IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni di- verse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica la quale stabilisce all'art. 5, comma 2, che i tesorieri delle unita' sanitarie locali sono autorizzati a pagare alle scadenze previste dai contratti di fornitura o nelle convenzioni i debiti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi, e che demanda la definizione delle relative procedure amministrative ad un decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro; Considerata la necessita' di provvedere; Decreta: Art. 1. 1. Gli istituti di credito tesorieri delle unita' sanitarie locali sono autorizzati ad eseguire il pagamento dei debiti derivanti da contratti di fornitura e da convenzioni aventi decorrenza dal 1991, relativi alle spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, anche in assenza del mandato di pagamento secondo le modalita' di cui ai seguenti articoli.