A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali e comunali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di  Trento e di
                                  Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministro   per   i   problemi
                                  istituzionali
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione generale finanza locale
                                  Al Ministero del tesoro:
                                    Ragioneria  generale  dello Stato
                                  I.G.B.
                                    Ragioneria generale  dello  Stato
                                  I.G.O.P.
                                    Ragioneria  generale  dello Stato
                                  I.GE.S.P.A.
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla Corte dei conti:
                                    Ufficio controllo atti Ministero
                                     dell'interno
                                    Sezione enti locali
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno - presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.PI.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
(Paragrafo) 1. Premessa.
  Approssimandosi  la  scadenza del 31 ottobre prevista dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, per l'approvazione del  bilancio  di  previsione
per  il  1992, si reputa utile fornire alcuni elementi di valutazione
sull'attuale stato della finanza locale e tutte le altre  indicazioni
necessarie per la predisposizione dell'importante documento.
  Il  Governo  ha  presentato  in Parlamento, in data 30 settembre lo
schema di legge finanziaria per il  1992  contestualmente  ad  alcuni
provvedimenti  cosiddetti  collegati,  dando cosi' corpo alla manovra
finanziaria per l'anno prossimo.
  La  manovra  governativa   quest'anno   risulta   molto   incisiva,
specialmente  sul  versante  delle  riduzioni  di spesa, a motivo del
grave stato dei conti pubblici;  purtuttavia,  almeno  per  quel  che
riguarda  i  trasferimenti correnti, la considerazione delle esigenze
degli enti locali e delle loro difficolta' di natura finanziaria,  ha
indotto  ad  escludere  tagli  nella contribuzione erariale per spese
correnti  ed  anzi  a  confermare  il  livello   di   crescita   gia'
preventivato  nei  documenti  di programmazione economica pluriennale
predisposti alla fine del 1990.
  Tale incremento e' garantito nonostante l'intervenuta  esigenza  di
rinviare al 1993 l'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili,
che  avrebbe  dovuto  consentire,  gia'  dal  1992,  un significativo
disimpegno del bilancio statale, lasciando inalterate  le  risorse  a
disposizione degli enti stessi.
  Per l'imposta sui servizi comunali, la cui istituzione era proposta
contestualmente   all'I.C.I.   e   che   avrebbe   dovuto  comportare
l'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti  e
professioni  nonche' della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, non si e' ancora avuto un chiaro pronunciamento parlamentare,
avendo la Commissione  finanze  e  tesoro  del  Senato  rimesso  ogni
valutazione   all'aula.  Un'orientamento  potra'  aversi  allorquando
saranno  ripresi  i  lavori  sul  disegno  di  legge   sull'autonomia
impositiva.
  Il  quadro  legislativo  in atto lascia pertanto presupporre ancora
una volta il ricorso, anche per il 1992, alla decretazione d'urgenza.
Il  contenuto  del  provvedimento  dovra'  senz'altro  riguardare  le
modalita' della distribuzione dei fondi stanziati in finanziaria.
  Nello  stesso  tempo,  se  le  circostanze lo consentiranno, verra'
trovata la migliore  soluzione  possibile  a  situazioni  createsi  a
seguito  della introduzione dei principi contenuti nella citata legge
n. 142/1990, quali ad esempio la diversa attribuzione delle  funzioni
assistenziali.
(Paragrafo) 2. Bilancio.
  Come  ricordato nelle premesse, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 1992 e' fissato al
31 ottobre 1991.
  E' bene chiarire che il rispetto del termine si impone  perche'  e'
elemento  base  di  tutta  la costruzione logica e giuridica presente
nelle norme di finanza  locale  contenute  nella  nuova  legge  sulle
autonomie locali.
  Il  legislatore,  fissando  il  termine a questa data, ha voluto in
pratica assicurarsi che tenuto conto dei tempi per l'esame  da  parte
dei  comitati  regionali  di  controllo l'inizio dell'esercizio trovi
tutti gli enti in possesso del bilancio di previsione,  strumento  di
programmazione  insostituibile  e necessario per un corretto sviluppo
della gestione.
  Non   e'   infatti   casuale  la  mancata  previsione  del  ricorso
all'esercizio provvisorio da parte della legge n. 142/1990, in quanto
la cadenza degli adempimenti e'  tale  da  consentire,  all'ente  che
deliberi  entro  il 31 ottobre, di avere il bilancio esecutivo dal 1›
gennaio successivo.
  Nei casi di inosservanza, e' dovuta  l'applicazione  dell'art.  39,
comma  2, della legge n. 142/1990, che impone all'organo regionale di
controllo  la  nomina  di  un  commissario  ad  acta  e   quindi   lo
scioglimento  del consiglio dell'ente. Dal punto di vista finanziario
e' consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  dell'ente,
limitata  a  tutte quelle operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati  danni  patrimoniali  certi  e  gravi   agli   enti,   quali
l'assolvimento  delle  obbligazioni assunte, il pagamento di spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, sentenze,
imposte e tasse.
  Secondo le disposizioni del decreto ministeriale in data 5  ottobre
1991,  che regola il trattamento economico dei revisori dei conti, lo
schema di delibera  del  bilancio  di  previsione  va  sottoposto  al
consiglio,  oltre  che con i pareri previsti dall'art. 53 della legge
n. 142 del 1990, anche con la relazione degli stessi revisori.
  Al  bilancio  di  previsione  va  allegata  inoltre  la   relazione
previsionale  e  programmatica  e contestualmente ad esso deve essere
altresi' deliberato il bilancio  pluriennale,  adempimento  al  quale
tutti  sono  tenuti,  compresi  gli  enti con popolazione inferiore a
20.000 abitanti per i quali l'esenzione prevista nel passato all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421,
non e' stata riproposta dalla legge n. 142/1990. Devono adempiere  al
citato obbligo tutte le comunita' montane.
  Contestualmente  al  bilancio  va  adottata la deliberazione per la
fissazione  dei  contributi  dell'utenza  per  i  servizi  a  domanda
individuale nonche' la deliberazione con la quale, ai sensi dell'art.
14,  comma  1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, deve essere
verificata la quantita'  e  la  qualita'  di  aree  e  fabbricati  da
destinarsi alle residenze, alle attivita' produttive e terziarie, che
potranno  essere  cedute  in  proprieta' o in diritto di superficie e
deve essere stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di  area
o fabbricato.
  In  entrambi  i  casi vanno attentamente valutati gli impatti sulle
finanze dell'ente. Per i servizi a domanda individuale va  rammentato
il divieto all'erogazione di servizi in forma gratuita generalizzata.
  E'  indispensabile  tenere  presente che, a norma dell'art. 1- bis,
comma 4,  del  decreto-legge  1›  luglio  1986,  n.  318,  l'avvenuta
deliberazione  del  conto  consuntivo del penultimo anno precedente a
quello del bilancio e' condizione di legittimita' per l'adozione  del
bilancio stesso.
  Per  consentire la predisposizione dei bilanci, questo Ministero ha
pertanto diramato la circolare telegrafica n.  28  del  23  settembre
1991  con  la  quale  nel  confermare  la necessita' di rispettare il
termine  del  31  ottobre  si  e'  data  notizia  della  entita'  dei
trasferimenti erariali correnti per il 1992.
  Naturalmente   l'indicazione,   benche'  certa,  non  esaurisce  il
complesso  della  contribuzione  statale  che,  a  legge  finanziaria
approvata  e  vigendo  i  nuovi  provvedimenti per la finanza locale,
raggiungera' la quantificazione esatta.
  Ma  in  attesa  della  comunicazione delle singole spettanze queste
notizie assicurano  la  possibilita'  di  compilare  un  bilancio  di
previsione il piu' attendibile possibile lasciando a questo documento
l'insita   caratteristica   di   strumento   di   previsione   e   di
programmazione,  il  quale  puo'  essere  successivamente  modificato
tenendo conto della definizione del quadro legislativo.
  Secondo  le  disposizioni del decreto ministeriale in data 19 marzo
1990, i comuni che hanno deliberato il dissesto e  non  hanno  ancora
avuto  l'approvazione ministeriale non debbono deliberare il bilancio
di previsione. Cio' non deve pero' essere  inteso  quale  una  deroga
all'osservanza  di  limiti di bilancio. I comuni dissestati, infatti,
sono tenuti a rispettare nella gestione  degli  impegni  per  ciascun
capitolo il limite rappresentato dalle somme definitivamente previste
nell'ultimo   bilancio   approvato.   Al  fine  di  evitare  equivoci
nell'attivita' deliberativa, e' bene che  le  giunte  deliberino  uno
schema  di  bilancio interno che rispecchi l'applicazione delle norme
indicate nel citato decreto ministeriale.
