IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633,  concernente  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154, concernente
disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle  persone
fisiche   e   versamento   di  acconto  delle  imposte  sui  redditi,
determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A.,  nuovi  termini
per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'  formali  e  di
minori  infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonche' in materia di aliquote  I.V.A.  e  di  tasse  sulle
concessioni governative;
Visto  l'art.  11,  comma  1,  del  citato  decreto  n.  69, il quale
stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati,
viste le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'attivita'  svolta,
coefficienti   di  congruita'  dei  corrispettivi  e  dei  componenti
positivi e negativi di reddito;
Visto l'art. 11, comma 2, del menzionato  decreto  n.  69,  il  quale
stabilisce  che  con  gli stessi criteri del precedente comma possono
essere  determinati  coefficienti  presuntivi   di   reddito   o   di
corrispettivi di operazioni imponibili;
Visto  l'art.  12,  comma  4,  del ripetuto decreto n. 69, cosi' come
modificato dall'art. 8, comma 6-sexies, del decreto-legge  27  aprile
1990,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, in base al quale i coefficienti sono  utilizzabili  nei
confronti  degli  esercenti arti e professioni che abbiano conseguito
compensi non superiori a 360 milioni di lire e che non abbiano optato
per il regime ordinario di contabilita';
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.  408,  che
stabilisce  l'emanazione entro il 31 dicembre 1991 delle disposizioni
concernenti l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di
reddito o di operazioni imponibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16  maggio
1989,  con  il  quale  si  e' proceduto alla prima determinazione dei
coefficienti  di  congruita'  dei  corrispettivi  e  dei   componenti
positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1,
per il periodo di imposta 1989;
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 22
dicembre 1989, con il quale sono  stati  determinati  i  coefficienti
presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per
il periodo di imposta 1989;
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 21
dicembre 1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti  di
congruita'  dei  corrispettivi  e  dei  componenti  di  reddito  ed i
coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi  di  operazioni
imponibili per il periodo di imposta 1990;
Considerato   che   occorre   provvedere   alla   determinazione  dei
coefficienti di cui al citato art. 11, commi 1 e 2, per il periodo di
imposta 1991;
Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute, secondo
la metodologia indicata nell'allegata tabella M, sulla base dei  dati
in  possesso  dell'anagrafe tributaria, relativi a ciascuna categoria
di attivita' economica, desunti dalle dichiarazioni dei redditi rela-
tive al periodo di imposta 1989, nonche' sulla  base  dei  contributi
forniti dalle organizzazioni economiche di categoria;
Tenuto  conto  dei risultati medi dell'azione di accertamento e degli
esiti medi del contenzioso per gli esercenti attivita' di impresa con
ricavi non superiori a 18 milioni di lire e per gli esercenti arti  e
professioni,  nonche'  del livello del "costo del lavoro equivalente"
per gli esercenti attivita' di impresa  con  ricavi  superiori  a  18
milioni di lire ma non a 360 milioni di lire;
Considerato   che   i   dati  disponibili  consentono  di  calcolare,
relativamente agli esercenti attivita' di impresa  e  agli  esercenti
arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi non superiori
a  18  milioni  di  lire ed avendo anche riguardo alla localizzazione
geografica e territoriale dell'attivita', coefficienti di  congruita'
dei  corrispettivi  e  dei  compensi o ricavi sulla base dei rapporti
rilevati tra  l'ammontare  dei  compensi  o  ricavi  e  gli  elementi
relativi  al  valore  dei  beni  strumentali,  ai consumi di energia,
carburanti, lubrificanti e  simili,  comprese  le  spese  telefoniche
degli  esercenti  arti  e  professioni, e alle dimensioni dei locali,
nonche', per i soli esercenti attivita'  d'impresa,  sulla  base  dei
rapporti  rilevati tra l'ammontare dei ricavi e gli elementi relativi
agli  acquisti  di  merci,  materie  prime,  semilavorati  e  materie
sussidiarie;
Considerato   che   i   dati  disponibili  consentono  di  calcolare,
relativamente agli esercenti attivita' di impresa  e  agli  esercenti
arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi non superiori
a  18  milioni  ma non a 360 milioni di lire ed avendo anche riguardo
alla  localizzazione  geografica  dell'attivita',   coefficienti   di
congruita'  dei  corrispettivi e dei compensi o ricavi sulla base dei
rapporti rilevati  tra  l'ammontare  dei  compensi  o  ricavi  e  gli
elementi  relativi  al  valore  dei  beni  strumentali  e agli "altri
