IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa; Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 1, quinto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, con il quale viene imposto, tra l'altro, all'art. 6, comma 3, l'obbligo di deposito di un esemplare di ogni modello di apparecchio misuratore fiscale approvato; Attesa l'attuale insufficienza dei locali adibiti al deposito dei suddetti esemplari, in conseguenza dell'accresciuto numero delle approvazioni dei modelli; Visto il parere favorevole espresso dalla commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali nella seduta del 16 febbraio 1990; Decreta: Articolo unico Al terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' aggiunto il seguente periodo: "Su conforme parere della commissione di cui all'art. 5, l'esemplare del modello, opportunamente sigillato, puo' essere affidato in deposito all'impresa produttrice o importatrice, trascorso un triennio dalla data di approvazione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 1991 Il Ministro: FORMICA