IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 4, comma 3, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale; Vista la comunicazione dell'ufficio di controllo della Corte dei conti n. 258 del 30 settembre 1991; Ritenuto di adeguarsi alla suddetta comunicazione della Corte dei conti; Considerata la necessita' e l'urgenza di determinare i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie, tenendo presente, rispetto alla entita' dei fabbisogni, i limiti delle resi- due disponibilita' di bilancio della richiamata legge n. 752 del 1986 sul cap. 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da impegnare improrogabilmente entro il 31 dicembre 1991; Decreta: Art. 1. 1. I procedimenti amministrativi, che hanno avuto orgine nel vigore della legge 8 novembre 1986, n. 752 (art. 4, comma 3, lettera c), a valere sugli stanziamenti dalla stessa previsti, e che non sono stati conclusi alla data del 31 ottobre 1991 con l'adozione del formale provvedimento d'impegno per la concessione dei contributi predeterminati in linea di massima con comunicazione al tempo effettuata agli organismi cooperativi affidatari, sono definiti secondo criteri di priorita' nell'ordine indicato nei successivi commi e modalita' di concessione dei relativi importi contributivi. Sui predetti importi sara' operata una riduzione percentuale lineare del 10%, avuto riguardo alla necessita' di contenere le relative erogazioni nei limiti delle residue disponibilita' dei fondi di bilancio da impegnare entro il 31 dicembre 1991. 2. Ai fini di cui al comma 1 assumono carattere prioritario le seguenti azioni: a) per gli aiuti alle spese di gestione, i procedimenti amministrativi relativi agli organismi cooperativi: i cui soci si sono impegnati a sottoscrivere e versare, presentando la documentazione probatoria, aumenti di capitale sociale nelle forme e modalita' previste dalle circolari n. 236 del 20 aprile 1990, n. 254 del 5 aprile 1991 e n. 262 del 5 agosto 1991; che hanno presentato la prescritta polizza fidejussoria per ottenere l'anticipazione del contributo secondo la regolamentazione indicata nelle circolari n. 185 del 15 giugno 1987, n. 205 del 1 aprile 1988, n. 221 del 4 aprile 1989 e n. 236 del 20 aprile 1990; che, operando in settori di rilevanza strategica per l'economia regionale e nazionale, hanno concordato con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un piano di risanamento pluriennale da completare con la concessione dei contributi affidati anteriormente al 31 ottobre 1991; b) per gli aiuti alla formazione dei quadri manageriali, i procedimenti amministrativi relativi agli organismi cooperativi nei cui confronti e' stata definita l'istruttoria limitatamente alle pubblicazioni periodiche programmate ed al completamento di progetti stralcio riguardanti strutture e attrezzature a servizio delle coop- erative di rilevanza nazionale; c) per le iniziative riguardanti la realizzazione di investimenti produttivi, compresi quelli attinenti agli impianti di proprieta' dello Stato per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, i procedimenti amministrativi interessanti gli organismi cooperativi: che hanno ottenuto per investimenti produttivi l'anticipazione del 50% della spesa complessivamente ammessa; i cui soci si sono impegnati a sottoscrivere e versare, presentando la documentazione probatoria, aumenti di capitale sociale nelle forme e modalita' previste dalle circolari n. 236 del 20 aprile 1990, n. 254 del 5 aprile 1991 e n. 262 del 5 agosto 1991; che operano nel settore lattiero-caseario e si caratterizzano, nel rispetto dei regolamenti comunitari e delle disposizioni nazionali, per la qualita' e tipicita' del prodotto italiano trasformato e commercializzato sul mercato nazionale ed internazionale, avuto riguardo all'alto valore aggiunto del prodotto ed alla sua influenza trainante rispetto all'esportazione di prodotti agro-alimentari italiani e cio' al fine di conseguire l'obiettivo di consolidarne e rafforzarne la competitivita'; che hanno richiesto ed ottenuto anteriormente alla data del 31 ottobre 1991 l'autorizzazione ministeriale all'inizio dei lavori, tuttora in corso, ovvero che hanno alla stessa data ultimato i relativi lavori. 3. Le operazioni relative ai risanamenti e/o consolidamenti di passivita' pregresse assumono carattere prioritario anche nell'ordine di liquidazione nei casi in cui i procedimenti amministrativi si perfezionano con contratti di mutuo, definiti e non condizionati, con gli istituti di credito, entro e non oltre il 15 novembre 1991 ed acquisiti entro il successivo 30 novembre. 4. I procedimenti amministrativi che non ricadono nell'ambito applicativo dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 vengono esclusi dalla liquidazione e possono essere rinnovati con la ripresentazione dei relativi progetti di sviluppo nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui alla circolare n. 262 del 5 agosto 1991, riconoscendosi agli organismi cooperativi, che hanno dato inizio agli investimenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1991 con la presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria, l'aiuto contributivo purche' le relative procedure risultino conformi alle disposizioni precedentemente diramate con le relative circolari ministeriali. In quest'ultimo caso la spesa occorrente fara' carico allo stanziamento del cap. 7253 per l'anno 1991. 5. Per le modalita' di concessione dei contributi si osservano le disposizioni di cui alla circolare del 5 agosto 1991, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1991.