Con  decreto  ministeriale  n.  1/9834  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di La Spezia e' concessa dilazione, ai sensi
del quarto comma  dell'art.  62  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
settembre 1992, del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.
3.091.710.400,    pari   all'80%   dell'importo   richiesto   di   L.
3.864.638.000, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al  carico  di  L. 3.867.878.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l.
Iron Steel.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  La  Spezia  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9507  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
4.053.430.612,   pari   al   70%   dell'importo   richiesto   di   L.
5.790.615.160,corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,
al   carico   di  L.  5.798.728.214  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei
contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9832  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
settembre 1992, del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.
12.349.816.141, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al   carico  di  L.  12.349.816.141  iscritto  a  ruolo  a  nome  dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9927  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 25.041.471.000,
pari  al   50%   dell'importo   richiesto   di   L.   50.082.943.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
50.102.389.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Roma dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9741  del  25  settembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  28.895.455.259,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
28.969.038.410  iscritto  a  ruolo  a  nome dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/9801  del  26  settembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  3.175.526.016,
pari  al  50%  dell'importo  di  L. 6.351.042.033, corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione,  al  carico  di  L.  6.391.191.352
iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Torino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
  Con  decreto  ministeriale  n.  1/9420  del  25  settembre  1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Venezia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  32.827.654.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
33.735.746.000  iscritto  a  ruolo  a  nome dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Venezia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.