A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane A tutti i consorzi di enti locali Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti ufficio controllo atti Ministero dell'interno sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1. PREMESSA. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, per l'anno 1991, devono essere coperti dagli enti locali gestori, con tariffe e/o tasse, nella misura e con le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990 e corrisposto nel 1991 a titolo provvisorio ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 4, comma 3, del predetto decreto- legge n. 6/91. In base al precitato art. 9, con decreto del Ministro dell'interno n. 12063/740501/01 del 28 agosto 1991, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1991, sono state stabilite le modalita' delle certificazioni per l'attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge. Le medesime certificazioni sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con modalita' tali da consentire l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare. Il summenzionato Istituto provvedera' direttamente alla fornitura a prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali. Codesti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione agli enti locali, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1992, fissato dalla legge. A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunita' montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente. Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validita' della certificazione (ad es.: non e' valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per i consorzi). (Paragrafo) 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE. Sono tenuti alla certificazione tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni, tutte le comunita' montane e tutti i consorzi. I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende. La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio. Unica eccezione e' fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio e', per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti. (Paragrafo) 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE. 3.1. - La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata. 3.2. - Il modello e' distinto per tipo di ente: modello per i comuni; modello per le amministrazioni provinciali o per le comunita' montane; modello per i consorzi. E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente. E' altresi' fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica. 3.2.1. - Modello per i comuni. E' composto di cinque pagine e di quattro quadri: Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto e' indicato in modo particolareggiato sul modello). Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2. Quadro 3: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina. Quadro 4: composto di una sola pagina, e' destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina. 3.2.2. - Modello per amministrazioni provinciali o per comunita' montane. E' composto di cinque pagine e di quattro quadri: come al punto 3.2.1. 3.2.3. - Modello per i consorzi. E' composto di sette pagine e di cinque quadri: per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1; Quadro 5: composto di due pagine, e' destinato a contenere l'elenco degli enti consorziati. (Paragrafo) 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE. Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge richiamate al paragrafo 1 conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1991 ed il rispetto del termine per la presentazione dei certificati dimostrativi. Il primo e' ovviamente connesso al secondo per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1991, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potra' essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi. Inoltre, con la firma del quadro 1 del modello si attesta, in particolare, che la certificazione e' redatta tenendo presente che: gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente; gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno 1991; gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese; non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa. 4.1. - La certificazione, come gia' sottolineato al punto 2, deve, in ogni caso essere composta da tutte le pagine che costituiscono il modello ufficiale e deve essere redatta solo ed esclusivamente su quest'ultimo. 4.2. - La certificazione deve essere compilata esclusivamente con l'uso di macchine dattilografiche, quale che sia il tipo di carattere. 4.3. - I dati devono essere inseriti negli spazi a ciascuno di loro riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi. 4.4. - Non devono essere riportate indicazioni manuali o altri caratteri non esplicitamente richiesti. Non devono essere aggiunte annotazioni di qualsiasi tipo ne' ulteriori voci e non devono essere operate sostituzioni del testo che modifichino l'integrita' del modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature. 