IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data 4 aprile 1990 del senato accademico in data 25 giugno 1990 e del consiglio di amministrazione in data 27 giugno 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 13 aprile 1991; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli dal 393 al 405 sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli. Dopo l'art. 392 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica Art. 393. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Universita' degli studi di Parma. La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali. La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica. Art. 394. - Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di cinque iscritti per ciascun anno di corso. Art. 395. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica. Art. 396. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 397. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*); anatomia (*); fisiologia (*); fonetica e linguistica (*). 2 Anno: elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo; tecniche audiometriche di base e audiometria di massa; tecniche di esplorazione vestibolare; fonometria e prevenzione dei danni da rumore; tecniche audiometriche, psicoacustica e strumentazione; nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organizzazione dell'equilibrio; legislazione sanitaria ed etica della professione (*). 3 Anno: foniatria (*); neurologia (*); neuropsichiatria infantile (*); tecniche audiometriche speciali; protesi acustica ed audiometria protesica; tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico; psicologia (*). Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. (Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali). Art. 398. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza presso l'istituto di otorinolaringoiatria. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 399. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Parma, 4 luglio 1991 Il rettore: OCCHIOCUPO