IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale; Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale, Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale; Considerato che, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, parte delle competenze in materia di pubblica istruzione sono state trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Ritenuto, in conseguenza, che la proposta di adozione dell'ora legale deve provenire anche dal titolare del predetto Ministero; Vista la legge 12 gennaio 1981, n. 13, ed in particolare l'art. 2; Sulla proposta dei Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo nonche' di quello dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Dalle ore due del 29 marzo 1992 alle ore tre (legali) del 27 settembre 1992, l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro della pubblica istruzione MISASI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro del turismo e dello spettacolo TOGNOLI Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1991 Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 11