IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476: pagamento delle prestazioni
veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali  obbligatorie
contro  le  malattie  infettive  e  diffusive  degli  animali  e  per
l'esecuzione  della  bonifica  sanitaria  degli   allevamenti   dalla
tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  giugno  1991, n. 248, recante
disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione  della
pleuropolmonite  essudativa  contagiosa  bovina,  in attuazione della
decisione della Commissione CEE n. 91/57/CEE del 24 gennaio 1991;
  Vista la decisione  del  Consiglio  CEE  del  26  giugno  1990  (n.
90/424/CEE)  relativa  a  talune  spese  nel  settore veterinario, in
particolare l'art. 24, modificata dalla decisione del  Consiglio  CEE
del 4 marzo 1991 (n. 91/133/CEE);
  Vista   la  decisione  n.  91/46/CEE  del  24  gennaio  1991  della
Commissione  CEE  riguardante  la  partecipazione  finanziaria  della
Comunita'   alle  misure  d'emergenza  adottate  dall'Italia  per  la
presenza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini;
  Vista la decisione n. 90/638/CEE del Consiglio CEE del 27  novembre
1990  che  fissa  i  criteri  comunitari  applicabili  alle azioni di
eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali;
  Visto il decreto ministeriale  2  maggio  1991  che  istituisce  il
Centro   di   referenza  per  le  malattie  esotiche  (CESME)  presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo  e  del  Molise,
con sede in Teramo;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 12 dicembre 1990;
  Vista la decisione del 17 giugno 1991 (n. 91/348/CEE)  con  cui  la
Commissione  CEE ha approvato il piano di eradicazione della malattia
presentato dall'Italia il 26 marzo 1991;
  Ritenuto  necessario  dare  attuazione  alla   predetta   decisione
comunitaria  del  17  giugno  1991  allo  scopo di pervenire mediante
interventi  di  controllo  alla  eradicazione  della   malattia   dal
territorio nazionale;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  resa  obbligatoria l'esecuzione del piano di eradicazione della
pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina da attuarsi in tutto  il
territorio  nazionale,  approvato  dalla  Commissione CEE con propria
decisione citata nelle premesse, secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 2.
  2.  A  tale  scopo  sono  sottoposti ai controlli sanitari da parte
delle unita' sanitarie  locali  i  bovini  da  allevamento,  di  eta'
superiore  a  dodici mesi, e da ingrasso, di eta' non inferiore a sei
mesi.