IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92; Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289; Visto il proprio decreto datato 11 aprile 1991, con il quale si e' provveduto all'approvazione per l'anno 1989 del piano nazionale del settore per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della normativa sopra menzionata; Vista la nota n. 4842 del 30 settembre 1991 con la quale il comune di Valdidentro (Sondrio) ha segnalato che, in relazione alla propria domanda di finanziamento per il completamento di un centro sportivo polivalente posto a servizio degli esistenti impianti di sci, con il ricordato decreto 11 aprile 1991 e' stato concesso un finanziamento di 580 milioni per la realizzazione di un'opera di completamento degli impianti di sci il cui costo progettuale e' quantificato nella domanda in soli 122 milioni; Visti gli atti d'ufficio; Considerato che la rilevata illogicita' della concessione appare causata da un mero errore materiale riferibile alla necessita' di individuare in termini estremamente sintetici l'opera e la destinazione del finanziamento; Ritenuta la necessita' di provvedere alle opportune rettifiche ed integrazioni riformulando l'oggetto della concessione in coerenza con la richiesta a tal fine valutata; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto datato 11 aprile 1991 concernente mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, lettera b), e' modificato come segue: alla pagina 17, per la parte relativa alla regione Lombardia: provincia di Sondrio - comune di Valdidentro: in luogo di "Sci alpino" deve leggersi "Completamento del centro sportivo polivalente a servizio degli impianti di sci".