costi", nonche': per gli esercenti arti e professioni, sulla base dei
rapporti tra l'ammontare dei compensi e gli  elementi  relativi  alle
spese  telefoniche ed ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti
e simili, alla dimensione  dei  locali  ed  alle  retribuzioni  degli
addetti;  per  gli  esercenti  attivita'  di  commercio  al  minuto e
all'ingrosso, sulla base dei rapporti tra l'ammontare dei  ricavi  ed
il  "costo del venduto" e tra quest'ultimo e la consistenza media del
magazzino "indice di rotazione", nonche' tra lo stesso e le unita' di
lavoro "costo del venduto per unita' di lavoro";  per  gli  esercenti
altre  attivita' commerciali, nonche' attivita' di trasporto, credito
e altri servizi, sulla base dei rapporti tra l'ammontare dei ricavi e
gli elementi relativi ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti
e simili, alle retribuzioni degli  addetti  ed  alla  dimensione  dei
locali; per gli esercenti attivita' di impresa diverse da quelle gia'
menzionate  sulla  base dei rapporti tra l'ammontare dei ricavi e gli
elementi relativi alle retribuzioni  degli  addetti,  ai  consumi  di
energia,  carburanti,  lubrificanti  e  simili,  ed  al  "costo delle
materie impiegate";
Considerato  che  i  dati  disponibili  per  la  determinazione   dei
coefficienti  presuntivi  di reddito o di corrispettivi di operazioni
imponibili, relativamente agli esercenti attivita' di impresa e  agli
esercenti  arti  e  professioni  con corrispettivi, compensi o ricavi
superiori a 18 milioni ma non a 360 milioni di  lire,  consentono  di
calcolare  detti  coefficienti  in  base  all'analisi delle relazioni
rilevate nell'ambito di ciascuna categoria di attivita' economica tra
l'ammontare dei compensi, ricavi o corrispettivi e  le  diverse  voci
indicate  nelle  tabelle  allegate,  distinguendo  sulla  base  della
presenza o  meno  di  dipendenti  e/o  coadiuvanti  ed  avendo  anche
riguardo    alla    localizzazione    geografica    e    territoriale
dell'attivita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Capo I
                     COEFFICIENTI DI CONGRUITA'
                               Art. 1.
1. I coefficienti di congruita' di cui  all'art.  11,  comma  1,  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti,  per  il  periodo
d'imposta 1991, nelle misure indicate nelle tabelle allegate, vistate
dal   Ministro   proponente,  per  ciascuna  categoria  di  attivita'
economica  svolta  in  modo  prevalente  distinte  a  seconda  che  i
coefficienti  stessi  trovino  applicazione nei riguardi di esercenti
attivita' di impresa indicati  nell'art.  12,  comma  2,  del  citato
decreto  n.  69 (tabella A); esercenti arti e professioni di cui allo
stesso art. 12, comma 2 (tabella B); esercenti attivita'  di  impresa
indicati  nel  successivo  comma  4 dello stesso art. 12 (tabella C);
esercenti arti e professioni di cui al  medesimo  art.  12,  comma  4
(tabella D).
2. Per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nell'anno
la  maggiore  entita'  dei  compensi  o  ricavi.  Per le associazioni
costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata  di
arti  e  professioni  nel  cui  ambito  operano  associati  esercenti
attivita' contraddistinte da codici diversi  si  considera  attivita'
prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali e'
imputata la maggiore entita' del reddito.
3.  Nella ipotesi di attivita' svolta da imprese familiari e societa'
di persone di cui all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi  approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,  n.  917,  nonche'  in  presenza  di  associazioni  in
partecipazione,  l'importo  relativo  alle retribuzioni degli addetti
all'attivita' deve comprendere una somma pari  al  costo  del  lavoro
equivalente - indicato per ciascun settore di attivita' nella tabella
I  -  moltiplicata  per  il  numero  dei  soci,  ridotto  di uno, con
occupazione prevalente nella societa', ovvero  per  il  numero  degli
associati   che   apportino   lavoro   con   occupazione   prevalente
nell'impresa, ovvero per il numero dei  collaboratori  familiari.  In
presenza  di  attivita'  svolta  da  azienda coniugale non gestita in
forma societaria l'importo relativo alle retribuzioni  degli  addetti
all'attivita'  deve  comprendere una somma pari al menzionato reddito
equivalente di lavoro. Per le  associazioni  costituite  tra  persone
fisiche  per  l'esercizio  in  forma associata di arti e professioni,
l'ammontare   dei   corrispettivi   e    dei    compensi    derivante
dall'applicazione  del  coefficiente relativo alla retribuzione degli
addetti deve essere aumentato di un importo pari a 18 milioni di lire
moltiplicato per il numero degli associati, ridotto di uno.
4. Nella ipotesi di inizio o di cessazione  di  attivita'  nel  corso
dell'anno,  l'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti
di  congruita'  relativi  al  valore  dei  beni  strumentali  e  alle
dimensioni  dei  locali deve essere ragguagliato al numero dei giorni
compresi nel periodo nel quale e' stata svolta l'attivita'.