AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163".
Il D.L. n. 163/1991, non convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (v. comunicato nella (( Gazzetta Ufficiale ))
- serie generale - n. 178 del 31 luglio 1991) recava norme sui
trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di
uffici giudiziari non richiesti.
La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto ed a sanare gli effetti del D.L. n. 163/1991 (art. 1),
contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3, 4 e 5) il cui testo
e' riportato in appendice.
Art. 1.
Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari
1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale
(a), gia' modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte
con altre misure" sono soppresse.
1-bis. (( Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di ))
(( procedura penale (a) e' sostituito dal seguente: ))
(( "4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, ))
(( salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale ))
(( rilevanza, quando imputata e' un persona incinta o che allatta ))
(( la propria prole o che ha oltrepassato l'eta' di settanta anni, ))
(( ovvero una persona che si trova in condizioni di salute ))
(( particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in ))
(( stato di detenzione". ))
1-ter. (( Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di ))
(( procedura penale (a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ))
(( "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso ))
(( in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3". ))
2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale (a)
la parola: "Quando" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto
previsto dall'articolo 275 comma 3, quando".
_______
(a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 275 e
299 del codice di procedura penale:
"Art. 275 (come modificato dall'art. 5 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo)
(Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le
misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di
ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta
soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
delitti di cui agli articoli 285, 286, 416- bis e 422 del
codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di
cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate
ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.
4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona
incinta o che allatta la propria prole o che ha
oltrepassato l'eta' di settanta anni, ovvero una persona
che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi
che non consentono le cure necessarie in stato di
detenzione.
5. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell'ambito di una
struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo'
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo
stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il
programma di recupero. Le disposizioni del presente comma
non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei
delitti previsti dal comma 3".
"Art. 299 (come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 14
gennaio 1991, n. 12, e dal presente articolo) (Revoca e
sostituzione delle misure). -
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste
dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275 comma 3, quando
le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura
applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del
fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno
gravose.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la
revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito
della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio
quando assume l'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga del
termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di
incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza
preliminare o al giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla
revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il
giudice procede.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le
esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalita' piu' gravose.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se
l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura
con altra meno grave ovvero la sua applicazione con
modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico
ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non
e' in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice
dispone, anche di ufficio e senza formalita', accertamenti
sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualita'
personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al
piu' presto e comunque entro quindici giorni da quello in
cui la richiesta e' pervenuta al giudice. Durante tale
periodo e' sospeso il termine previsto dal comma 3".
_________
A P P E N D I C E
Con riferimento all'avvertenza:
Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della
legge di conversione:
"Art. 2. - 1. All'articolo 194, comma 1,
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2
della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le
parole: 'od accettata'.
Art. 3. - 1. L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991,
n. 321, e' sostituito dal seguente:
'Art. 3. - 1. Il Consiglio superiore della magistratura,
sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua
annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste
vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive
pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio
superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi
non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente
la copertura.
3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una
delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno
diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo
194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti
od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento
di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore
rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza
rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze
disponibili.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica
altresi' agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi
comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano
servizio per almeno quattro anni'.
Art. 4. - 1. L'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991,
n. 321, e' sostituito dal seguente:
'Art. 4. - 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle
sedi non richieste, il Consiglio superiore della
magistratura delibera sulle domande di tramutamento
eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame
di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla
predetta pubblicazione, provvede alle coperture con
trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni
di organico identiche a quelle concernenti i posti da
ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati
secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere
trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si
determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento
dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio
da meno di due anni, ne' quelli in servizio presso sedi
comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per
eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia
superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e'
pari allo 0,5 l'arrotondamentoavviene per difetto.
3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio
debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco
delle sedi non richieste.
4. Il trasferimento di ufficio si realizza con
magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel
quale sono compresi i posti da coprire e, se cio' non e'
possibile, nei distretti limitrofi.
5. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi viene
dapprima preso in considerazione il distretto per il quale
e' minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del
caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il
quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente
si considera piu' vicino il distretto il cui capoluogo ha
la distranza chilometrica ferroviaria, e se del caso
marittima, piu' breve rispetto al capoluogo del distretto
in cui e' compreso l'ufficio da coprire.
6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui
operare i trasferimenti e' individuato con riferimento alla
minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di
pari percentuale, il trasferimento e' operato dall'ufficio
con organico piu' ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio
e' trasferito il magistrato con minore anzianita' nel ruolo
e che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a
cinque anni dalla nomina.
7. Se in uno stesso distretto vi sono piu' uffici da
coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle
indicazioni di gradimento esperesse secondo l'ordine di
collocamento nel ruolo di anzianita'. In difetto di
indicazioni il magistrato con maggiore anzianita' e'
destinato all'ufficio con organico piu' ampio.
8. Ai magistrati assegnati a norma del presente
articolo si applica la disposizione di cui al comma 3
dell'articolo 3.
9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo
4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato
dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27'.
Art. 5. - 1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre
1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:
'Art. 4-bis. - 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a
norma della presente legge non possono essere nuovamente
trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto
anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio
e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni
dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso
dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi
di salute.
