IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.
68,  concernente  la determinazione e la composizione dei comparti di
contrattazione collettiva nel pubblico  impiego,  che,  nell'art.  5,
definisce  la  composizione del comparto di contrattazione collettiva
riguardante il personale delle aziende e delle amministrazioni  dello
Stato  ad ordinamento autonomo, in cui e' ricompreso il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395 (ricettivo  dell'accordo  intercompartimentale  per  il  triennio
1988-90),  che  nell'art.  8  definisce  i  criteri di riferimento da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  per  la  determinazione   della   maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni  sindacali,  e  che  nell'art.  9   attribuisce   alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica il compito di provvedere entro il primo  trimestre  di  ogni
triennio,  sentite  le  confederazioni  e le organizzazioni sindacali
interessate,  alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali   per
ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui  al citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,  n.
335,  contenente  il  regolamento  per  il  recepimento  delle  norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo  sindacale  per  il
triennio 1983-90 concernente il personale del comparto "aziende";
  Visti  gli  articoli  8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  335/1990  che  hanno  dettato  nuove  disposizioni  in
materia di aspettative sindacali relativamente al personale del Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco ricompreso nell'ambito del comparto
"aziende" in precedenza indicato;
  Considerato che il citato art. 8, secondo comma,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 335/1990 determina in quindici unita'
il contingente complessivo  di  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco da collocare in aspettativa sindacale;
  Ritenuto  che,  ai  sensi del quinto comma dell'art. 8 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n.  335/1990,  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le organizzazioni  sindacali  interessate,  d'intesa  con  il
Ministro dell'interno, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel
rispetto   della  disciplina  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,  deve  provvedere
alla   ripartizione   del   contingente  complessivo  delle  quindici
aspettative sindacali in precedenza indicate  tra  le  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale  in
relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata  ai  sensi
dell'art.  8  del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del  28  ottobre
1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988,
che,  a  seguito  di  decisioni  del  Consiglio  di  Stato,  e' stata
sostituita dalla direttiva-circolare n.   72549/8.93.5 dell'11  marzo
1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991;
  Considerato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 8 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  n.  335/1990,  diverse  intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione  delle
aspettative  sindacali,  fermo  restando  il numero complessivo delle
stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento   della   funzione   pubblica   ed   all'amministrazione
interessata per i conseguenziali adempimenti;
  Viste le direttive di  cui  alla  circolare  28  ottobre  1988,  n.
24518/8.93.5,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del 2
novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n.  72549/8.93.5
dell'11  marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo    1991,    concernenti    l'accertamento    della     maggiore
rappresentativita'   sul  piano  nazionale  delle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Tenuto conto che i criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle  citate
direttive-circolari  del  28  ottobre  1988 e dell'11 marzo 1991 sono
stati definiti ai  fini  della  individuazione  delle  organizzazioni
sindacali  legittimate  a  costituire  le delegazioni sindacali nelle
trattative  dei  vari  comparti  di  contrattazione  collettiva   del
pubblico  impiego  e che in base a tale normativa sono da considerare
maggiormente rappresentative le organizzazioni  sindacali  le  quali,
oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale, abbiano
superato anche "o quello  collegato  alla  procedura  elettiva  o  il
criterio  della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe
conferite alle amministrazioni dai dipendenti  per  la  ritenuta  del
contributo sindacale";
  Tenuto  conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988
e dell'11 marzo 1991 consentono  inoltre  "nel  caso  di  scostamenti
minimi  rispetto ai discrimini quantitativi ... marginali deroghe, in
via del tutto eccezionale e, ove ricorrano  particolarissime  ragioni
giustificative,    con    motivati   provvedimenti   della   pubblica
amministrazione  che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili   di
contesto:   il   grado  di  sindacalizzazione  relativa  delle  varie
organizzazioni  sindacali  e  la  dinamica  di  crescita   di   nuove
organizzazioni sindacali";
  Considerato  che  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991  vengono
in  rilievo,  a  norma delle stesse citate direttive-circolari, anche
"in  altre  circostanze  in  cui  e'  necessaria  la   individuazione
dell'effettivita'  sindacale,  tenuto  conto  che  i  detti parametri
costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali  canoni  e
parametri  sono  stati  peraltro esplicitamente richiamati dal citato
art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,  n.
335;
  Vista  la  nota  n.  S.158/2  del 19 aprile 1991 e gli atti in esse
richiamati, trasmessi dal Ministero dell'interno - Direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi in riferimento  alle
direttive-circolari  del  28  ottobre  1988  e  dell'11 marzo 1991 in
precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati forniti con la predetta  nota  dal  Ministero
dell'interno  per  l'accertamento  della  maggiore rappresentativita'
sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in
precedenza  indicata,  alla  ripartizione delle aspettative sindacali
per il triennio 1991-93 per il  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco;
  Considerato  che  e'  stata  raggiunta  l'intesa  con  il Ministero
dell'interno con le note n. 72467/8.0.249.8 del 6 giugno  1991  e  n.
S.111 del 15 giugno 1991;
  Sentite   le  organizzazioni  sindacali  interessate,  maggiormente
rappresentative del personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al
citato  settimo  comma  dell'art.  8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335/1990, non hanno comunicato "diverse  intese"  sulla
ripartizione delle aspettative sindacali;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio
1991,  concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale e'  consentito
il  collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 8 e
9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.  335,
fissato in complessive quindici unita', e' ripartito, per il triennio
1991-93  tra  le  organizzazioni  sindacali riconosciute maggiormente
rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.