IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93, legge quadro sul pubblico
impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio  1986,
n.  13,  relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.
68,  istituito  dal  comparto  di  contrattazione  collettiva  per il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
agraria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 568, contenente le norme risultanti dall'accordo sindacale per  il
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
  Visti  gli articoli 3 e 4 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica  28  settembre  1987,  n.  568,  che  consentono   accordi
decentrati a livello locale per il personale del "comparto ricerca";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
359,  relativo  all'accordo  intercompartimentale  di cui all'art. 12
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  1991,
n. 171, relativo all'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il
personale   delle   istituzioni   e   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione;
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  52  del  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica resta ferma la unicita' dei ruoli di cui
all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica  23  novembre
1967, n. 1318;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  al  fine  di garantire conclusioni
omogenee  alla  contrattazione,  delegare  in  via  permanente  ed  a
carattere   generale   per  gli  accordi  a  carattere  nazionale  il
Sottosegretario di Stato onorevole Alessandro Ghinami;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al Sottosegretario on. Alessandro Ghinami e' delegata la presidenza
della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati
nazionali, ai sensi dell'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  settembre  1987,  n.  568,  in  ordine  alle  materie
sottoelencate:
   1) l'attuazione delle modifiche  delle  strutture  e  dei  servizi
conseguenti  alla  sperimentazione  e all'organizzazione del lavoro e
nuovi criteri organizzativi per migliorare  l'efficienza  degli  enti
nel  perseguimento  degli obiettivi programmati garantendo, peraltro,
l'ottimale utilizzazione delle risorse  strumentali  stabilita  dalla
legge;
   2)  criteri  in  materia  di  rilevazione  e classificazione delle
posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione  nell'ambito  dei
profili professionali delle varie qualifiche;
   3)  proposte  di istituzione di nuovi profili e di aggregazione di
profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a  livello  di
comparto  con  le  procedure  previste, previa identificazione a tale
livello di contrattazione della qualifica funzionale nella  quale  va
collocato il profilo;
   4)   progetti   generali   per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale e per l'addestramento del personale;
   5) proposte per la istituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
parziale ed a tempo determinato;
   6)  definizione  delle  modalita'  dell'attuazione  dei  controlli
previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
   7) criteri per l'attuazione del sistema di  incentivazione  e  per
l'erogazione  dei  relativi  compensi nel rispetto delle disposizioni
del presente decreto;
   8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei  supporti
tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;
   9)   individuazione   delle   attivita'   soggette   a  turnazioni
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;
   10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli
aspiranti al trasferimento a domanda  da  una  sede  ad  altra  dello
stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;
   11)  iniziative  per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio 1986, n.  13,
in materia di mobilita' del personale;
   12) criteri per l'attribuzione delle indennita'.