di riflessione ed al conseguente rinvio della corresponsione delle somme in questione. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adozione dei diversi parametri e la volonta' espressa dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani ha determinato la scelta di reintrodurre i parametri gia' impiegati negli anni precedenti anche per le somme da distribuire per il 1991. E' in corso di emanazione un apposito decreto-legge che si propone di modificare l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 6/1991, preved- endo quali criteri di ripartizione i coefficienti regionali di riparto di cui al decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'8 maggio 1990 e la popolazione residente ed il territorio, rispettivamente, ognuno nella misura del 50 per cento, per la successiva attribuzione alle singole comunita' montane, nell'ambito di ciascuna regione. Sulla base di questo decreto-legge, ottenuta la disponibilita' dell'importo, verra' provveduto alla erogazione delle somme spettanti alle singole comunita' montane ed alle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti dei rispettivi territori. In sensi analoghi, sara' provveduto per gli stanziamenti del 1992, quantificati dalla legge finanziaria in lire 100 miliardi. (Paragrafo) 7. Copertura del costo dei servizi e relativa certificazione. Il tasso minimo obbligatorio di copertura del costo dei servizi e' stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, reso permanente dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1990, n. 415, nelle misure del 36 per cento per i servizi a domanda individuale, del 50 per cento per lo smaltimento dei rifiuti e dell'80 per cento per il servizio di acquedotto. Il raggiungimento di questi tassi di copertura minima si impone non solo per assicurare necessarie risorse agli enti, ma anche per evitare la sanzione per il mancato rispetto della norma. La sanzione consiste nella perdita di una parte dei trasferimenti erariali. Alla sua precisa fissazione provvedera' l'emanando provvedimento di finanza locale. In ordine all'accertamento del rispetto da parte degli enti locali della disposizione sopra indicata in merito alla copertura del costo dei servizi, e' da tenere presente che non e' affidato dalla norma alcun apprezzamento discrezionale agli uffici ministeriali. Essi sono tenuti esclusivamente ad accertare la presentazione della certificazione all'uopo imposta nel termine di legge e verificare che il tasso relativo sia superiore o almeno uguale a quello stabilito. Pertanto, e' indispendabile che gli enti locali pongano la massima attenzione al reperimento delle risorse nelle misure occorrenti ed al tempestivo e corretto adempimento alle norme regolamentari che saranno emanate. Con riferimento alla certificazione del costo dei servizi per il 1991 si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1991 e' stato pubblicato il decreto ministeriale 28 agosto 1991 di approvazione dei modelli dei certificati relativi al 1991 che, stampati a cura del Poligrafico dello Stato, verranno entro l'anno consegnati ai singoli enti tramite prefettura. Il termine di trasmissione degli stessi alle prefetture scade perentoriamente il 31 marzo 1992. Precise istruzioni sull'argomento verranno impartite con apposita imminente circolare. (Paragrafo) 8. Adempimenti delle prefetture. E' necessario che le prefetture assicurino agli enti locali la massima collaborazione e disponibilita' per agevolare il rispetto di tutte le scadenze e l'esatto adempimento di tutte le funzioni ed i compiti ad essi assegnati. Si attira l'attenzione dei prefetti sulla necessita' di assicurare al terzo settore la migliore dotazione possibile di personale, in senso non solo quantitativo, affinche' gli enti locali abbiano l'assistenza di cui necessitano. Nell'ambito di questa attivita' si invita a convocare, in conferenze di servizio, i segretari comunali e provinciali e se possibile i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare e diramarne copia. Con l'occazione, si prega di informare tutti gli enti locali che le problematiche che non risulti possibile definire in ambito locale, ma che occorre porre all'attenzione dello scrivente Ministero, potranno essere risolte sulla scorta di appositi quesiti ed istanze, per le quali potra' essere attivato lo speciale servizio informativo telematico di recente istituito ed in funzione a decorrere dal 1 novembre 1991. (Paragrafo) 9. Orario degli uffici ministeriali di finanza locale. Come gia' indicato, i comuni possono utilizzare il servizio informativo telematico per la consultazione di dati in generale e di notizie sull'erogazione di contributi in particolare, nonche' per la formulazione di quesiti ai quali viene riservata priorita' di trattazione, specie se formulati su argomenti singoli, volta per volta. In relazione al miglioramento dell'attivita' di informazione ed anche per assicurare la predetta priorita' di trattazione telematica dei quesiti, e' stato stabilito che gli uffici ministeriali che trattano la finanza locale siano accessibili ad amministratori e funzionari degli enti locali nei giorni di mercoledi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 13. Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione. Il Ministro: SCOTTI