IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
  Vista la legge 26 gennaio 1983, n.  18,  concernente  l'obbligo  da
parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di
speciali registratori di cassa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  marzo  1983,   e   successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 1, quinto comma, della
legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  con  il  quale viene imposto, tra
l'altro, all'art. 6, comma 3, l'obbligo di deposito di  un  esemplare
di ogni modello di apparecchio misuratore fiscale approvato;
  Attesa  l'attuale  insufficienza dei locali adibiti al deposito dei
suddetti esemplari,  in  conseguenza  dell'accresciuto  numero  delle
approvazioni dei modelli;
  Visto   il   parere   favorevole  espresso  dalla  commissione  per
l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella  seduta  del
16 febbraio 1990;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Al  terzo  comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1983
e' aggiunto il seguente periodo:
  "Su  conforme  parere  della  commissione  di   cui   all'art.   5,
l'esemplare   del  modello,  opportunamente  sigillato,  puo'  essere
affidato  in  deposito  all'impresa   produttrice   o   importatrice,
trascorso un triennio dalla data di approvazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 ottobre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA