IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.
68,  concernente  la determinazione e la composizione dei Comparti di
contrattazione collettiva nel pubblico  impiego,  che,  nell'art.  4,
definisce  la  composizione del comparto di contrattazione collettiva
riguardante il personale delle regioni  e  degli  enti  pubblici  non
economici  da  esse  dipendenti,  dei  comuni,  delle province, delle
comunita' montane, loro consorzi o associazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395 (recettivo  dell'accordo  intercompartimentale  per  il  triennio
1988-90),  che  nell'art.  8  definisce  i  criteri di riferimento da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  per  la  determinazione   della   maggiore
rappresentativita'  sul  piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni  sindacali,  e  che  nell'art.  9   attribuisce   alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica il compito di provvedere entro il primo  trimestre  di  ogni
triennio,  sentite  le  confederazioni  e le organizzazioni sindacali
interessate,  alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali   per
ciascun  comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui  al citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,  n.
333,  contenente  il  regolamento  per  il  recepimento  delle  norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo  sindacale  per  il
triennio  1988-90 concernente il personale del comparto delle regioni
e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti,  dei  comuni,
delle   province,   delle   comunita'   montane,   loro   consorzi  o
associazioni;
  Visti gli  articoli  9  e  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  333/1990  che  hanno  dettato  nuove  disposizioni in
materia  di  aspettative   sindacali   relativamente   al   personale
ricompreso   nell'ambito   del   comparto  "regioni-enti  locali"  in
precedenza indicato;
  Considerato che il citato art. 9 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  333/1990  stabilisce che per tutte le amministrazioni
comprese  nel   comparto   "regioni-enti   locali"   il   contingente
complessivo  di  personale  del  comparto da collocare in aspettativa
sindacale e' dato dal rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti in
attivita' di servizio di ruolo e con rapporto a tempo  indeterminato,
ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle
aspettative sindacali in questione e' fissato in 1.100 unita' fino al
raggiungimento del predetto rapporto (e cioe' fino a quando il numero
di  1.100  aspettative  sindacali  non  diventera'  la risultante del
rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti);
  Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 9 del  decreto
del  Presidente della Repubblica n. 333/1990, al personale degli enti
locali e' riservata  una  quota  del  contingente  complessivo  delle
aspettative  proporzionale  al  numero  dei  dipendenti di ruolo ed a
tempo indeterminato in attivita' di servizio in detti enti,  distinta
per  comuni,  province  e  comunita'  montane  e  che  analoga  quota
proporzionale e' riservata al personale in servizio presso le  camere
di  commercio,  le regioni, gli istituti autonomi delle case popolari
ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale;
  Tenuto conto che, a norma del secondo comma dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica  n.  333/1990,  la  ripartizione  del
contingente  delle 1.100 aspettative sindacali in precedenza indicate
deve essere operata attribuendone la quota  del  10  per  cento  alle
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, di cui al decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica
del  30  marzo  1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3
aprile 1989, "garantendo comunque, ......., una aspettativa per  ogni
confederazione  sindacale  di  cui  al citato decreto ministeriale 30
marzo 1989" ed il restante 90 per cento alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel comparto;
  Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art.  9  del  predetto
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 333/1990, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate -
e  d'intesa  con  l'A.N.C.I. per il personale dipendente dai comuni e
loro consorzi ed IPAB, con l'UPI per il  personale  dipendente  dalle
province,  con  l'UNCEM  per  il personale dipendente dalle comunita'
montane, con l'Unioncamere per il personale dipendente  dalle  camere
di  commercio,  con la conferenza dei presidenti delle regioni per il
personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici
da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le  case  popolari  e
dai  consorzi  per  le  aree di sviluppo industriale - entro il primo
trimestre di ogni triennio, nel  rispetto  della  disciplina  di  cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Republica 23 agosto 1988,
n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo
delle  1.100  aspettative  sindacali  in  precedenza  indicate tra le
confederazioni   e   le   organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative    sul    piano    nazionale    in   relazione   alla
rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8  del
predetto  decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della
direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre  1988,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito
di decisioni del  Consiglio  di  Stato,  e'  stata  sostituita  dalla
direttiva-circolare  n.  72549/8.93.5  dell'11 marzo 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991;
  Considerato che, ai sensi del nono comma dell'art.  9  del  decreto
del   Presidente   della   Repubblica  n.  333/1990,  diverse  intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione  delle
aspettative  sindacali,  fermo  restando  il numero complessivo delle
stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento  della funzione pubblica e all'ANCI, all'UPI, all'UNCEM,
alla Unioncamere ed alla conferenza dei presidenti delle regioni  per
i conseguenziali adempimenti;
  Viste  le  direttive  di  cui  alla  circolare  28 ottobre 1988, n.
