IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni di-
verse per l'attuazione della manovra di  finanza  pubblica  la  quale
stabilisce  all'art.  5,  comma  2,  che  i  tesorieri  delle  unita'
sanitarie locali sono autorizzati a pagare alle scadenze previste dai
contratti di fornitura o nelle convenzioni i debiti certi, liquidi ed
esigibili, derivanti da  formale  impegno  assunto  sui  capitoli  di
bilancio entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi,
e  che demanda la definizione delle relative procedure amministrative
ad un decreto del Ministro della sanita' di concerto con il  Ministro
del tesoro;
  Considerata la necessita' di provvedere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli istituti di credito tesorieri delle unita' sanitarie locali
sono autorizzati ad eseguire il pagamento  dei  debiti  derivanti  da
contratti  di  fornitura e da convenzioni aventi decorrenza dal 1991,
relativi alle spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'art.
3, secondo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
luglio  1980,  n.  595,  anche  in  assenza  del mandato di pagamento
secondo le modalita' di cui ai seguenti articoli.