Facendo  seguito alle circolari ministeriali 19 aprile 1991, n. 255
e  4  luglio  1991, n. 261, emanate sulla base del regolamento CEE n.
1703/91  del  Consiglio ed in attesa della prossima pubblicazione del
decreto  ministeriale  contenente  il regolamento di attuazione della
misura  nel territorio nazionale, che recepisce il regolamento CEE n.
2069/91 della Commissione, si comunica quanto segue.
  Come  e'  precisato  nelle  citate  circolari,  il regime di ritiro
temporaneo  dei  seminativi  dalla produzione per la campagna 1991-92
presenta le seguenti caratteristiche:
  1.   Il   regime   di  aiuti  e'  limitato  alle  colture  indicate
nell'allegato n. 1 della circolare n. 261/91;
  2.  La  superficie  minima  ammessa  all'aiuto  e' fissata in mezzo
ettaro  per  azienda e deve costituire almeno il 15% della superficie
aziendale  destinata  alle coltivazioni di cui al predetto allegato 1
in vista del raccolto 1990-91.
  3.  Il regime di aiuti si applica anche nella provincia autonoma di
Trento,  nel  cui territorio, tuttavia, la superficie da ritirare non
potra'  superare  il  20%  del  seminativo  aziendale  destinato alle
colture di cui all'allegato 1.
  4.  Possono  partecipare  all'aiuto  solo  i produttori che abbiano
presentato  entro  il  31  luglio  1991  il  piano  di  utilizzazione
aziendale, come indicato nel punto 5 della citata circolare n. 261.
  In  conformita'  con  l'art.  8  del regolamento CEE n. 2069/91, il
termine  di presentazione delle domande e' fissato per il 15 dicembre
1991.  Le  domande,  redatte  in  duplice  copia  sul modulo (mod. T)
allegato  alla presente circolare, da riprodursi in fotocopia, devono
essere  indirizzate  ai competenti uffici delle regioni o delle prov-
ince autonome.
  Con la sottoscrizione della domanda, l'interessato si impegna:
   a  ritirare dalla produzione per la campagna 1991/92 la superficie
aziendale indicata in domanda;
   ad  assicurare sui terreni ritirati il mantenimento di un'adeguata
copertura  vegetale,  da  ottenersi utilizzando le specie determinate
dalle  singole  regioni  e  province  autonome;  detti  enti potranno
consentire, in alternativa, lo sviluppo di una vegetazione spontanea,
con  la  conseguente  riduzione  del  premio  pari  al  10%  del  suo
ammontare.
  La  copertura vegetale dovra' essere sfalciata in prossimita' della
fioritura;  il  prodotto dello sfalcio non potra' essere utilizzato e
dovra' rimanere sul posto fino al 31 agosto 1991.
  La  Commissione CEE, su indicazione del Ministero dell'agricoltura,
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  regolamento CEE n. 2069, ha
autorizzato   a   sostituire  sul  proprio  territorio  l'obbligo  di
mantenimento  della  copertura  vegetale  con  l'obbligo  di  attuare
lavorazioni  meccaniche  del  terreno,  atte  a preservare le riserve
idriche  del terreno e ad evitare il pericolo di incendi, le seguenti
regioni:  Sicilia,  Sardegna,  Calabria,  Basilicata, Molise, Puglia,
Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana.
  L'importo dei premi per ettaro, comunicato alla Commissione CEE con
nota del 9 agosto 1991, e' cosi' determinato:
   aziende  della  pianura  padano-veneta  .  . . . . . . . . 255 ECU
   aziende  delle  altre  pianure  .  . . . . . . . . . . . . 215 ECU
   aziende di collina non svantaggiata . . . . . . . . . 205 ECU
   aziende di montagna e collina svantaggiata . . . . . . 200 ECU
Oltre al suddetto premio, come gia' precisato nelle suddette
circolari,  il  beneficiario  ha  diritto, a domanda, al rimborso del
prelievo  di  corresponsabilita' di base di cui al regolamento CEE n.
2727/75,  versato  in  relazione  ai cereali che ha venduto nel corso
della campagna di commercializzazione 1991-92.
  Per quanto non previsto, si rinvia ai citati regolamenti comunitari
ed  al  regolamento  di  attuazione di cui al decreto ministeriale in
corso di emanazione.
                                                   Il Ministro: GORIA