IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti gli articoli 322 e 323 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981 e 24 giugno 1982 in materia di canoni per ponti radio telefonici e radiotelegrafici ad uso privato, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 30 dicembre 1981 e 205 del 28 luglio 1982; Visto in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, come modificato dall'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 24 giugno 1982 che prevede la riduzione del 40% dei canoni a favore di determinati servizi; Valutata l'opportunita' di estendere tale riduzione a favore dei gestori di servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie; Visto l'art. 5, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, che fissa il canone per i radiocollegamenti tra uno o piu' mezzi natanti e le stazioni di base presso porti ed approdi marittimi fluviali o lacuali; Valutata la necessita' di commisurare il canone per i suddetti collegamenti anche al numero delle stazioni portatili; Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza del 18 giugno 1991; Decreta: Art. 1. La disposizione di cui all'art. 3, lettera i), del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 30 dicembre 1981, e' sostituita dalla seguente: " i) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie, autoviarie regionali, provinciali o comunali;".