IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976;
  Considerata  la  pressante necessita' di fornire gli elementi utili
alla definizione, nei riguardi degli aspetti ecologici connessi  alla
circolazione dei veicoli adibiti al trasporto in comune delle persone
-  autobus,  minibus  ed autobus snodati - all'interno delle aree ur-
bane, dei veicoli medesimi;
  Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di
esercizio delle linee;
  Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9, (Paragrafo) 1,
della direttiva n. 83/189/CEE, cosi' come modificata dalla  direttiva
n.  88/182/CEE, espresso dalla Commissione CEE in data 16 maggio 1991
in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono definiti "autobus ecologici" gli  autobus,  i  minibus  e  gli
autobus  snodati  dotati di motore di trazione a combustione interna,
ad accensione spontanea, che rispettano i limiti di:
   emissioni gassose previsti dalla direttiva  CEE  n.  88/77,  nella
versione  approvata al momento della richiesta, indipendentemente dai
termini previsti dalla direttiva stessa per la  sua  applicazione  ai
fini   del  rilascio  della  relativa  omologazione  parziale  CEE  o
dell'omologazione nazionale del veicolo;
   particelle incombuste, pari a 0,20 g/kWh rilevate secondo il ciclo
di prova previsto  dalla  direttiva  CEE  n.  88/77,  utilizzando  il
gasolio  di  riferimento  previsto  nella  direttiva  stessa,  con un
contenuto di zolfo in percentuale massica inferiore a 0,05 e  con  la
metodologia  di  misura  indicata nella proposta di direttiva CEE COM
(90) 174 def. SYN 272. Questa norma non si applica qualora il  motore
a  combustione  interna costituisca un modo alternativo di trazione o
di alimentazione per i veicoli in esame;
   rumorosita' stabilita dalla direttiva CEE n.  84/424,  nei  limiti
attuati  o  futuri,  con  le stesse prescrizioni d'applicazione sopra
specificate per le emissioni gassose.
  Nel caso in  cui  i  limiti  in  questione  vengano  raggiunti  con
l'applicazione  di  filtri  sui  dispositivi di scarico, detti filtri
dovranno:
   garantire un'efficienza di filtrazione media del particolato entro
i limiti prescritti, nell'arco di tempo comprendente uno o piu' cicli
interi  di  rigenerazione,  valutata  secondo  la   procedura   della
normativa  CEE  n.  88/77, integrata con la metodologia di misura del
particolato;
   permettere la  loro  rigenerazione  a  bordo  del  veicolo,  anche
durante  la  fase  di circolazione di quest'ultimo, senza che vengano
mai superati i limiti medi descritti al comma precedente.