Con decreto ministeriale n. 1/9834 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di La Spezia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.091.710.400, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 3.864.638.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.867.878.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Iron Steel. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di La Spezia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9507 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.053.430.612, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 5.790.615.160,corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.798.728.214 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9832 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.349.816.141, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.349.816.141 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9927 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.041.471.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 50.082.943.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 50.102.389.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9741 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.895.455.259, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 28.969.038.410 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9801 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.175.526.016, pari al 50% dell'importo di L. 6.351.042.033, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.391.191.352 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9420 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Venezia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.827.654.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 33.735.746.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Venezia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.