4.5. - Elementi essenziali ad ogni pagina della certificazione, da riportare negli appositi spazi, sono: il codice dell'ente, composto di dieci cifre (la prima cifra identificativa della zona geografica, le due cifre successive della regione, le ulteriori tre della provincia e le ultime quattro identificative dell'ente) e desumibile dalla comunicazione delle spettanze contributive del 1991. Per la certificazione dei consorzi il codice ente verra' riportato dallo stesso Ministero; il luogo e la data (composta di sei cifre di cui due per il giorno, due per il mese e due per l'anno); la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del segretario e la firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia prevista nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo della firma si apporra' la dizione "non esiste"); il temporaneo impedimento a qualsiasi titolo non puo' assolvere i suddetti soggetti dall'obbligo della firma (nel caso in cui l'impedimento del ragioniere sia di durata rilevante, si provvedera' ad allegare alla certificazione apposita attestazione esplicativa). 4.6. - Elementi essenziali del frontespizio (quadro 1) di ciascun tipo di certificazione, in aggiunta a quelli del punto 4.5 e da apporre negli appositi spazi, sono: la denominazione dell'ente; il bollo dell'ente. 4.7. - Per ogni tipo di servizio (cioe' sui quadri 2.1, 3 e 4) e' indispensabile indicare l'esistenza e la non esistenza dei relativi servizi barrando una delle apposite caselle, rispettivamente quella del "SI" oppure quella del "NO". 4.7.1. - Barrando il riquadro del "SI" relativo all'esistenza di servizi occorre indicare tutti i dati finanziari, relativi ai servizi, richiesti dal modello, nonche' il tasso di copertura calcolato sulla base dei dati esposti. 4.7.2. - Barrando il riquadro del "NO" relativo alla non esistenza dei relativi servizi, sul quadro non va apposta alcun'altra indicazione (ne' zero, ne' trattini, ne' barrette, ne' le diciture "negativo" in mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui al punto 4.5. 4.8. - Tutti i valori finanziari indicati sulla certificazione devono essere espressi in migliaia di lire, arrotondando i singoli importi per eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le 500 lire. Di conseguenza tutti i totali sia per riga che per colonna devono essere indicati tenendo presenti gli arrotondamenti effettuati, in modo che vi sia corrispondenza ed in modo da ottenere corrette quadrature. 4.9. - Per ogni singolo tipo di servizio esistente occorre indicare, oltre ai relativi dati finanziari, il codice "tipo di gestione" che va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare. Si sottolinea come vi sia corrispondenza biunivoca tra l'indicazione dei dati finanziari e l'indicazione del codice predetto cosi' come vi e' corrispondenza biunivoca tra entrambe queste indicazioni e l'indicazione dell'esistenza di servizi. Si precisa che anche lo zero e' un valore finanziario per cui nel caso di servizi che non danno luogo ad alcun movimento finanziario, occorre indicare, solo ed esclusivamente per questi servizi, in corrispondenza al codice tipo di gestione, lo zero nella colonna E - totale, allegando nel contempo alla certificazione apposita attestazione in tal senso. 4.9.1. - Nel caso in cui i servizi sono gestiti con una delle forme consortili di cui ai codici 4, 7 e 8 del precitato allegato 2, e' necessario che ciascun ente indichi l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione, indicando tra i dati finanziari solo la propria quota di pertinenza tanto per i costi di gestione che per le entrate, in quanto i dati complessivi di gestione del servizio saranno forniti dal consorzio sull'apposito modello. Sovviene a questo punto fare alcune precisazioni: se un comune ha un servizio (ad es.: il servizio acquedotto) con gestione consortile ed e' ente capo consorzio (codice tipo di gestione 7) e' tenuto alla presentazione della certificazione in quanto ente comunale (indicando l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione 7) ed altresi' alla presentazione di un'altra certificazione in quanto consorzio, contenente i dati relativi a tutti gli enti consorziati; allo stesso modo se trattasi di ente consorziato (codice 8) il comune presentera' la certificazione con l'indicazione dell'esistenza del servizio e del codice tipo di gestione 8 ed il consorzio, dal canto suo, presentera' apposita certificazione relativa a tutti gli enti consorziati. 4.9.2. - Nel caso in cui per la gestione di un servizio l'ente ricorre alla forma dell'appalto ad impresa privata, occorre sottolineare come l'ente appalti la semplice esecuzione del servizio per proprio conto, conservando la potesta' dispositiva, anche in materia di tariffe. Pertanto, la gestione del servizio e' assimilabile a quella diretta o in economia, con la differenza che l'ente si serve di un'impresa privata anziche' di personale proprio. In tal caso l'ente e' tenuto ad indicare, sulla certificazione, il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2) e ad indicarvi in corrispondenza i movimenti finanziari derivanti dalle proprie risultanze amministrative e contabili. 