IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante  provvidenze  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della  ricettivita' alberghiera e
turistica;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
1988 modificato dal decreto del 27 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso  da
assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a
carico  dello  Stato  e  delle  regioni  sulle  operazioni di credito
turistico-alberghiero;
  Visto il proprio decreto del 10  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre
1990, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere  agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi citate in premessa e' stata fissata,
per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;
  Visto il proprio decreto  del  30  agosto  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 206 del 3 settembre
1991, con il quale il tasso  di  riferimento  per  le  operazioni  di
credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con
provvista non riveniente dal collocamento di titoli obligazionari per
il  bimestre settembre-ottobre 1991 e' stato determinato nella misura
del 13,50 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di  maggiorazione
forfettaria;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del   22
dicembre  1987  per la determinazione del tasso di riferimento per il
bimestre novembre-dicembre 1991 relativo alle operazioni sopra  indi-
cate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo  1968,
n.  326,  nonche'  dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento  per
le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse
di  risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli
obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1991 e'  determinato
nella  misura  del 13,50 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per
cento a titolo di maggiorazione forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI