IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 5, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in cui e' ricompreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (ricettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1983-90 concernente il personale del comparto "aziende"; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ricompreso nell'ambito del comparto "aziende" in precedenza indicato; Considerato che il citato art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 determina in quindici unita' il contingente complessivo di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da collocare in aspettativa sindacale; Ritenuto che, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministro dell'interno, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle quindici aspettative sindacali in precedenza indicate tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, e' stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991; Considerato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione interessata per i conseguenziali adempimenti; Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi ... marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali"; Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche "in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione dell'effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; Vista la nota n. S.158/2 del 19 aprile 1991 e gli atti in esse richiamati, trasmessi dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate; Tenuto conto dei dati forniti con la predetta nota dal Ministero dell'interno per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che e' stata raggiunta l'intesa con il Ministero dell'interno con le note n. 72467/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. S.111 del 15 giugno 1991; Sentite le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990, non hanno comunicato "diverse intese" sulla ripartizione delle aspettative sindacali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, fissato in complessive quindici unita', e' ripartito, per il triennio 1991-93 tra le organizzazioni sindacali riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.