IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista la legge  23  giugno  1968,  n.  34,  recante  norme  per  la
profilassi delle malattie esotiche;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali;
  Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli  istituti
zooprofilattici  sperimentali  di  dotare  la propria struttura di un
laboratorio  a  scatola  chiusa  di  massima  sicurezza  al  fine  di
espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;
  Vista   la   legge   23  dicembre  1975,  n.  745,  riguardante  il
trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme  di  principio
per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;
  Vista  la  decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per
i centri di riferimento o di collegamento;
  Vista la direttiva comunitaria  n.  85/511/CEE  che  stabilisce  le
misure   comunitarie   di   lotta   contro   l'afta  epizootica,  con
l'indicazione dei centri di referenza nei singoli Stati;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno  1990,
che reca modifiche alla direttiva n. 85/11/CEE;
  Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che
stabilisce  le  competenze  e  le  condizioni  di  funzionamento  dei
laboratori di riferimento previsti dalla direttiva n. 86/469/CEE;
  Vista la decisione del Consiglio n.  89/531/CEE  del  25  settembre
1989 che designa una laboratorio di riferimento per l'identificazione
del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni;
  Vista  la nota n. 600.9/24438/AG.24/18151 del 4 ottobre 1968 con la
quale il Ministero  della  sanita',  in  attuazione  della  legge  24
febbraio   1965,   n.   108,   affida   all'Istituto  zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia l'incarico  di  realizzare
l'Istituto nazionale di referenza per i virus dell'afta epizootica;
  Considerata  l'esperienza  acquisita  dall'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia  e  dell'Emilia  nello  studio  e  nella
diagnosi dell'afta epizootica;
  Ritenuto  opportuno  coordinare,  attraverso  un  unico  centro  di
riferimento, l'attivita' di vigilanza e controllo svolta su tutto  il
territorio  nazionale al fine di prevenire con interventi appropriati
eventuali forme di malattia estremamente pericolose per il patrimonio
zootecnico e faunistico;
  Vista la necessita' di adeguare l'attivita' diagnostica alle  norme
comunitarie  assicurando  il  collegamento tra i laboratori nazionali
con un laboratorio di referenza designato dallo Stato che disponga di
attrezzature, strumentari e di sistemi di  sicurezza  e  di  antigeni
standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;
  Vista  la  nota  n.  20671/MVE.12  del  13 aprile 1991 con la quale
l'Istituto superiore di sanita' esprime  il  proprio  parere  tecnico
favorevole  sulla funzionalita' e sull'affidabilita' delle strutture,
delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza  dei
laboratori  di  cui  e' dotato il centro di referenza di Brescia, per
essere  considerato  centro  di  referenza   nazionale   per   l'afta
epizootica e per le malattie vescicolari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Centro per lo studio e la diagnosi dell'afta epizootica e della
malattie  vescicolari,  attivato  presso  l'Istituto  zooprofilattico
sperimentale  della  Lombardia  e  dell'Emilia-Romagna,  con  sede in
Brescia, viene confermato centro di referenza nazionale.