IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei Comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 4, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni; Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale ricompreso nell'ambito del comparto "regioni-enti locali" in precedenza indicato; Considerato che il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 stabilisce che per tutte le amministrazioni comprese nel comparto "regioni-enti locali" il contingente complessivo di personale del comparto da collocare in aspettativa sindacale e' dato dal rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle aspettative sindacali in questione e' fissato in 1.100 unita' fino al raggiungimento del predetto rapporto (e cioe' fino a quando il numero di 1.100 aspettative sindacali non diventera' la risultante del rapporto di una unita' ogni 3.000 dipendenti); Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, al personale degli enti locali e' riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attivita' di servizio in detti enti, distinta per comuni, province e comunita' montane e che analoga quota proporzionale e' riservata al personale in servizio presso le camere di commercio, le regioni, gli istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale; Tenuto conto che, a norma del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, la ripartizione del contingente delle 1.100 aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la quota del 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989, "garantendo comunque, ......., una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989" ed il restante 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto; Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate - e d'intesa con l'A.N.C.I. per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB, con l'UPI per il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunita' montane, con l'Unioncamere per il personale dipendente dalle camere di commercio, con la conferenza dei presidenti delle regioni per il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari e dai consorzi per le aree di sviluppo industriale - entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Republica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle 1.100 aspettative sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, e' stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991; Considerato che, ai sensi del nono comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e all'ANCI, all'UPI, all'UNCEM, alla Unioncamere ed alla conferenza dei presidenti delle regioni per i conseguenziali adempimenti; Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali, le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .. ... marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della P.A. che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali"; Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche "in altre circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi" e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; Tenuto conto che il numero dei dipendenti di ruolo ed a tempo determinato in attivita' di servizio presso i gruppi di amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto "regioni-enti locali" ammonta complessivamente - come accertato in base ai dati forniti dalle amministrazioni e dagli enti ricompresi nel comparto "regioni- enti locali" e come accertato, in base ai dati forniti dalle stesse citate amministrazioni ed enti, dall'ultima rilevazione della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444 - alla seguente consistenza: N. dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato --- Comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.793 Province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.635 Comunita' montane . . . . . . . . . . . . . . 4.250 Camere di commercio . . . . . . . . . . . . . 7.772 Regioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.119 Istituti autonomi delle case popolari . . . . 6.003 Consorzi per le aree di sviluppo industriale 1.500 ------- Totale. . . 713.072 Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricomprese nel comparto "regioni-enti locali" hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate; Tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni e dagli enti ricompresi nel comparto "regioni-enti locali" per l'accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del comparto "regioni-enti locali"; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989, che individua le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alle quali, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, deve essere attribuita la quota del 10 per cento del contingente delle 1.100 aspettative sindacali riguardanti il personale del comparto "regioni-enti locali"; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986; Considerato che e' stata raggiunta l'intesa con l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'Unioncamere e la conferenza dei presidenti delle regioni con la nota n. 27465/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 del dipartimento della funzione pubblica e con le note n. 7250 del 13 giugno 1991 dell'UNCEM, n. 4662 del 27 giugno 1991 dell'ANCI, n. 3768/SA/dm del 4 luglio 1991 dell'Unioncamere, n. 0803/L9 del 15 luglio 1991 dell'UPI e n. 451/CP2 del 16 luglio 1991 della conferenza dei presidenti delle regioni; Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale del comparto "regioni-enti locali", alcune delle quali (organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL), in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato nono comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, con nota pervenuta il 2 settembre 1991 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica hanno comunicato "diverse intese" sulla ripartizione della quota complessiva del contingente delle aspettative sindacali loro spettanti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, fissato in complessive 1.100 unita', e' ripartito, per il triennio 1991-93 in 110 aspettative sindacali (corrispondenti, al 10 per cento del citato contingente complessivo di 1.100 aspettative sindacali) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - a ciascuna delle quali, come indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa - ed in 990 aspettative sindacali (corrispondenti al 90 per cento del sopra indicato contingente complessivo di 1.100 aspettative sindacali) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel predetto comparto "regioni-enti locali".