IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  le  successive
disposizioni modificative e integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle  assicurazioni  contro  i  danni  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'   sociale  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12  agosto  1982,  n.  576, nonche' norme sul
controllo delle partecipazioni d'imprese o enti  assicurativi,  e  in
imprese o enti assicurativi;
  Vista  la domanda in data 12 dicembre 1990, con la quale la Munici-
pal General Insurance Ltd.,  con  sede  in  Londra  e  rappresentanza
generale  per l'Italia in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad
esercitare l'attivita' assicurativa nei rami danni;
  Vista la lettera in data 16 luglio 1991, n. 110642,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda presentata dalla societa' anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione  consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;
                              Decreta:
  La  "Municipal General Insurance Ltd.", con sede in Londra (U.K.) e
rappresentanza generale per l'Italia in  Milano,  e'  autorizzata  ad
esercitare  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  l'attivita'
assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni,  con  esclusione
della riassicurazione nei rami credito e cauzione.
  Per  l'assicurazione  della  responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la predetta societa'
adottera' fino al 30 aprile 1992 le tariffe di cui alla deliberazione
del comitato interministeriale dei prezzi n. 14  in  data  24  aprile
1991,  con  una misura dei caricamenti pari ai limiti minimi previsti
dal decreto ministeriale 24 aprile 1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 ottobre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO