IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, art. 15 e seguenti, relativi alla negoziazione decentrata nell'ambito delle amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, relativo all'accordo del 29 settembre 1989 concernente il personale del comparto ministeri; Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della suddetta legge 29 marzo 1983, n. 93, la delegazione incaricata della stipulazione degli accordi decentrati e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato; Ritenuto opportuno, al fine di garantire conclusioni omogenee alla contrattazione, delegare in via permanente ed a carattere generale per le materie dell'amministrazione il Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami; Decreta: Art. 1. Al Sottosegretario on. Alessandro Ghinami e' delegata la presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in ordine alle materie sottoelencate: a) i criteri per l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attivita' proprie dell'Amministrazione nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge; b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali, anche su indicazioni contenute in accordi periferici; d) i criteri generali concernenti la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto; e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante anche su indicazioni contenute in accordi periferici; f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e della modalita' di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche su indicazioni contenute in accordi decentrati periferici; g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e la utilizzazione del lavoro straordinario anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici; h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature; i) la mobilita' del personale nell'ambito della disciplina prevista dall'accordo di comparto; l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro, anche su indicazioni contenute in accordi periferici; m) la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi, anche su indicazioni contenute in accordi periferici; n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici; o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali, anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici; p) le proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici, anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici.