IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante:  "Norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia";
  Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la
concessione  di  contributi  in  conto  capitale  a sostegno dell'uso
razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella
produzione  e  nell'utilizzo  di  manufatti, dell'utilizzazione delle
fonti  rinnovabili  di energia, della riduzione dei consumi specifici
di  energia  nei  processi produttivi, della piu' rapida sostituzione
degli  impianti  in particolare nei settori a piu' elevata intensita'
energetica;
  Visto  in  particolare  l'art.  9 della citata legge n. 10/1991 che
assegna  al  CIPE  il  compito di provvedere alla ripartizione tra le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in
relazione  a  ciascuno  degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e
13;
  Viste  le  delibere  CIPE 8 giugno 1983, 12 aprile 1988, 27 ottobre
1988,  19 dicembre 1989, le delibere CIPAA 8 giugno 1983 e 9 febbraio
1984  con cui sono stati ripartiti tra le regioni i fondi di cui alla
legge n. 308/82, articoli 6, 8 e 12, e successivi rifinanziamenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'indutria,  del  commercio e
dell'artigianato  in  data  15  febbraio  1991 recante direttive alle
regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per
uniformare  i criteri di valutazione della domanda, le procedure e le
modalita'  di  concessione  e  di  erogazione dei contributi previsti
dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Sentito  il  comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra
il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Viste  le  richieste  di  fondi presentate dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerato   che  la  regione  Valle  d'Aosta  non  ha  presentato
documentata  richiesta  di  fondi  al  Ministero  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  proposta di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui
sopra,   evanzata  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  con  nota n. 794289 del 30 settembre 1991, nonche'
le  proposte  di  riassegnazione  di  somme  derivanti  da  normativa
previgente  avanzate  con note n. 794221 e n. 794222 del 25 settembre
1991;
  Udita   la   relazione  del  Sottosegretario  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato;
                              Delibera:
  In  attuazione dell'art. 9 della legge 10 gennaio 1991, la somma di
lire  116,8  miliardi  stanziata  per il 1991 e' ripartita secondo la
seguente motodologia:
   1)  l'80%  dell'ammontare  complessivo  e'  ripartito  secondo  le
percentuali  di  cui  alla  tabella  1, colonna B, determinate tenuto
conto  della media delle percentuali di ripartizione fissate dal CIPE
sulla base degli stanziamenti previsti rispettivamente dalla legge n.
308/82   e   successivi   rifinanziamenti   (tabella  1,  colonna  A)
ricalcolate   ridistribuendo   nelle   stesse  proporzioni  la  somma
destinata  alla  regione  Valle  d'Aosta  che  per l'anno 1991 non ha
presentato    documentata    richiesta    di   fondi   al   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Pertanto l'80% dei
fondi  disponibili  e' ripartito tra le regioni secondo la tabella 1,
colonna C;
   2)  il residuo 20% dell'ammontare complessivo e' ripartito secondo
un   indice  di  qualita'  e  di  efficienza,  stabilito  secondo  le
percentuali  di  cui  alla tabella 1, colonna F, calcolato sulla base
dei   Tep/MI   risparmiati  (tabella  1,  colonna  E)  pesati  con  i
coefficienti di cui alla tabella 1, colonna B.
  Pertanto  il  20% dei fondi disponibili e' ripartito tra le regioni
secondo la tabella 1, colonna G.
  Lo  stanziamento per l'anno 1991 di lire 116,8 miliardi e' pertanto
ripartito  tra  le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
come segue (tabella 1, colonna H):
                                                           Miliardi
                                                              ---
Piemonte  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14250,2
Liguria  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4239,2
Lombardia  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16866,5
Trento  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107,2
Bolzano  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242,4
Friuli-Venezia  Giulia  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . 2926,0
Veneto  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8889,0
Emilia-Romagna  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10749,7
Toscana  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10160,4
Marche  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2567,0
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2583,4 Lazio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7674,9 Molise . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913,2 Abruzzo . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2316,9 Campania . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5362,1 Puglia . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7689,1 Basilicata . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 1679,6 Calabria . . . . . . . . . . . . . . . .
.  . . . . . . . 3751,6 Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 7089,3
Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4742,3
---------
Totale. . . 116800,0
In attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 6, della legge
n.  10  del  1991,  che  consente alle regioni di impegnare, entro il
termine di centoventi giorni di cui al comma 5 del medesimo articolo,
anche  le  risorse  non  impegnate  derivanti per le stesse finalita'
dalla normativa previgente, il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  provvede  a  riassegnare in favore delle regioni
interessate  le somme dalle stesse versate al bilancio dello Stato ai
sensi  dell'art.  26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive
modificazioni e integrazioni.
  A  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma di Trento e Bolzano e'
demandata  la ripartizione dei fondi assegnati tra gli articoli 8, 10
e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
   Roma, 8 ottobre 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO