IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell'uso razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, della riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, della piu' rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a piu' elevata intensita' energetica; Visto in particolare l'art. 9 della citata legge n. 10/1991 che assegna al CIPE il compito di provvedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13; Viste le delibere CIPE 8 giugno 1983, 12 aprile 1988, 27 ottobre 1988, 19 dicembre 1989, le delibere CIPAA 8 giugno 1983 e 9 febbraio 1984 con cui sono stati ripartiti tra le regioni i fondi di cui alla legge n. 308/82, articoli 6, 8 e 12, e successivi rifinanziamenti; Visto il decreto del Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato in data 15 febbraio 1991 recante direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione della domanda, le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10; Sentito il comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Viste le richieste di fondi presentate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che la regione Valle d'Aosta non ha presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la proposta di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui sopra, evanzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 794289 del 30 settembre 1991, nonche' le proposte di riassegnazione di somme derivanti da normativa previgente avanzate con note n. 794221 e n. 794222 del 25 settembre 1991; Udita la relazione del Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato; Delibera: In attuazione dell'art. 9 della legge 10 gennaio 1991, la somma di lire 116,8 miliardi stanziata per il 1991 e' ripartita secondo la seguente motodologia: 1) l'80% dell'ammontare complessivo e' ripartito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna B, determinate tenuto conto della media delle percentuali di ripartizione fissate dal CIPE sulla base degli stanziamenti previsti rispettivamente dalla legge n. 308/82 e successivi rifinanziamenti (tabella 1, colonna A) ricalcolate ridistribuendo nelle stesse proporzioni la somma destinata alla regione Valle d'Aosta che per l'anno 1991 non ha presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pertanto l'80% dei fondi disponibili e' ripartito tra le regioni secondo la tabella 1, colonna C; 2) il residuo 20% dell'ammontare complessivo e' ripartito secondo un indice di qualita' e di efficienza, stabilito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna F, calcolato sulla base dei Tep/MI risparmiati (tabella 1, colonna E) pesati con i coefficienti di cui alla tabella 1, colonna B. Pertanto il 20% dei fondi disponibili e' ripartito tra le regioni secondo la tabella 1, colonna G. Lo stanziamento per l'anno 1991 di lire 116,8 miliardi e' pertanto ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano come segue (tabella 1, colonna H): Miliardi --- Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14250,2 Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4239,2 Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16866,5 Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107,2 Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242,4 Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2926,0 Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8889,0 Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10749,7 Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10160,4 Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2567,0 Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2583,4 Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7674,9 Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913,2 Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2316,9 Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5362,1 Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7689,1 Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679,6 Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3751,6 Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7089,3 Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4742,3 --------- Totale. . . 116800,0 In attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 6, della legge n. 10 del 1991, che consente alle regioni di impegnare, entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 del medesimo articolo, anche le risorse non impegnate derivanti per le stesse finalita' dalla normativa previgente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a riassegnare in favore delle regioni interessate le somme dalle stesse versate al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni e integrazioni. A ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e' demandata la ripartizione dei fondi assegnati tra gli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Roma, 8 ottobre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO