IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14  settembre
1931,  n.  1175,  e  successive  modificazioni, in virtu' del quale i
possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche  se  esenti
da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al
collare dei cani stessi;
  Visto   il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1842,  che
attribuisce  alla  Unione  italiana  ciechi  la  esclusivita'   della
fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  piastrine  metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui
cani per l'anno 1992 devono essere a forma pentagonale irregolare con
la base di mm 22 e i lati maggiori di mm 27.
  Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piatrine sono munite
di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le
piastrine stesse al collare dei cani.
  Le piastrine avranno le seguenti diciture:
    a) 1992;
    b) denominazione del comune;
    c) imposta cani e indicazione della categoria;
    d) numero.
  Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture
dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.