IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni leg- islative concernente l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924; Visto il comma 7- bis dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale e' stato stabilito che con decorrenza 1 gennaio 1992 e' esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. Ritenuta la necessita' di dover stabilire le sostanze da impiegare per la denaturazione dello spirito destinato ai predetti impieghi; Decreta: Art. 1. 1. Lo spirito (alcole etilico) per essere ammesso all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato con l'aggiunta ad ogni ettolitro di prodotto delle seguenti sostanze: a) Denatonium benzoato: grammi 0,8 e alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8; b) Dictil ftlato: grammi 500 e alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8; c) Alcool isopropilico: grammi 5000 e alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8; d) Muschio naturale o sintetico: grammi 39,5 e alcool ter- butilico (TBA): grammi 78,8; e) Timolo: grammi 500. 2. Le denaturazioni previste nel comma precedente devono essere utilizzate per la preparazione dei seguenti prodotti: le denaturazioni di cui alle lettere a) e b) per le profumerie alcoliche; la denaturazione di cui alla lettera c) per prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per lacche e prodotti per capelli; la denaturazione di cui alla lettera d) per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle; la denaturazione di cui alla lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. 3. Le sostanze denaturanti sono fornite dalle ditte interessate e prima dell'impiego devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette. Per la custodia e per l'impiego negli opifici autorizzati devono essere osservate le modalita' in materia vigenti.