  Sempre in tema di dissesto, e' da ricordare  che  la  deliberazione
del  bilancio  preclude  per  quell'anno  il  ricorso  alle procedure
dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.
  Per il bilancio di  previsione,  come  del  resto  per  ogni  altra
questione   concernente  l'ordinamento  finanziario  e  contabile  e'
tuttora  pienamente  applicabile  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  421  del 1979, fatta eccezione per l'art. 15 relativo
alla disciplina della gestione provvisoria del  bilancio,  in  quanto
superato  dalla  legge n. 142 e per l'art. 22, in quanto diversamente
disciplinato dall'art. 55 della stessa legge n. 142.
(Paragrafo) 3. Certificati di bilancio e conto consuntivo.
  Come  per  gli  anni  passati  contestualmente   al   bilancio   di
previsione,  gli  enti dovranno compilare il certificato del bilancio
1992 e del conto consuntivo  1990,  e  trasmetterli  alle  prefetture
rispettivamente  entro  il  28  febbraio 1992, per quello relativo al
bilancio ed il 31 ottobre 1991 per quello relativo al consuntivo.
  Come noto, il Ministero dell'interno dedica particolare  attenzione
alla  raccolta  ed allo studio di dati e notizie riguardanti gli enti
locali. Le rilevazioni,  hanno  non  solo  finalita'  scientifiche  e
documentali  ma  sono alla base dell'attivita' di studio che fornisce
gli indispensabili supporti all'attivita' parlamentare e governativa.
Questo comporta la necessita', come peraltro continuamente ricordato,
che gli enti prestino la massima attenzione alla  compilazione  delle
certificazioni.
  Gli schemi e le modalita' delle certificazioni sono stati approvati
rispettivamente,  per  il preventivo 1992 con decreto ministeriale in
data 19  ottobre  1991  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  e,  per  il  consuntivo  1990, con decreto ministeriale 10
settembre 1991,  pubblicato  nel  supplemento  n.  58  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.
  Rispetto  agli  anni precedenti si possono riscontrare alcune lievi
modifiche ai modelli  ma  questi  rimangono  nella  loro  impalcatura
essenzialmente identici, salvo qualche fisiologico cambiamento.
  Per  la  loro  compilazione  si  richiamano  i  suggerimenti  e  le
raccomandazioni gia' date con la  circolare  F.L.  n.  19/91  del  15
maggio 1991, al paragrafo 2.2.
  Per consentire ai singoli enti un riscontro sull'esattezza dei dati
indicati  nei  certificati  di  conto  consuntivo e' stata emanata la
circolare F.L. n. 26/91 del 13 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1991. Per i certificati di bilancio,
invece, si e' provveduto ad aggiungere in coda al modello  una  guida
sintetica sugli errori che con maggiore frequenza vengono riscontrati
nella compilazione dei certificati.
  Il  rispetto  del  termine  per  la trasmissione dei certificati e'
particolarmente importante in quanto come per  il  passato  a  questo
adempimento   verra'   subordinata  l'erogazione  della  quarta  rata
trimestrale dei contributi ordinari del 1992 a comuni  e  province  e
della quota residuale alle comunita' montane.
  Dopo  i  necessari controlli le prefetture invieranno i certificati
al Ministero entro il 28 febbraio 1992, quelli di consuntivo 1990, ed
entro il 30 giugno 1992, quelli di bilancio di previsione.
(Paragrafo) 4. Trasferimenti correnti.
  Gli  stanziamenti  indicati  nello  schema  di  disegno  di   legge
finanziaria  per il 1992 consentono, salvo modifiche maggiorative che
fossero apportate in sede di approvazione parlamentare  della  norma,
la determinazione complessiva dei trasferimenti erariali per il 1992.
  Come  gia'  indicato nella circolare telegrafica F.L. n. 28/91, per
il  1992  ciascun  ente  potra'  contare   su   un   incremento   dei
trasferimenti  ordinari  e  perequativi  del 4,5 per cento rispetto a
quelli del 1991.
  E' bene chiarire che  per  il  fondo  perequativo  l'incremento  va
applicato alle sole voci "Fondo perequativo consolidato", "Incremento
di  legge  5  per  cento"  e "Contributo agli enti sottomedia, di cui
all'art. 3, comma 1, e all'art. 4,  comma  1,  del  decreto-legge  12
gennaio  1991,  n.  6",  indicate nella comunicazione delle spettanze
trasmessa a cura del Ministero dell'interno ad inizio 1991.
