IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 4, comma 3, lettera c), della legge 8  novembre  1986,
n.  752,  concernente la concessione delle agevolazioni finanziarie a
sostegno  e  sviluppo  della  cooperazione  agricola   di   rilevanza
nazionale;
  Vista  la  comunicazione  dell'ufficio di controllo della Corte dei
conti n. 258 del 30 settembre 1991;
  Ritenuto di adeguarsi alla suddetta comunicazione della  Corte  dei
conti;
  Considerata la necessita' e l'urgenza di determinare i criteri e le
modalita'  per la concessione delle agevolazioni finanziarie, tenendo
presente, rispetto alla entita' dei fabbisogni, i limiti delle  resi-
due disponibilita' di bilancio della richiamata legge n. 752 del 1986
sul   cap.   7520   dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'agricoltura e  delle  foreste,  da  impegnare  improrogabilmente
entro il 31 dicembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I procedimenti amministrativi, che hanno avuto orgine nel vigore
della  legge  8 novembre 1986, n. 752 (art. 4, comma 3, lettera c), a
valere sugli stanziamenti dalla stessa previsti, e che non sono stati
conclusi alla data del 31 ottobre 1991  con  l'adozione  del  formale
provvedimento   d'impegno   per   la   concessione   dei   contributi
predeterminati  in  linea  di  massima  con  comunicazione  al  tempo
effettuata  agli  organismi  cooperativi  affidatari,  sono  definiti
secondo criteri di  priorita'  nell'ordine  indicato  nei  successivi
commi  e  modalita' di concessione dei relativi importi contributivi.
Sui predetti importi sara' operata una riduzione percentuale  lineare
del  10%,  avuto  riguardo  alla  necessita' di contenere le relative
erogazioni nei limiti  delle  residue  disponibilita'  dei  fondi  di
bilancio da impegnare entro il 31 dicembre 1991.
  2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1 assumono carattere prioritario le
seguenti azioni:
    a)  per  gli  aiuti  alle  spese  di  gestione,  i   procedimenti
amministrativi relativi agli organismi cooperativi:
    i   cui  soci  si  sono  impegnati  a  sottoscrivere  e  versare,
presentando la documentazione probatoria, aumenti di capitale sociale
nelle forme e modalita' previste dalle circolari n. 236 del 20 aprile
1990, n. 254 del 5 aprile 1991 e n. 262 del 5 agosto 1991;
    che hanno  presentato  la  prescritta  polizza  fidejussoria  per
ottenere  l'anticipazione  del contributo secondo la regolamentazione
indicata nelle circolari n. 185 del 15 giugno 1987,  n.  205  del  1
aprile 1988, n. 221 del 4 aprile 1989 e n. 236 del 20 aprile 1990;
    che,  operando  in settori di rilevanza strategica per l'economia
regionale  e   nazionale,   hanno   concordato   con   il   Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste un piano di risanamento pluriennale
da  completare   con   la   concessione   dei   contributi   affidati
anteriormente al 31 ottobre 1991;
    b)  per  gli  aiuti  alla  formazione  dei  quadri manageriali, i
procedimenti amministrativi relativi agli organismi  cooperativi  nei
cui  confronti  e'  stata  definita  l'istruttoria limitatamente alle
pubblicazioni periodiche programmate ed al completamento di  progetti
stralcio  riguardanti strutture e attrezzature a servizio delle coop-
erative di rilevanza nazionale;
    c) per le iniziative riguardanti la realizzazione di investimenti
produttivi, compresi quelli attinenti  agli  impianti  di  proprieta'
dello  Stato per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, i procedimenti amministrativi interessanti gli
organismi cooperativi:
    che hanno ottenuto per  investimenti  produttivi  l'anticipazione
del 50% della spesa complessivamente ammessa;
    i   cui  soci  si  sono  impegnati  a  sottoscrivere  e  versare,
presentando la documentazione probatoria, aumenti di capitale sociale
nelle forme e modalita' previste dalle circolari n. 236 del 20 aprile
1990, n. 254 del 5 aprile 1991 e n. 262 del 5 agosto 1991;
    che operano nel settore lattiero-caseario  e  si  caratterizzano,
nel   rispetto   dei  regolamenti  comunitari  e  delle  disposizioni
nazionali,  per  la  qualita'  e  tipicita'  del  prodotto   italiano
trasformato    e    commercializzato   sul   mercato   nazionale   ed
internazionale, avuto riguardo all'alto valore aggiunto del  prodotto
ed alla sua influenza trainante rispetto all'esportazione di prodotti
agro-alimentari  italiani e cio' al fine di conseguire l'obiettivo di
consolidarne e rafforzarne la competitivita';
    che hanno richiesto ed ottenuto anteriormente alla  data  del  31
ottobre  1991  l'autorizzazione  ministeriale  all'inizio dei lavori,
tuttora in corso, ovvero  che  hanno  alla  stessa  data  ultimato  i
relativi lavori.
  3.  Le  operazioni  relative  ai  risanamenti e/o consolidamenti di
passivita' pregresse assumono carattere prioritario anche nell'ordine
di liquidazione nei casi in  cui  i  procedimenti  amministrativi  si
perfezionano con contratti di mutuo, definiti e non condizionati, con
gli  istituti  di  credito,  entro e non oltre il 15 novembre 1991 ed
acquisiti entro il successivo 30 novembre.
  4. I  procedimenti  amministrativi  che  non  ricadono  nell'ambito
applicativo  dei  criteri  di  cui  ai precedenti commi 2 e 3 vengono
esclusi  dalla  liquidazione  e  possono  essere  rinnovati  con   la
ripresentazione  dei  relativi  progetti di sviluppo nel rispetto dei
criteri e delle procedure di cui alla circolare n. 262 del  5  agosto
1991,  riconoscendosi  agli  organismi  cooperativi,  che  hanno dato
inizio agli investimenti anteriormente alla data del 31 ottobre  1991
con  la  presentazione  della  domanda di autorizzazione provvisoria,
l'aiuto contributivo purche' le relative procedure risultino conformi
alle disposizioni precedentemente diramate con le relative  circolari
ministeriali.  In  quest'ultimo caso la spesa occorrente fara' carico
allo stanziamento del cap. 7253 per l'anno 1991.
  5. Per le modalita' di concessione dei contributi si  osservano  le
disposizioni  di  cui  alla  circolare  del  5  agosto  1991, n. 262,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1991.