IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, istituito dal comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione agraria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, contenente le norme risultanti dall'accordo sindacale per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; Visti gli articoli 3 e 4 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, che consentono accordi decentrati a livello locale per il personale del "comparto ricerca"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 359, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, relativo all'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica resta ferma la unicita' dei ruoli di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318; Ritenuto, pertanto, opportuno al fine di garantire conclusioni omogenee alla contrattazione, delegare in via permanente ed a carattere generale per gli accordi a carattere nazionale il Sottosegretario di Stato onorevole Alessandro Ghinami; Decreta: Art. 1. Al Sottosegretario on. Alessandro Ghinami e' delegata la presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, in ordine alle materie sottoelencate: 1) l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione e all'organizzazione del lavoro e nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali stabilita dalla legge; 2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche; 3) proposte di istituzione di nuovi profili e di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo; 4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale; 5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato; 6) definizione delle modalita' dell'attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 7) criteri per l'attuazione del sistema di incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; 8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca; 9) individuazione delle attivita' soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12; 10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto; 11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilita' del personale; 12) criteri per l'attribuzione delle indennita'.