  Nello stesso tempo  sono  da  considerarsi  consolidati,  nel  loro
stesso importo, i seguenti fondi:
   contributo per i maggiori oneri contrattuali del periodo 1985-87;
   contributo per gli oneri contrattuali del periodo 1988-90;
   contributo aggiuntivo agli enti inferiori a 5.000, di cui all'art.
18, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;
   contributo  per  gli  oneri  del  personale giovanile, di cui alla
legge 1› giugno 1977, n. 285, e successive modifiche;
   contributo per il personale, di cui alle leggi 28 ottobre 1986, n.
730 e 9 agosto 1986, n. 472.
  Per l'addizionale  sull'energia  elettrica,  la  mancanza  di  dati
sull'andamento  della  sovrimposta  nel  1991  impedisce un riscontro
della valutazione fatta per questo esercizio finanziario e suggerisce
per prudenza di prevedere per il 1992 lo stesso importo del 1991.
  Infine, per quanto riguarda i maggiori oneri di personale  che  gli
enti  locali  saranno chiamati a sostenere per il 1992 si richiama la
disposizione contenuta nel comma 11 dell'art. 2 del disegno di  legge
finanziaria  1992  che  impone  agli  enti  locali  di  prevedere nel
bilancio 1992 ed in quello triennale le  risorse  occorrenti  per  il
finanziamento  degli  oneri  relativi  al  rinnovo  contrattuale  del
periodo 1991-93, entro il limite corrispondente alla  differenza  tra
l'importo   derivante   dalla   progressiva  applicazione  dei  tassi
programmati d'inflazione (4,5 per cento per il 1992, 4 per cento  per
il  1993  e  3,5 per cento per il 1994) alla spesa sostenuta nel 1991
per  la  retribuzione  del  personale  e  gli  oneri  derivanti dalla
applicazione degli automatismi retributivi.
  In conseguenza della citata norma non possono essere  previsti  nel
bilancio  1992  ed  in  quello pluriennale contributi erariali per il
finanziamento del contratto degli enti locali del periodo 1991-93.
(Paragrafo) 5. Investimenti.
  Il  disegno  di  legge   finanziaria   prevede   uno   stanziamento
complessivo  per  il 1993 di lire 200 miliardi per l'ammortamento dei
mutui che gli enti locali contrarranno nel 1992.
  L'intervento erariale risulta pertanto ridotto  del  50  per  cento
rispetto  all'anno  1991  e  quindi non e' possibile confermare negli
stessi importi l'intervento erariale dell'anno passato.
  I criteri di  attribuzione  dei  contributi  saranno  indicati  nel
provvedimento di finanza locale di prossima emanazione.
  Ad  ogni buon conto, in via del tutto indicativa, per consentire la
quantificazione della previsione del contributo investimenti ad  ogni
singolo  ente  sembra plausibile che resti fermo il riparto del fondo
totale tra le tre categorie di enti nelle stesse proporzioni adottate
a tutto il 1991. E' possibile quindi quantificare l'attribuzione  dei
contributi  erariali nel modo seguente: alle province entro il limite
massimo di lire 441 per abitante; ai comuni entro il  limite  massimo
di  lire  1.691  per  abitante, maggiorato per i comuni fino a 19.999
abitanti di una quota fissa ridotta  del  50  per  cento  rispetto  a
quella  del  1991;  alle comunita' montane entro il limite massimo di
lire 465 per abitante.
  In tutta l'attivita' di investimento,  si  rinnova  l'invito,  piu'
volte fatto, alla prudenza in quanto i relativi costi finanziari, sia
dei  termini  di  ammortamento  dei  mutui che di oneri connessi alla
gestione e manutenzione delle opere, hanno raggiunto punte elevate, e
determinano il noto irrigidimento dei bilanci, creando in molti  casi
insormontabili difficolta' nella stessa gestione ordinaria.
  In  tema  di  investimenti,  si  richiama la particoalre attenzione
sulla disposizione contenuta nel comma 9  dell'art.  4  del  decreto-
legge  n.  65  del  1989, il quale all'ultimo periodo dispone che: "a
decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui  da
parte  dei  comuni,  province,  loro  consorzi e comunita' montane e'
subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel
quale siano incluse  le  relative  previsioni".    Tale  disposizione
impone,  quindi,  un'accurata  programmazione  delle oepre ed un loro
incardinamento   finanziario   nella   relazione    previsionale    e
programmatica,   senza   possibilita'   di  apportare  variazioni  al
bilancio, sull'argomento,  successivamente  alla  sua  deliberazione.
