Il CIPI nella seduta del 30  luglio  1991,  ha  deliberato  quanto
segue:
    1)  l'impresa  Coop.  Amm.  Luigi  Rizzo,  con sede in Taranto ed
unita' presso Ilva di Taranto, non puo' ritenersi, a decorrere dal 1
febbraio 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale, ai  sensi
e  per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge
12 agosto 1977, n. 675;
    2)  l'impresa  Saes  Getters  S.p.a.,  con  sede  in   Milano   e
stabilimenti  di  Milano,  Lainate  (Milano) ed Origgio (Varese), non
puo' ritenersi, a decorrere dal 1  settembre 1989, in  condizione  di
riorganizzazione  aziendale  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 2,
quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
   Il CIPI nella seduta del  2  agosto  1991,  ha  deliberato  quanto
segue:
    1)  l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale
dell'impresa So.Gra.Me. S.r.l. con sede  e  stabilimento  di  Cercola
(Napoli),  gia'  deliberato  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 2,
quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n.  675,  nella
seduta del 24 maggio 1990, decorre dal 25 gennaio 1988;
    2)   la   societa'   So.Gra.Me.   S.r.l.   non   puo'  ritenersi,
successivamente ad agosto 1989,  in  condizione  di  riorganizzazione
aziendale.