IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria; Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento; Vista la direttiva comunitaria n. 85/511/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, con l'indicazione dei centri di referenza nei singoli Stati; Vista la direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990, che reca modifiche alla direttiva n. 85/11/CEE; Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento previsti dalla direttiva n. 86/469/CEE; Vista la decisione del Consiglio n. 89/531/CEE del 25 settembre 1989 che designa una laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni; Vista la nota n. 600.9/24438/AG.24/18151 del 4 ottobre 1968 con la quale il Ministero della sanita', in attuazione della legge 24 febbraio 1965, n. 108, affida all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia l'incarico di realizzare l'Istituto nazionale di referenza per i virus dell'afta epizootica; Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia nello studio e nella diagnosi dell'afta epizootica; Ritenuto opportuno coordinare, attraverso un unico centro di riferimento, l'attivita' di vigilanza e controllo svolta su tutto il territorio nazionale al fine di prevenire con interventi appropriati eventuali forme di malattia estremamente pericolose per il patrimonio zootecnico e faunistico; Vista la necessita' di adeguare l'attivita' diagnostica alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un laboratorio di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari e di sistemi di sicurezza e di antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari; Vista la nota n. 20671/MVE.12 del 13 aprile 1991 con la quale l'Istituto superiore di sanita' esprime il proprio parere tecnico favorevole sulla funzionalita' e sull'affidabilita' delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui e' dotato il centro di referenza di Brescia, per essere considerato centro di referenza nazionale per l'afta epizootica e per le malattie vescicolari; Decreta: Art. 1. Il Centro per lo studio e la diagnosi dell'afta epizootica e della malattie vescicolari, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, con sede in Brescia, viene confermato centro di referenza nazionale.