IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica  e
l'esecuzione  dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo
1957, per l'istituzione delle Comunita' europee;
  Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del  Consiglio  del  21  giugno
1976,  concernente  l'organizzazione  comune  del  mercato  del riso,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1806/89 del Consiglio del
19 giugno 1989;
  Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del  Consiglio  del  21  agosto
1976,  che  fissa  le  norme generali dell'intervento sul mercato del
riso,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  CEE  n.  794/91  del
Consiglio del 25 marzo 1991;
  Visto  il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto
1967, relativo alla presa in  consegna  del  risone  da  parte  degli
organismi  di intervento ed alla fissazione degli importi correttori,
delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti  organismi,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2151/91 della Commissione
del 22 luglio 1991;
  Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio
1991,  che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del
risone da parte degli organismi di intervento;
  Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio
1991 che definisce le  modalita'  d'acquisto  del  riso  detenuto  da
organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;
  Visto  il  regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre
1990 che determina gli elementi da  prendere  in  considerazione  nei
conti  annuali  per  il  finanziamento,  da  parte  del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di  garanzia,  sezione  "Garanzia",  delle
misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3597/90  della  Commissione del 12
dicembre 1990 relativo alle norme contabili per misure di  intervento
implicanti  l'acquisto,  il  magazzinaggio  e  la vendita di prodotti
agricoli da parte degli organismi di intervento;
  Visto il regolamento CEE n. 1640/91 del  Consiglio  del  13  giugno
1991,  che  modifica  i tassi di conversione da applicare nel settore
agricolo, fissati dal regolamento CEE n. 1678/85 del Consiglio;
  Visto il regolamento CEE n. 1712/91 del  Consiglio  del  13  giugno
1991  concernente  il prezzo di intervento del risone per la campagna
di commercializzazione 1991-92;
  Visto il regolamento CEE n. 1713/91 del  Consiglio  del  13  giugno
1991,  relativo  alle  maggiorazioni mensili del prezzo di intervento
del risone e del riso semigreggio;
  Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre  1967,  con  il  quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara'  diversamente  disposto,  quale  organismo  di  intervento  per
l'applicazione delle norme comunitarie in materia  di  organizzazione
comune nel mercato del riso;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   stabilire   con   apposito   atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale  risi,  le
norme  che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei
compiti ad esso affidati per la campagna di  commercializzazione  del
riso 1991-92;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nell'espletamento  dell'incarico  di cui al decreto ministeriale 27
ottobre 1967, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad  osservare,  per  la
campagna  di commercializzazione del riso 1991-92, le norme dell'atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso  ed  allegato
al presente decreto.
  Il   presente   decreto  e  l'allegato  atto  disciplinare  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 novembre 1991
                                       Il Ministro
                             dell'agricoltura e delle foreste
                                          GORIA
Il Ministro del tesoro
       CARLI
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          dalla quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'articolo unico:
             -  Il  D.M.  27  ottobre 1967, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.    306  del  9  dicembre  1967,  recava  norme
          regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per
          la  campagna  di  commercializzazione  del riso 1967-68, in
          esecuzione degli adempimenti previsti dal  regolamento  CEE
          n. 359/67 del 25 luglio 1967.