Correttamente,  percio',  i comitati regionali di controllo annullano
le deliberazioni di assunzione di mutui non previsti nei  bilanci  di
previsione.
  Un'avvertenza  particolare  va posta, in tema di investimento, alle
spese per la redazione di strumenti urbanistici e  per  l'affidamento
di incarichi professionali di progettazione. In ordine agli strumenti
urbanistici,   non   puo'   riconoscersi   agli   oenri  relativi  la
caratteristica di spesa  di  investimento,  nell'ottica,  che  si  va
estendendo,  di  poterli  finanziare  con  il  ricorso al mutuo. Tali
spese, infatti, rivestono caratteristica corrente, con  l'obbligo  di
reperire, per il finanziamento, risorse di tipo corrente.
  Per  gli  incarichi  professionali di progettazione, si instaura un
circolo  vizioso  da  una  parte  per  la  necessita'  di  avere   la
disponibilita'   di  progetti  per  iniziare  l'iter  procedurale  di
finanziamento dell'opera relativa e dall'altra  per  l'impossibilita'
di  accedere  subito al mutuo di cui il singolo progetto e' premessa.
La soluzione di tale problema puo' aversi solo in due modi. Il primo,
come ha sempre consigliato  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  impone
l'affidamento   dell'incarico   con  una  condizione  sospensiva,  da
accettarsi esplicitamente dal progettista, che subordina il diritto a
pretendere gli onorari esclusivamente dopo l'ottenimento  del  mutuo.
Il   secondo   impone  la  ricerca  di  idonee  risorse  correnti  da
finalizzarsi a tale specifica occorrenza. Nel caso di ottenimento del
mutuo nello stesso esercizio,  gli  oneri  di  progettazione  possono
essere  finanziati col mutuo e puo' farsi in contabilita' il relativo
trasferimento a carico del capitolo di conto capitale.
  In ogni altro caso, l'affidamento di incarichi professionali,  spe-
cie  per  opere  di  improbabile finanziamento, finiscono col causare
indebitamenti sommersi, per i quali l'art. 23 del decreto-legge n. 66
del  1989  prevede  la  responsabilita'  diretta  e  personale  degli
amministratori e funzionari che hanno consentito gli oneri.
(Paragrafo) 6. Comunita' montane.
  L'art.  5,  comma 5, del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, ha
disposto che il rifinanziamento per lire 100.000 milioni della  legge
23  marzo 1981, n. 93, in favore dello sviluppo della montagna, fosse
iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e
ripartito in proporzione alla popolazione montana residente.
  La  norma  e'  stata  approvata  dal  decreto-legge  n.  6 del 1991
convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.
  Questa circostanza ha causato difficolta' alle  comunita'  montane,
che nel predisporre i bilanci di previsione 1991 avevano quantificato
il  trasferimento  spettante a tale titolo, sulla base dei criteri di
riparto gia' adottati in precedenza.
  L'avvenuta modifica di questi  ultimi,  peraltro  a  bilancio  gia'
parzialmente  gestito,  ha  indotto ad una pausa di riflessione ed al
conseguente rinvio della corresponsione delle somme in questione.
  La  valutazione  delle  conseguenze  derivanti  dall'adozione   dei
diversi parametri e la volonta' espressa dall'Unione nazionale comuni
comunita'  enti  montani  ha  determinato la scelta di reintrodurre i
parametri gia' impiegati negli anni precedenti anche per le somme  da
distribuire per il 1991.
  E'  in corso di emanazione un apposito decreto-legge che si propone
di modificare l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 6/1991, preved-
endo quali  criteri  di  ripartizione  i  coefficienti  regionali  di
riparto  di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  dell'8  maggio  1990  e   la   popolazione
residente  ed il territorio, rispettivamente, ognuno nella misura del
50 per cento, per la successiva attribuzione alle  singole  comunita'
montane, nell'ambito di ciascuna regione.
  Sulla  base  di  questo  decreto-legge,  ottenuta la disponibilita'
dell'importo, verra' provveduto alla erogazione delle somme spettanti
alle singole comunita' montane ed alle province autonome di Trento  e
Bolzano per gli enti dei rispettivi territori.
  In  sensi analoghi, sara' provveduto per gli stanziamenti del 1992,
quantificati dalla legge finanziaria in lire 100 miliardi.
(Paragrafo)   7.   Copertura   del   costo  dei  servizi  e  relativa
certificazione.
