IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476: pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina, in attuazione della decisione della Commissione CEE n. 91/57/CEE del 24 gennaio 1991; Vista la decisione del Consiglio CEE del 26 giugno 1990 (n. 90/424/CEE) relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'art. 24, modificata dalla decisione del Consiglio CEE del 4 marzo 1991 (n. 91/133/CEE); Vista la decisione n. 91/46/CEE del 24 gennaio 1991 della Commissione CEE riguardante la partecipazione finanziaria della Comunita' alle misure d'emergenza adottate dall'Italia per la presenza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini; Vista la decisione n. 90/638/CEE del Consiglio CEE del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1991 che istituisce il Centro di referenza per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 12 dicembre 1990; Vista la decisione del 17 giugno 1991 (n. 91/348/CEE) con cui la Commissione CEE ha approvato il piano di eradicazione della malattia presentato dall'Italia il 26 marzo 1991; Ritenuto necessario dare attuazione alla predetta decisione comunitaria del 17 giugno 1991 allo scopo di pervenire mediante interventi di controllo alla eradicazione della malattia dal territorio nazionale; Ordina: Art. 1. E' resa obbligatoria l'esecuzione del piano di eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina da attuarsi in tutto il territorio nazionale, approvato dalla Commissione CEE con propria decisione citata nelle premesse, secondo le modalita' indicate al successivo art. 2. 2. A tale scopo sono sottoposti ai controlli sanitari da parte delle unita' sanitarie locali i bovini da allevamento, di eta' superiore a dodici mesi, e da ingrasso, di eta' non inferiore a sei mesi.