4.9.3. - Nel caso in cui il servizio sia gestito con la forma della concessione ad impresa privata (codice tipo di gestione 5 dell'allegato 2) o con la forma della concessione ad impresa ed enti pubblici (codice tipo di gestione 6 dell'allegato 2), essendo la potesta' tariffaria trasferita in capo al concessionario, l'ente che redige la certificazione e che dalle proprie risultanze amministrative e contabili non rileva alcun movimento finanziario, puo' indicare sulla certificazione l'esistenza del servizio, il codice tipo di gestione e lo zero nella voce totale dei costi e delle entrate. L'eccezione e' pero' costituita dal servizio nettezza urbana, in quanto la determinazione della tassa e' per sua natura riservata all'ente che conserva la titolarita' del relativo accertamento e della riscossione. Cio' comporta necessariamente movimenti finanziari in entrata ed in uscita che devono essere riportati sulla certificazione. Pertanto, per il servizio nettezza urbana, non puo' configurarsi l'istituto della concessione ad impresa privata, bensi' quello dell'appalto, per cui sulla certificazione si dovra' indicare il codice tipo di gestione 1 (vedi allegato 2) ed i relativi dati contabili negli appositi spazi. 4.10. - Qualora il personale adibito ai servizi pubblici locali di che trattasi svolga anche altre mansioni, l'ente da cui detto personale dipende dovra' imputare al relativo costo di gestione soltanto l'onere corrispondente a retribuzione lorda ed oneri riflessi spettante a quel personale in proporzione al numero di ore lavorate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana). 4.11. - La legge impone l'indicazione tra i costi dell'ammortamento tecnico, con le modalita' previste. Lascia liberi gli enti di aggiungere anche l'ammortamento finanziario. 4.12. - Per tutti i servizi il termine accertamento e' riferito a formale atto di gestione che ha evidenziato il credito dell'amministrazione, il creditore e l'importo ed e' attestato da documentazione ufficiale acquisita agli atti. 4.13. - La percentuale di copertura deve essere indicata comunque con due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi per eccesso o per difetto sui millesimi (cioe' sulla terza cifra decimale). Esempi: 36 % va indicato come 36,00% 49,995% va indicato come 49,99% 70,012% va indicato come 70,01% 83,516% va indicato come 83,52% 56,068% va indicato come 56,07% (Paragrafo) 5. ERRORI RILEVATI SULLE CERTIFICAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI. Si fa presente che le procedure di controllo e di elaborazione a mezzo del lettore ottico delle certificazioni dimostrative della copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1990, sono state appesantite in modo eccessivo dal rilevante numero di irregolarita' riscontrate sulle certificazioni stesse. Le irregolarita' hanno, infatti, inficiato le procedure gia' predisposte al punto che si e' dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici. Pertanto, al fine di evitarne il ripetersi si elencano le irregolarita' maggiormente riscontrate: mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi; apposizione di legende complementari alla barratura dell'apposita casella relativa alla non esistenza del servizio; indicazione manuale o errata del codice o spaziatura dei componenti o mancata indicazione dello stesso; mancata indicazione del luogo e/o della data su tutte o su alcune pagine della certificazione; mancata indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza ai dati indicati e viceversa; mancata apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine della certificazione; indicazione sulla certificazione di valori finanziari espressi in lire anziche' in migliaia; mancata indicazione di totali di riga o di colonna in corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa; errori di calcolo nelle somme da effettuarsi per riga e per colonna; erroneo calcolo del tasso di copertura dal costo dei servizi; mancata indicazione del tasso di copertura; errori dattilografici nella redazione della certificazione che inficiano la validita' dei valori indicati; correzioni con sbiancante o con indicazioni manuali; correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati; apposizione di barre o trattini o zeri in quei campi in cui l'ente ha valori finanziari nulli; aggiunta di campi non previsti o di annotazioni. (Paragrafo) 6. CONSEGUENZE DELLE INADEMPIENZE E DELLE IRREGOLARITA'. Costituiscono presupposto inappellabile, secondo il dettato della legge, per l'irrogazione della sanzione, ad amministrazioni provinciali e comuni, le seguenti situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate ad altre: a) il mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi di uno o piu' servizi (per i servizi a domanda individuale, come e' evidenziato dalla certificazione, il tasso e' calcolato cumulativamente per tutti i servizi); b) la mancata presentazione, per qualsiasi motivo, della certificazione; c) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale; d) la presentazione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo 1992; e) la presentazione della certificazione su di un modello che non sia quello ufficiale. Per quanto riguarda il punto a) si precisa che la omessa indicazione degli "Accertamenti", contestuale all'indicazione degli "Impegni", comporta un tasso di copertura pari a zero. Per il punto b) si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano tutte quelle certificazioni sulle quali mancano una o piu' firme dei soggetti a cio' tenuti. In quanto al punto c), esso discende dalla considerazione che la certificazione e' unica e, pertanto, va redatta e presentata nella sua interezza. Occorre, infine, sottolineare che le certificazioni redatte in modo difforme dalle istruzioni specificate al (Paragrafo) 4 o che, in sostanza presentino una o alcune delle irregolarita' elencate al (Paragrafo) 5 saranno, da questo Ministero, rimesse agli enti per le correzioni, con l'assegnazione di un breve termine per la ripresentazione, scaduto il quale gli enti saranno considerati inadempienti e sanzionabili con la motivazione di cui al punto b). (Paragrafo) 7. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE. Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il piu' volte richiamato termine del 31 marzo 1992 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione. Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1992). (Paragrafo) 8. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE, DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. 8.1. - Tutte le prefetture e gli altri uffici sopraindicati sono invitati a voler provvedere agli adempimenti di cui ai seguenti punti. 8.1.1. - Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso, comunicando nel contempo il numero di stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione per tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno. 8.1.2. - Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile 1992 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e per i servizi finanziari, una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente: a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite; b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 31 marzo 1992; c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto (la somma del punto b) e del punto c) deve essere uguale a quella del punto a)); d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto a)). Con l'occasione si prega di voler specificare se il comune capoluogo e l'amministrazione provinciale abbiano adempiuto. 8.1.3. - Effettuare il controllo sulle certificazioni secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 alla presente circolare con la maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono essere assoggettati a lettura ottica. 8.1.4. - Invitare le amministrazioni locali, ove necessario, a provvedere alla rettifica delle certificazioni erronee, previa sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco. 8.1.5. - Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al (Paragrafo) 7. 8.1.6. - Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Via Cesare Balbo n. 39, piano III. Le certificazioni devono essere accompagnate tassativamente e per ciascun tipo di ente dai tre elenchi - in duplice copia - allegati alla presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di attestazione. Si sottolinea che nei confronti di amministrazioni provinciali e comuni inseriti negli elenchi, modelli "B" e "C" dell'allegato 3, si provvedera' direttamente all'irrogazione della sanzione prevista dalla normativa di cui alla premessa, per i motivi di cui al (Paragrafo) 6, lettere b), c) e d), della presente circolare. La trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1992, possibilmente a mezzo di corriere speciale. 8.2. - Adempimenti a carico della giunta regionale della Valle d'Aosta, del commissariato del Governo nella provincia autonoma di Bolzano e delle seguenti prefetture: Asti - Mantova - Pavia - Padova - Treviso - Udine - Genova - Bologna - Parma - Firenze - Pisa - Terni - Ancona - Rieti - L'Aquila - Campobasso - Benevento - Bari - Matera - Reggio Calabria - Palermo - Catania - Cagliari. 8.2.1. - Considerato che nella trasmissione dalle prefetture al Ministero dell'Interno delle certificazioni si sono verificati disguidi e ritardi, tali da comportare un notevole aggravio di lavoro nella memorizzazione e nel controllo delle certificazioni e nella conseguente applicazione della sanzione prevista dalla precitata normativa, questo Ministero ha provveduto a dotarsi di un sistema informatico tale da consentire la trasmissione delle certificazioni, da parte delle prefetture, a mezzo telefax, con acquisizione diretta al disco ottico e conseguente lettura automatica, assicurando cosi' rapidita' e certezza di acquisizione ed immediato controllo delle stesse per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tale metodo di acquisizione dei certificati costituisce, infatti, innovazione tecnologica negli adempimenti della finanza locale ed e' in fase di sperimentazione. Si rende, pertanto, necessario provare l'effettiva validita' del sistema servendosi del supporto di codeste prefetture. Si impartiscono di seguito le istruzioni necessarie a tale sperimentazione. Occorre, comunque, ribadire che il predetto esperimento non esime le prefetture dagli adempimenti previsti al precedente punto 8.1.6. 8.2.2. - Devono essere trasmesse a mezzo telefax le certificazioni oggetto della presente circolare prodotte da amministrazioni provinciali, comuni, comunita' montane e consorzi aventi sede nel proprio ambito territoriale. Le certificazioni devono essere accompagnate da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3. Si prega di astenersi, nel modo piu' assoluto, da trasmettere documenti diversi dal modello ufficiale a lettura ottica delle certificazioni. 8.2.3. - Le trasmissioni devono essere effettuate utilizzando solo ed esclusivamente i seguenti numeri telefonici: 06/46677947 - 06/46677950. L'inizio deve avvenire a partire dal giorno 1 aprile 1992 e non oltre il giorno 30 aprile 1992 nel rispetto dei seguenti orari di trasmissione, invalicabili: dal lunedi' al venerdi': dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30; il sabato: dalle ore 9 alle ore 12,30. p. Il Ministro: MALPICA