IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, concernente la determinazione e la composizione dei  comparti  di
contrattazione  collettiva  nel  pubblico  impiego, che, nell'art. 6,
definisce la composizione del comparto di  contrattazione  collettiva
riguardante  il  personale del "Servizio sanitario nazionale" e della
relativa "area medica";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395 (recettivo  dell'accordo  intercompartimentale  per  il  triennio
1988-90),  che  nell'art.  8  definisce  i  criteri di riferimento da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica,  per  la  determinazione  della   maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni  sindacali,  e  che  nell'art.  9   attribuisce   alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, il compito di provvedere entro il primo trimestre  di  ogni
triennio,  sentite  le  confederazioni  e le organizzazioni sindacali
interessate,  alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali   per
ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui  al citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  1990,
n.  384,  contenente  il  regolamento  per il recepimento delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo  sindacale  per  il
triennio  1988-90  concernente  il  personale  del comparto "Servizio
sanitario nazionale" e relativa "area medica";
  Visti gli articoli  95  e  96  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  384/1990  che  hanno  dettato  nuove  disposizioni in
materia  di  aspettative   sindacali   relativamente   al   personale
dell'"area  medica"  ricompreso  nell'ambito  del  comparto "Servizio
sanitario nazionale" in precedenza indicato;
  Considerato che il citato art. 95 del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  384/1990  stabilisce che per tutte le amministrazioni
comprese nel comparto "Servizio sanitario nazionale"  il  contingente
complessivo   di  personale  medico  del  comparto  da  collocare  in
aspettativa sindacale e' dato dal rapporto di una unita'  ogni  3.000
medici  dipendenti  in attivita' di servizio di ruolo, ma che in sede
di prima applicazione il contingente  complessivo  delle  aspettative
sindacali  in  questione e' fissato in cinquantacinque unita' fino al
raggiungimento del predetto rapporto (e cioe' fino a quando il numero
di cinquantacinque aspettative sindacali non diventera' la risultante
del rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti medici);
  Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 95 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  384/1990, la ripartizione del
contingente delle cinquantacinque aspettative sindacali in precedenza
indicate deve essere  operata  attribuendone  una  a  ciascuna  delle
organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul pi-
ano nazionale nell'ambito dell'"area medica" e la restante parte alle
medesime  organizzazioni mediche maggiormente rappresentative sul pi-
ano nazionale nell'ambito dell'"area medica" in ragione proporzionale
al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna di esse in base
alla vigente normativa;
  Ritenuto  che  ai  sensi  del terzo comma dell'art. 95 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n.  384/1990,  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,   d'intesa   con
l'Associazione   nazionale   dei  comuni  d'Italia,  entro  il  primo
trimestre di ogni triennio, nel  rispetto  della  disciplina  di  cui
all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395,  deve  provvedere  alla  ripartizione  del  contingente
complessivo delle cinquantacinque aspettative sindacali in precedenza
indicate   tra   le  organizzazioni  sindacali  mediche  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, in modo da garantire a  ciascuna
di  esse  una  aspettativa sindacale e la restante parte in relazione
alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8
del predetto decreto del Presidente della Repubblica  n.  395/1988  e
della  direttiva-circolare  n.  24518/8.93.5  del  28  ottobre  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988,  che,
a  seguito  di  decisioni del Consiglio di Stato, e' stata sostituita
dalla  direttiva-circolare  n.    72549/8.93.5  dell'11  marzo  1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991;
  Considerato  che, ai sensi del sesto comma dell'art. 95 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.   384/1990,   diverse   intese
intervenute  tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle
aspettative sindacali, fermo restando  il  numero  complessivo  delle
stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio
dei   Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i
conseguenziali adempimenti;
  Viste le direttive di  cui  alla  circolare  28  ottobre  1988,  n.
24518/8.93.5  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n.  72549/8.93.5
dell'11  marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo    1991,    concernenti    l'accertamento    della     maggiore
rappresentativita'   sul  piano  nazionale  delle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Tenuto conto che i criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle  citate
direttive-circolari  del  28  ottobre  1988 e dell'11 marzo 1991 sono
stati definiti ai  fini  della  individuazione  delle  organizzazioni
sindacali  legittimate  a  costituire  le delegazioni sindacali nelle
trattative  dei  vari  comparti  di  contrattazione  collettiva   del
pubblico  impiego  e che in base a tale normativa sono da considerare
maggiormente rappresentative le organizzazioni  sindacali  le  quali,
oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale, abbiano
superato anche "o quello  collegato  alla  procedura  elettiva  o  il
criterio  della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe
conferite alle amministrazioni dai dipendenti  per  la  ritenuta  del
contributo sindacale";
  Tenuto  conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988
e dell'11 marzo 1991 consentono  inoltre  "nel  caso  di  scostamenti
minimi  rispetto  ai discrimini quantitativi .. marginali deroghe, in
via del tutto eccezionale e, ove ricorrano  particolarissime  ragioni
giustificative,    con    motivati   provvedimenti   della   pubblica
amministrazione  che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili   di
contesto:   il   grado  di  sindacalizzazione  relativa  delle  varie
organizzazioni  sindacali  e  la  dinamica  di  crescita   di   nuove
organizzazioni sindacali";
  Considerato  che  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991  vengono
in  rilievo,  a  norma delle stesse citate direttive-circolari, anche
"in  altre  circostanze  in  cui  e'  necessaria  la   individuazione
dell'effettivita'  sindacale,  tenuto  conto  che  i  detti parametri
costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali  canoni  e
parametri  sono  stati  peraltro esplicitamente richiamati dal citato
art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384;
  Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricompresi
nel comparto "Servizio sanitario nazionale" hanno  trasmesso  i  dati
con  riferimento  alle  direttive-circolari  del  28  ottobre  1988 e
dell'11 marzo 1991 in precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati forniti  con  le  predette  note  dagli  enti
interessati  per  l'accertamento  della  maggiore  rappresentativita'
sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi
del personale  medico  ricompreso  nell'"area  medica"  del  comparto
"Servizio sanitario nazionale";
  Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in
precedenza  indicata,  alla  ripartizione delle aspettative sindacali
per il triennio 1991-93 per il personale  medico  dell'"area  medica"
del comparto "Servizio sanitario nazionale";
  Considerato  che  e' stata raggiunta l'intesa con l'A.N.C.I. con le
note n. 27462/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 e n. 4837/AS/14/5/4 del  24
luglio 1991;
  Sentite    le   organizzazioni   sindacale   mediche   interessate,
maggiormente  rappresentative  del  personale   "medico"   dell'"area
medica"   del   comparto  "Servizio  sanitario  nazionale",  che,  in
relazione alle proposte formulate ed in riferimento al  citato  sesto
comma  dell'art.  95  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
384/1990, non hanno comunicato "diverse  intese"  sulla  ripartizione
delle aspettative sindacali;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio
1991,  concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale
medico dipendente dagli enti e dalle amministrazioni  ricomprese  nel
comparto "Servizio sanitario nazionale" e relativa "area medica", per
il  quale  e'  consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai
sensi degli articoli  95  e  96  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   28   novembre  1990,  n.  384,  fissato  in  complessive
cinquantacinque  unita',  e'  ripartito,  per  il  triennio  1991-93,
attribuendo  un'aspettativa a ciascuna delle organizzazioni sindacali
mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale  nell'ambito
dell'"area  medica"  del comparto "Servizio sanitario nazionale" e la
quota restante alle  predette  organizzazioni  sindacali  mediche  in
proporzione  al  grado  di rappresentativita' sindacale accertato per
ciascuna di esse in base alla vigente normativa.