IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1976; Considerata la pressante necessita' di fornire gli elementi utili alla definizione, nei riguardi degli aspetti ecologici connessi alla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto in comune delle persone - autobus, minibus ed autobus snodati - all'interno delle aree ur- bane, dei veicoli medesimi; Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee; Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9, (Paragrafo) 1, della direttiva n. 83/189/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, espresso dalla Commissione CEE in data 16 maggio 1991 in merito; Decreta: Art. 1. Sono definiti "autobus ecologici" gli autobus, i minibus e gli autobus snodati dotati di motore di trazione a combustione interna, ad accensione spontanea, che rispettano i limiti di: emissioni gassose previsti dalla direttiva CEE n. 88/77, nella versione approvata al momento della richiesta, indipendentemente dai termini previsti dalla direttiva stessa per la sua applicazione ai fini del rilascio della relativa omologazione parziale CEE o dell'omologazione nazionale del veicolo; particelle incombuste, pari a 0,20 g/kWh rilevate secondo il ciclo di prova previsto dalla direttiva CEE n. 88/77, utilizzando il gasolio di riferimento previsto nella direttiva stessa, con un contenuto di zolfo in percentuale massica inferiore a 0,05 e con la metodologia di misura indicata nella proposta di direttiva CEE COM (90) 174 def. SYN 272. Questa norma non si applica qualora il motore a combustione interna costituisca un modo alternativo di trazione o di alimentazione per i veicoli in esame; rumorosita' stabilita dalla direttiva CEE n. 84/424, nei limiti attuati o futuri, con le stesse prescrizioni d'applicazione sopra specificate per le emissioni gassose. Nel caso in cui i limiti in questione vengano raggiunti con l'applicazione di filtri sui dispositivi di scarico, detti filtri dovranno: garantire un'efficienza di filtrazione media del particolato entro i limiti prescritti, nell'arco di tempo comprendente uno o piu' cicli interi di rigenerazione, valutata secondo la procedura della normativa CEE n. 88/77, integrata con la metodologia di misura del particolato; permettere la loro rigenerazione a bordo del veicolo, anche durante la fase di circolazione di quest'ultimo, senza che vengano mai superati i limiti medi descritti al comma precedente.