IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtu' del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi; Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana ciechi la esclusivita' della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra; Decreta: Art. 1. Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1992 devono essere a forma pentagonale irregolare con la base di mm 22 e i lati maggiori di mm 27. Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piatrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani. Le piastrine avranno le seguenti diciture: a) 1992; b) denominazione del comune; c) imposta cani e indicazione della categoria; d) numero. Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.