Art. 4-ter. - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9- bis
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come
modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9- ter
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come
modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12,
e' sostituito dal seguente:,, per il distretto di Cagliari
si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e
Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro
e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria
anche quello di Messina,, '".
Si trascrive il testo ovvero il titolo delle
disposizioni soprarichiamate o modificate:
- L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
R.D. n. 12/1941, come sostituito dall'art. 2 della legge
n. 321/1991, poi modificato dall'art. 2 della legge di
conversione del presente decreto, e' cosi' formulato:
"Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere
trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni
prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto
effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il
termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di
sede degli uditori giudiziari".
- Il testo dell'art. 192 del medesimo ordinamento
giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, e' il seguente:
"Art. 192 (Assegnazione delle sedi per tramutamento).
L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta
secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di
servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette
per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e
possono essere presentate in qualunque momento,
indipendentemente dall'attualita' della vacanza o
dall'annuncio di questa nel Bollettino ufficiale. Esse
conservano validita' fino a quando non sono, con successiva
dichiarazione o con altra domanda, revocate.
All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base
alle domande. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal
Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed
all'anzianita'.
Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre
condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio
dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa,
salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole
del Consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza e' stata annunciata nel Bollettino
ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante
debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano
presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
tiene conto della domanda".
- La legge n. 321/1991 reca: "Interventi straordinari
per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il
personale dell'Amministrazione della giustizia".
- I commi quarto e quinto dell'art. 4 della legge n.
570/1966 (Disposizioni sulla nomina a magistrato di corte
d'appello), aggiunti dall''art. 4 della legge n. 27/1981,
cosi' recitavano:
"Alla copertura dei posti di cui al comma precedente
(posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti
per difetto di aspiranti, n.d.r.) si provvede con i
magistrati in servizio nel distretto in cui e' compreso il
posto vacante e, qualora cio' non sia possibile, con
magistrati in servizio nei distretti limitrofi.
Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i
distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per
il distretto di Messina anche quello di Catanzaro".
- L'art. 9 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a
quello a carico degli imputati minorenni, approvate con
D.Lgs. n. 273/1989, come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs
n. 12/1991, era cosi' formulato:
"Art. 9. - 1. Per i tre anni successivi alla data di
entrata in vigore del codice di procedura penale, il
Consiglio superiore della magistratura provvede alla
copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore
della Repubblica presso i tribunali e presso le preture
circondariali non appena si rendono vacanti.
2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore
della magistratura provvede alla individuazione dei posti
vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i
tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28
febbraio 1991 la vacanza e' annunciata nel Bollettino
ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti
e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di
procura della Repubblica presso le preture sono disposti
anche prima del termine stabilito dall'art. 194 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in assenza di domande di
magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione
dell'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che
il magistrato richiedente non presti servizio presso una
procura della Repubblica.
4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti
disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e
di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi
alla data di entrata in vigore del codice di procedura
penale, siano destinati in prima assegnazione o su domanda
alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso
le preture circondariali non possono essere trasferiti ad
altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno
avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano
specifici motivi di salute.".
- L'art. 9- bis delle medesime norme approvate con
D.Lgs. n. 273/1989, aggiunto dall'art. 55 del D.Lgs. n.
12/1991, era cosi' formulato:
"Art. 9-bis. - 1. Alla copertura dei posti indicati
nell'art. 9 comma 2, rimasti vacanti per difetto di
aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura
provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati
che prestino servizio, nel distretto nel quale sono
compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure
della Repubblica presso i tribunali e presso le preture
circondariali e che, alla data di pubblicazione della
vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e
giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo
possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora
compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la
nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento
e' operato partendo dal piu' giovane secondo l'ordine di
collocamento nel ruolo di anzianita'.
2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei
requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i
magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando
da quello piu' vicino a norma dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Per il distretto di
Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze,
Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina
anche quello di Reggio Calabria.
3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si
applica la disposizione dell'art. 9, comma 4".
- Si trascrive il testo dell'art. 9- ter delle citate
norme approvate con D.Lgs. n. 273/1989, aggiunto dall'art.
55 del D.Lgs. n. 12/1991, come modificato dall'art. 5
della legge di conversione del presente decreto:
"Art. 9- ter. - 1. Salvo il ricorso alle applicazioni
previste dall'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 febbraio
1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata
in vigore del codice di procedura penale possono essere
applicati alle procure della Repubblica presso le preture
circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a
magistrato di tribunale, in servizio presso le preture
circondariali del distretto o di distretti limitrofi. Per
il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i
distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di
Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e
per il distretto di Reggio Calabria anche quello di
Messina.
2. L'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore
della magistratura su richiesta motivata del Ministro di
grazia e giustizia o del procuratore generale della corte
di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il
magistrato deve essere applicato e sentito il presidente
della corte di appello nel cui distretto il magistrato da
applicare esercita le funzioni.
3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno
e non e' immediatamente rinnovabile. Non e' richiesto il
consenso del magistrato da applicare.".