24518/8.93.5, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre  1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5
dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18
marzo     1991,    concernenti    l'accertamento    della    maggiore
rappresentativita'  sul  piano  nazionale  delle  confederazioni   ed
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Tenuto  conto  che  i  criteri  ed  i  parametri di cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e  dell'11  marzo  1991  sono
stati  definiti  ai  fini  della  individuazione delle organizzazioni
sindacali legittimate a costituire  le  delegazioni  sindacali  nelle
trattative   dei  vari  comparti  di  contrattazione  collettiva  del
pubblico impiego e che in base a tale normativa sono  da  considerare
maggiormente  rappresentative  le organizzazioni sindacali, le quali,
oltre al requisito  della  minima  diffusione  territoriale,  abbiano
superato  anche  "o  quello  collegato  alla  procedura elettiva o il
criterio della consistenza associativa rilevata in base alle  deleghe
conferite  alle  amministrazioni  dai  dipendenti per la ritenuta del
contributo sindacale";
  Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre  1988
e  dell'11  marzo  1991  consentono  inoltre "nel caso di scostamenti
minimi rispetto ai discrimini quantitativi .. ... marginali  deroghe,
in  via  del  tutto  eccezionale  e,  ove  ricorrano particolarissime
ragioni giustificative, con motivati  provvedimenti  della  P.A.  che
tengano  conto  delle  seguenti  variabili  di  contesto: il grado di
sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e  la
dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali";
  Considerato  che  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui alle citate
direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991  vengono
in  rilievo,  a  norma delle stesse citate direttive-circolari, anche
"in altre circostanze in cui e' necessaria  la  individuazione  della
effettivita'   sindacale,   tenuto   conto   che  i  detti  parametri
costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali  canoni  e
parametri  sono  stati  peraltro esplicitamente richiamati dal citato
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,  n.
333;
  Tenuto  conto  che  il  numero  dei  dipendenti di ruolo ed a tempo
determinato  in  attivita'   di   servizio   presso   i   gruppi   di
amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto "regioni-enti locali"
ammonta  complessivamente  -  come  accertato in base ai dati forniti
dalle amministrazioni e dagli enti ricompresi nel comparto  "regioni-
enti  locali"  e come accertato, in base ai dati forniti dalle stesse
citate  amministrazioni  ed  enti,  dall'ultima   rilevazione   della
commissione  per  il  controllo  dei  flussi di spesa con funzioni di
osservatorio del pubblico impiego, di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 22 agosto 1985, n. 444 - alla seguente consistenza:
                                                        N. dipendenti
                                                           di ruolo
                                                          e a tempo
                                                        indeterminato
                                                             ---
Comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              561.793
Province. . . . . . . . . . . . . . . . . . .               61.635
Comunita' montane . . . . . . . . . . . . . .                4.250
Camere di commercio . . . . . . . . . . . . .                7.772
Regioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               70.119
Istituti autonomi delle case popolari . . . .                6.003
Consorzi per le aree di sviluppo industriale                 1.500
                                                           -------
                                  Totale. . .              713.072
  Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricomprese
nel   comparto  "regioni-enti  locali"  hanno  trasmesso  i  dati  in
riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre  1988  e  dell'11
marzo 1991 in precedenza citate;
  Tenuto  conto  dei  dati forniti dalle amministrazioni e dagli enti
ricompresi nel  comparto  "regioni-enti  locali"  per  l'accertamento
della  maggiore  rappresentativita'  sindacale  delle  organizzazioni
sindacali esponenziali degli interessi  del  personale  del  comparto
"regioni-enti locali";
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo
1989,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989,
che    individua    le    confederazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alle quali, ai sensi del secondo
comma  dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
333/1990, deve essere attribuita  la  quota  del  10  per  cento  del
contingente   delle   1.100   aspettative  sindacali  riguardanti  il
personale del comparto "regioni-enti locali";
  Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in
precedenza indicata, alla ripartizione  delle  aspettative  sindacali
per   il   triennio   1991-93   per  il  personale  dipendente  dalle
amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto delle regioni e degli
enti pubblici non economici da esse  dipendenti,  dei  comuni,  delle
province,  delle  comunita'  montane, loro consorzi o associazioni di
cui all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
68/1986;
  Considerato  che  e'  stata  raggiunta  l'intesa con l'ANCI, l'UPI,
l'UNCEM, l'Unioncamere e la conferenza dei presidenti  delle  regioni
con  la  nota  n.  27465/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 del dipartimento
della funzione pubblica e con le note n.  7250  del  13  giugno  1991
dell'UNCEM, n. 4662 del 27 giugno 1991 dell'ANCI, n. 3768/SA/dm del 4
luglio  1991 dell'Unioncamere, n. 0803/L9 del 15 luglio 1991 dell'UPI
e n. 451/CP2 del 16 luglio 1991 della conferenza dei presidenti delle
regioni;
  Sentite   le   confederazioni   e   le   organizzazioni   sindacali
interessate,  maggiormente rappresentative del personale del comparto
"regioni-enti locali", alcune delle quali  (organizzazioni  sindacali
di  categoria CGIL-CISL-UIL), in relazione alle proposte formulate ed
in riferimento al citato nono  comma  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  333/1990,  con nota pervenuta il 2
settembre  1991  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento   della  funzione  pubblica  hanno  comunicato  "diverse
intese" sulla ripartizione della quota  complessiva  del  contingente
delle aspettative sindacali loro spettanti;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio
1991,  concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale
dipendente dalle amministrazioni ed enti ricompresi nel  comparto  di
contrattazione   collettiva   di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.  68,  per  il  quale  e'
consentito  il  collocamento  in aspettativa sindacale ai sensi degli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto
1990,  n. 333, fissato in complessive 1.100 unita', e' ripartito, per
il triennio 1991-93 in 110 aspettative sindacali (corrispondenti,  al
10  per cento del citato contingente complessivo di 1.100 aspettative
sindacali) in  favore  delle  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale - a ciascuna delle quali, come
indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa
- ed in 990 aspettative sindacali (corrispondenti al 90 per cento del
sopra  indicato  contingente   complessivo   di   1.100   aspettative
sindacali) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale nel predetto comparto "regioni-enti locali".