  Il tasso minimo obbligatorio di copertura del costo dei servizi  e'
stabilito  dall'art.  9  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, reso
permanente dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1990,  n.  415,
nelle  misure  del  36 per cento per i servizi a domanda individuale,
del 50 per cento per lo smaltimento dei rifiuti e dell'80  per  cento
per il servizio di acquedotto.
  Il raggiungimento di questi tassi di copertura minima si impone non
solo  per  assicurare  necessarie  risorse  agli  enti,  ma anche per
evitare la sanzione per il mancato rispetto della norma. La  sanzione
consiste  nella perdita di una parte dei trasferimenti erariali. Alla
sua  precisa  fissazione  provvedera'  l'emanando  provvedimento   di
finanza locale.
  In  ordine all'accertamento del rispetto da parte degli enti locali
della disposizione sopra indicata in merito alla copertura del  costo
dei  servizi,  e'  da tenere presente che non e' affidato dalla norma
alcun apprezzamento discrezionale agli uffici ministeriali. Essi sono
tenuti   esclusivamente   ad   accertare   la   presentazione   della
certificazione all'uopo imposta nel termine di legge e verificare che
il  tasso  relativo sia superiore o almeno uguale a quello stabilito.
Pertanto, e' indispendabile che gli enti locali  pongano  la  massima
attenzione al reperimento delle risorse nelle misure occorrenti ed al
tempestivo  e  corretto  adempimento  alle  norme  regolamentari  che
saranno emanate.
  Con riferimento alla certificazione del costo dei  servizi  per  il
1991  si  fa  presente  che  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 227 del 27
settembre 1991 e' stato pubblicato il decreto ministeriale 28  agosto
1991  di  approvazione  dei  modelli dei certificati relativi al 1991
che, stampati a cura del  Poligrafico  dello  Stato,  verranno  entro
l'anno consegnati ai singoli enti tramite prefettura.
  Il  termine  di  trasmissione  degli  stessi  alle prefetture scade
perentoriamente il 31 marzo 1992.
  Precise istruzioni sull'argomento verranno impartite  con  apposita
imminente circolare.
(Paragrafo) 8. Adempimenti delle prefetture.
  E'  necessario  che  le  prefetture  assicurino agli enti locali la
massima collaborazione e disponibilita' per agevolare il rispetto  di
tutte  le  scadenze  e l'esatto adempimento di tutte le funzioni ed i
compiti ad essi assegnati. Si attira l'attenzione dei prefetti  sulla
necessita'  di  assicurare  al  terzo  settore  la migliore dotazione
possibile di personale, in senso non solo quantitativo, affinche' gli
enti locali abbiano l'assistenza di cui necessitano.
  Nell'ambito  di  questa  attivita'  si  invita  a   convocare,   in
conferenze  di  servizio,  i  segretari  comunali  e provinciali e se
possibile i ragionieri degli enti locali per illustrare  la  presente
circolare e diramarne copia.
  Con l'occazione, si prega di informare tutti gli enti locali che le
problematiche che non risulti possibile definire in ambito locale, ma
che  occorre porre all'attenzione dello scrivente Ministero, potranno
essere risolte sulla scorta di appositi quesiti ed  istanze,  per  le
quali   potra'  essere  attivato  lo  speciale  servizio  informativo
telematico di recente istituito ed in funzione  a  decorrere  dal  1›
novembre 1991.
(Paragrafo) 9. Orario degli uffici ministeriali di finanza locale.
  Come  gia'  indicato,  i  comuni  possono  utilizzare  il  servizio
informativo telematico per la consultazione di dati in generale e  di
notizie  sull'erogazione di contributi in particolare, nonche' per la
formulazione  di  quesiti  ai  quali  viene  riservata  priorita'  di
trattazione,  specie  se  formulati  su  argomenti singoli, volta per
volta.
  In relazione al miglioramento  dell'attivita'  di  informazione  ed
anche  per assicurare la predetta priorita' di trattazione telematica
dei quesiti, e' stato  stabilito  che  gli  uffici  ministeriali  che
trattano  la  finanza  locale  siano  accessibili ad amministratori e
funzionari degli enti locali nei  giorni  di  mercoledi'  e  venerdi'
dalle ore 9 alle ore 13.
  Si  raccomanda  l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni
contenute  nella  presente  circolare  e  si  resta  in   attesa   di
assicurazione.
                                                  Il Ministro: SCOTTI