IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative; Visto l'art. 11, comma 1, del citato decreto n. 69, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito; Visto l'art. 11, comma 2, del menzionato decreto n. 69, il quale stabilisce che con gli stessi criteri del precedente comma possono essere determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili; Visto l'art. 12, comma 4, del ripetuto decreto n. 69, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 6-sexies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in base al quale i coefficienti sono utilizzabili nei confronti degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito compensi non superiori a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che stabilisce l'emanazione entro il 31 dicembre 1991 delle disposizioni concernenti l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di operazioni imponibili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, con il quale si e' proceduto alla prima determinazione dei coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1, per il periodo di imposta 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, con il quale sono stati determinati i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1990; Considerato che occorre provvedere alla determinazione dei coefficienti di cui al citato art. 11, commi 1 e 2, per il periodo di imposta 1991; Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute, secondo la metodologia indicata nell'allegata tabella M, sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi a ciascuna categoria di attivita' economica, desunti dalle dichiarazioni dei redditi rela- tive al periodo di imposta 1989, nonche' sulla base dei contributi forniti dalle organizzazioni economiche di categoria; Tenuto conto dei risultati medi dell'azione di accertamento e degli esiti medi del contenzioso per gli esercenti attivita' di impresa con ricavi non superiori a 18 milioni di lire e per gli esercenti arti e professioni, nonche' del livello del "costo del lavoro equivalente" per gli esercenti attivita' di impresa con ricavi superiori a 18 milioni di lire ma non a 360 milioni di lire; Considerato che i dati disponibili consentono di calcolare, relativamente agli esercenti attivita' di impresa e agli esercenti arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi non superiori a 18 milioni di lire ed avendo anche riguardo alla localizzazione geografica e territoriale dell'attivita', coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei compensi o ricavi sulla base dei rapporti rilevati tra l'ammontare dei compensi o ricavi e gli elementi relativi al valore dei beni strumentali, ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, comprese le spese telefoniche degli esercenti arti e professioni, e alle dimensioni dei locali, nonche', per i soli esercenti attivita' d'impresa, sulla base dei rapporti rilevati tra l'ammontare dei ricavi e gli elementi relativi agli acquisti di merci, materie prime, semilavorati e materie sussidiarie; Considerato che i dati disponibili consentono di calcolare, relativamente agli esercenti attivita' di impresa e agli esercenti arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi non superiori a 18 milioni ma non a 360 milioni di lire ed avendo anche riguardo alla localizzazione geografica dell'attivita', coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei compensi o ricavi sulla base dei rapporti rilevati tra l'ammontare dei compensi o ricavi e gli elementi relativi al valore dei beni strumentali e agli "altri costi", nonche': per gli esercenti arti e professioni, sulla base dei rapporti tra l'ammontare dei compensi e gli elementi relativi alle spese telefoniche ed ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, alla dimensione dei locali ed alle retribuzioni degli addetti; per gli esercenti attivita' di commercio al minuto e all'ingrosso, sulla base dei rapporti tra l'ammontare dei ricavi ed il "costo del venduto" e tra quest'ultimo e la consistenza media del magazzino "indice di rotazione", nonche' tra lo stesso e le unita' di lavoro "costo del venduto per unita' di lavoro"; per gli esercenti altre attivita' commerciali, nonche' attivita' di trasporto, credito e altri servizi, sulla base dei rapporti tra l'ammontare dei ricavi e gli elementi relativi ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, alle retribuzioni degli addetti ed alla dimensione dei locali; per gli esercenti attivita' di impresa diverse da quelle gia' menzionate sulla base dei rapporti tra l'ammontare dei ricavi e gli elementi relativi alle retribuzioni degli addetti, ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, ed al "costo delle materie impiegate"; Considerato che i dati disponibili per la determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, relativamente agli esercenti attivita' di impresa e agli esercenti arti e professioni con corrispettivi, compensi o ricavi superiori a 18 milioni ma non a 360 milioni di lire, consentono di calcolare detti coefficienti in base all'analisi delle relazioni rilevate nell'ambito di ciascuna categoria di attivita' economica tra l'ammontare dei compensi, ricavi o corrispettivi e le diverse voci indicate nelle tabelle allegate, distinguendo sulla base della presenza o meno di dipendenti e/o coadiuvanti ed avendo anche riguardo alla localizzazione geografica e territoriale dell'attivita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Capo I COEFFICIENTI DI CONGRUITA' Art. 1. 1. I coefficienti di congruita' di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti, per il periodo d'imposta 1991, nelle misure indicate nelle tabelle allegate, vistate dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di attivita' economica svolta in modo prevalente distinte a seconda che i coefficienti stessi trovino applicazione nei riguardi di esercenti attivita' di impresa indicati nell'art. 12, comma 2, del citato decreto n. 69 (tabella A); esercenti arti e professioni di cui allo stesso art. 12, comma 2 (tabella B); esercenti attivita' di impresa indicati nel successivo comma 4 dello stesso art. 12 (tabella C); esercenti arti e professioni di cui al medesimo art. 12, comma 4 (tabella D). 2. Per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nell'anno la maggiore entita' dei compensi o ricavi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attivita' contraddistinte da codici diversi si considera attivita' prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali e' imputata la maggiore entita' del reddito. 3. Nella ipotesi di attivita' svolta da imprese familiari e societa' di persone di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' in presenza di associazioni in partecipazione, l'importo relativo alle retribuzioni degli addetti all'attivita' deve comprendere una somma pari al costo del lavoro equivalente - indicato per ciascun settore di attivita' nella tabella I - moltiplicata per il numero dei soci, ridotto di uno, con occupazione prevalente nella societa', ovvero per il numero degli associati che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa, ovvero per il numero dei collaboratori familiari. In presenza di attivita' svolta da azienda coniugale non gestita in forma societaria l'importo relativo alle retribuzioni degli addetti all'attivita' deve comprendere una somma pari al menzionato reddito equivalente di lavoro. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, l'ammontare dei corrispettivi e dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente relativo alla retribuzione degli addetti deve essere aumentato di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli associati, ridotto di uno. 4. Nella ipotesi di inizio o di cessazione di attivita' nel corso dell'anno, l'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti di congruita' relativi al valore dei beni strumentali e alle dimensioni dei locali deve essere ragguagliato al numero dei giorni compresi nel periodo nel quale e' stata svolta l'attivita'.