IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  del  10
settembre  1982,  n.  889  (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 333 del  1   dicembre
1982);
  Vista  la  decisione della Commissione n. 89/15 CEE del 15 dicembre
1988, relativa al mantenimento delle importazioni  di  animali  e  di
carni  fresche  provenienti  da  alcuni  Paesi  terzi,  e  successive
modifiche;
  Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1989, modificato  dal
decreto   ministeriale  7  maggio  1990  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 16 maggio 1990);
  Visto il decreto ministeriale  30  luglio  1990  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 183 del 7 agosto
1990);
  Preso atto che le autorita' dei Paesi terzi  indicati  in  allegato
hanno   inviato  sufficienti  informazioni  sulla  loro  legislazione
relativa all'utilizzo di sostanze  ad  azione  estrogena,  androgena,
gestagena  e  tireostatica  e  sul  piano in cui vengono precisate le
garanzie offerte da detti Paesi in materia di controlli  dei  residui
delle stesse sostanze;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  4 settembre 1991, n.
91/486/CEE, che modifica la decisione n. 90/135/CEE;
  Vista la decisione della  commissione  del  9  settembre  1991,  n.
91/487/CEE, che modifica la decisione n. 89/15/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1990 citato in
premessa, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.