IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visti  gli  articoli  322  e 323 del testo unico delle disposizioni
legislative   in   materia   postale,   di   bancoposta    e    delle
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981 e 24 giugno  1982  in
materia  di  canoni  per ponti radio telefonici e radiotelegrafici ad
uso privato, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale  n.
356 del 30 dicembre 1981 e 205 del 28 luglio 1982;
  Visto  in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre
1981,  come  modificato  dall'art.  1,  secondo  comma,  del  decreto
ministeriale  24  giugno  1982  che  prevede la riduzione del 40% dei
canoni a favore di determinati servizi;
  Valutata l'opportunita' di estendere tale riduzione  a  favore  dei
gestori  di  servizi  per  l'esercizio  e  la  manutenzione  di linee
ferroviarie;
  Visto l'art. 5, lettera a), del decreto  ministeriale  18  dicembre
1981,  che  fissa  il  canone  per i radiocollegamenti tra uno o piu'
mezzi natanti e le stazioni di base presso porti ed approdi marittimi
fluviali o lacuali;
  Valutata la necessita' di commisurare  il  canone  per  i  suddetti
collegamenti anche al numero delle stazioni portatili;
  Visto  il  parere  del  consiglio  di amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza del 18 giugno 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  disposizione  di  cui  all'art.  3,  lettera  i),  del  decreto
ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
356 del 30 dicembre 1981, e' sostituita dalla seguente:
   "  i)  i  servizi  per  l'esercizio  e  la  manutenzione  di linee
ferroviarie,   tranviarie,    filoviarie,    autoviarie    regionali,
provinciali o comunali;".