Facendo seguito alle circolari ministeriali 19 aprile 1991, n. 255 e 4 luglio 1991, n. 261, emanate sulla base del regolamento CEE n. 1703/91 del Consiglio ed in attesa della prossima pubblicazione del decreto ministeriale contenente il regolamento di attuazione della misura nel territorio nazionale, che recepisce il regolamento CEE n. 2069/91 della Commissione, si comunica quanto segue. Come e' precisato nelle citate circolari, il regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 presenta le seguenti caratteristiche: 1. Il regime di aiuti e' limitato alle colture indicate nell'allegato n. 1 della circolare n. 261/91; 2. La superficie minima ammessa all'aiuto e' fissata in mezzo ettaro per azienda e deve costituire almeno il 15% della superficie aziendale destinata alle coltivazioni di cui al predetto allegato 1 in vista del raccolto 1990-91. 3. Il regime di aiuti si applica anche nella provincia autonoma di Trento, nel cui territorio, tuttavia, la superficie da ritirare non potra' superare il 20% del seminativo aziendale destinato alle colture di cui all'allegato 1. 4. Possono partecipare all'aiuto solo i produttori che abbiano presentato entro il 31 luglio 1991 il piano di utilizzazione aziendale, come indicato nel punto 5 della citata circolare n. 261. In conformita' con l'art. 8 del regolamento CEE n. 2069/91, il termine di presentazione delle domande e' fissato per il 15 dicembre 1991. Le domande, redatte in duplice copia sul modulo (mod. T) allegato alla presente circolare, da riprodursi in fotocopia, devono essere indirizzate ai competenti uffici delle regioni o delle prov- ince autonome. Con la sottoscrizione della domanda, l'interessato si impegna: a ritirare dalla produzione per la campagna 1991/92 la superficie aziendale indicata in domanda; ad assicurare sui terreni ritirati il mantenimento di un'adeguata copertura vegetale, da ottenersi utilizzando le specie determinate dalle singole regioni e province autonome; detti enti potranno consentire, in alternativa, lo sviluppo di una vegetazione spontanea, con la conseguente riduzione del premio pari al 10% del suo ammontare. La copertura vegetale dovra' essere sfalciata in prossimita' della fioritura; il prodotto dello sfalcio non potra' essere utilizzato e dovra' rimanere sul posto fino al 31 agosto 1991. La Commissione CEE, su indicazione del Ministero dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento CEE n. 2069, ha autorizzato a sostituire sul proprio territorio l'obbligo di mantenimento della copertura vegetale con l'obbligo di attuare lavorazioni meccaniche del terreno, atte a preservare le riserve idriche del terreno e ad evitare il pericolo di incendi, le seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana. L'importo dei premi per ettaro, comunicato alla Commissione CEE con nota del 9 agosto 1991, e' cosi' determinato: aziende della pianura padano-veneta . . . . . . . . . 255 ECU aziende delle altre pianure . . . . . . . . . . . . . 215 ECU aziende di collina non svantaggiata . . . . . . . . . 205 ECU aziende di montagna e collina svantaggiata . . . . . . 200 ECU Oltre al suddetto premio, come gia' precisato nelle suddette circolari, il beneficiario ha diritto, a domanda, al rimborso del prelievo di corresponsabilita' di base di cui al regolamento CEE n. 2727/75, versato in relazione ai cereali che ha venduto nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92. Per quanto non previsto, si rinvia ai citati regolamenti comunitari ed al regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale in corso di emanazione. Il Ministro: GORIA