IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 29 marzo 1983, n.  93,  legge  quadro  sul  pubblico
impiego;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio 1986,
n. 13, relativo all'accordo intercompartimentale di cui  all'art.  12
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, art.  15  e  seguenti,  relativi  alla  negoziazione  decentrata
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395,  relativo  all'accordo  intercompartimentale  di cui all'art. 12
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  gennaio  1990,
n.  44,  relativo  all'accordo  del  29 settembre 1989 concernente il
personale del comparto ministeri;
  Considerato che, ai sensi dell'art.  14  della  suddetta  legge  29
marzo 1983, n. 93, la delegazione incaricata della stipulazione degli
accordi decentrati e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato;
  Ritenuto  opportuno, al fine di garantire conclusioni omogenee alla
contrattazione, delegare in via permanente ed  a  carattere  generale
per  le  materie dell'amministrazione il Sottosegretario di Stato on.
Alessandro Ghinami;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al Sottosegretario on. Alessandro Ghinami e' delegata la presidenza
della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati
nazionali, ai sensi dell'art. 15 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   8   maggio   1987,   n.  266,  in  ordine  alle  materie
sottoelencate:
    a) i criteri per l'organizzazione del lavoro e la concessione  in
appalto  di attivita' proprie dell'Amministrazione nel rispetto della
disciplina stabilita dalla legge;
    b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro
ed altre eventuali misure  volte  ad  assicurare  l'efficienza  degli
uffici;
    c) le proposte per la determinazione degli organici del personale
nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali, anche
su indicazioni contenute in accordi periferici;
    d)  i  criteri generali concernenti la programmazione dell'orario
di  servizio,  l'articolazione  dell'orario  di  lavoro  nonche'   le
modalita' di accertamento del suo rispetto;
    e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni
del  compenso  incentivante anche su indicazioni contenute in accordi
periferici;
    f)   le   proposte   per   la   formazione,   l'addestramento   e
l'aggiornamento  professionale,  tenendo  conto dei programmi e della
modalita' di  svolgimento  stabiliti  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  anche su indicazioni contenute in accordi
decentrati periferici;
    g)  le  proposte  per  la  determinazione  del  fabbisogno  e  la
utilizzazione  del  lavoro  straordinario   anche   sulla   base   di
indicazioni contenute in accordi periferici;
    h)  l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita'
e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle
strutture, dei locali e delle attrezzature;
    i)  la  mobilita'  del  personale  nell'ambito  della  disciplina
prevista dall'accordo di comparto;
    l)   le   proposte  di  programmi  per  l'introduzione  di  nuove
tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi  ed
una   migliore   organizzazione  del  lavoro,  anche  su  indicazioni
contenute in accordi periferici;
    m)  la  predisposizione   dei   progetti   di   produttivita'   e
l'individuazione  dei  destinatari  dei  relativi incentivi, anche su
indicazioni contenute in accordi periferici;
    n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere
a  disposizione  del  personale  anche  sulla  base  di   indicazioni
contenute in accordi periferici;
    o)  i  criteri  per  la  ripartizione dei benefici assistenziali,
anche sulla base di indicazioni contenute in accordi periferici;
    p) le proposte per l'attuazione di pari  opportunita'  attraverso
piani  di  azioni  positive  in favore delle lavoratrici, anche sulla
base di indicazioni contenute in accordi periferici.