A    tutte    le   amministrazioni
                                  provinciali
A tutti i comuni
A tutte le comunita' montane
A tutti i consorzi di enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministro   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla Corte dei conti
                                    ufficio  controllo atti Ministero
                                  dell'interno
                                    sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione  generale  della  finanza
                                  locale
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                   Agli uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica

(Paragrafo) 1. PREMESSA.
  Com'e'  noto,  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 80, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale,  del  servizio  per  lo  smaltimento  dei rifiuti solidi
urbani  e  del  servizio  acquedotto,  per l'anno 1991, devono essere
coperti  dagli  enti  locali  gestori,  con  tariffe e/o tasse, nella
misura  e con le modalita' di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 38. L'inosservanza
comporta  la  sanzione della perdita della parte di fondo perequativo
pari  all'incremento  del  5  per  cento  attribuito  sulla  base del
contributo perequativo riconosciuto nel 1990 e corrisposto nel 1991 a
titolo  provvisorio ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi
dell'art.  3,  comma 3, e dell'art. 4, comma 3, del predetto decreto-
legge n. 6/91.
  In  base al precitato art. 9, con decreto del Ministro dell'interno
n.  12063/740501/01  del  28  agosto 1991, emanato di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sentite  l'A.N.C.I.  e l'U.P.I., e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 227 del 27 settembre 1991, sono state stabilite le modalita' delle
certificazioni   per  l'attestazione  del  rispetto  delle  precitate
disposizioni di legge.
  Le   medesime  certificazioni  sono  state  stampate  dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato, con modalita' tali da consentire
l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di
lettore  ottico,  unitamente  al  citato  decreto approvativo ed alla
presente circolare.
  Il summenzionato Istituto provvedera' direttamente alla fornitura a
prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla
presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle d'Aosta, in numero
sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.
  Codesti   uffici  vorranno  provvedere,  con  la  massima  urgenza,
ciascuno  per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione
agli  enti  locali,  al  fine  di  consentire  la presentazione della
certificazione,  debitamente  redatta,  nel termine perentorio del 31
marzo 1992, fissato dalla legge.
  A  ciascuna  provincia,  a  ciascun  comune,  a  ciascuna comunita'
montana  ed  a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto,
una  copia  della presente circolare e tre modelli di certificazione,
secondo lo specifico tipo di ente.
  Si  raccomanda  di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati
allo   specifico  tipo  di  ente,  in  quanto  l'uso  di  modulistica
predisposta  per  un  diverso tipo di ente inficia la validita' della
certificazione  (ad  es.: non e' valida la certificazione prodotta da
un comune sul modello per i consorzi).
(Paragrafo) 2. ENTI TENUTI ALLA CERTIFICAZIONE.
  Sono  tenuti  alla certificazione tutte le province, escluse quelle
autonome,  tutti  i  comuni,  tutte  le  comunita'  montane e tutti i
consorzi.
  I  predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le
proprie aziende.
  La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa
risulti,   in   tutto   o   in   parte,  negativa  in  quanto  l'ente
rispettivamente,  non  eroga  alcun  servizio  o  eroga  solo  alcuni
servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai
vari  tipi  di  servizi,  per cui l'omessa trasmissione di tutta o di
solo  una  parte della certificazione (anche se negativa) costituisce
inadempimento  all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre
il  termine  fissato  e  del mancato raggiungimento della percentuale
minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
  Unica  eccezione  e'  fatta  per le amministrazioni provinciali, le
quali  possono  non  redigere  il solo quadro 3 della certificazione,
relativo  al  servizio nettezza urbana, in quanto il servizio e', per
sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.
(Paragrafo) 3. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE.
  3.1.  -  La  certificazione  deve essere redatta esclusivamente sul
modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla
premessa,  stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
  E'  fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa
stampata o fotocopiata.
  3.2. - Il modello e' distinto per tipo di ente:
   modello per i comuni;
   modello  per  le  amministrazioni  provinciali  o per le comunita'
montane;
    modello per i consorzi.
  E'  fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella
specifica per il tipo di ente.
  E'   altresi'   fatto  divieto  di  introdurre  modificazioni  alla
modulistica.
   3.2.1. - Modello per i comuni.
  E' composto di cinque pagine e di quattro quadri:
   Quadro  1  o  frontespizio: composto di una sola pagina, con esso,
oltre  ai  dati  generali  dell'ente  (codice,  denominazione, bollo,
ecc.),  si  attesta,  genericamente,  che  il  contenuto  dell'intera
certificazione  corrisponde  realmente  alle  risultanze  degli  atti
amministrativi  e  contabili  dell'ente (il tutto e' indicato in modo
particolareggiato sul modello).
   Quadro  2:  composto  di  due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), e'
destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti
i  dati  dei  servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo
del  tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in
fondo al quadro 2.2.
   Quadro  3:  composto di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre  ad  alcuni  dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio
nettezza  urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei
costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
   Quadro  4:  composto di una sola pagina, e' destinato a contenere,
oltre  ad  alcuni  dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio
acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi
da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
  3.2.2.  -  Modello  per amministrazioni provinciali o per comunita'
montane.
  E' composto di cinque pagine e di quattro quadri:
come al punto 3.2.1.
  3.2.3. - Modello per i consorzi.
  E' composto di sette pagine e di cinque quadri:
   per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1;
   Quadro  5:  composto  di  due  pagine,  e'  destinato  a contenere
l'elenco degli enti consorziati.
(Paragrafo) 4. REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.
  Occorre  premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di
legge richiamate al paragrafo 1 conduce ad individuare, come elementi
costitutivi  della  obbligazione,  la  copertura  di  una percentuale
minima  dei  costi  dei  servizi  per  l'anno 1991 ed il rispetto del
termine  per  la presentazione dei certificati dimostrativi. Il primo
e'  ovviamente connesso al secondo per cui ne discende che, dovendosi
attestare  la  certificazione  al  termine perentorio del 31 dicembre
1991,  salvo  uno  svuotamento  del  suo significato, nessun elemento
posteriore  a  questa  data  potra'  essere considerato utile ai fini
della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.
  Inoltre,  con  la  firma  del  quadro  1 del modello si attesta, in
particolare, che la certificazione e' redatta tenendo presente che:
   gli  accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono
conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;
   gli  accertamenti  e  gli  impegni  discendono da atti formalmente
assunti  e  rappresentano  rispettivamente  reali crediti e debiti di
amministrazione di competenza dell'anno 1991;
   gli  oneri  di  personale,  addetto  a  mansioni  promiscue,  sono
addebitati  a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali
prestazioni rese;
   non  vi  sono  altre partite al di fuori di quelle riportate nella
certificazione stessa.
  4.1.  - La certificazione, come gia' sottolineato al punto 2, deve,
in  ogni caso essere composta da tutte le pagine che costituiscono il
modello  ufficiale  e  deve  essere redatta solo ed esclusivamente su
quest'ultimo.
  4.2.  -  La certificazione deve essere compilata esclusivamente con
l'uso   di  macchine  dattilografiche,  quale  che  sia  il  tipo  di
carattere.
  4.3. - I dati devono essere inseriti negli spazi a ciascuno di loro
riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi.
  4.4.  -  Non  devono  essere  riportate indicazioni manuali o altri
caratteri  non  esplicitamente  richiesti. Non devono essere aggiunte
annotazioni  di qualsiasi tipo ne' ulteriori voci e non devono essere
operate  sostituzioni  del  testo  che  modifichino  l'integrita' del
modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature.
  4.5.  - Elementi essenziali ad ogni pagina della certificazione, da
riportare negli appositi spazi, sono:
   il  codice  dell'ente,  composto  di  dieci  cifre (la prima cifra
identificativa  della  zona geografica, le due cifre successive della
regione,  le  ulteriori  tre  della  provincia  e  le  ultime quattro
identificative  dell'ente)  e  desumibile  dalla  comunicazione delle
spettanze  contributive  del 1991. Per la certificazione dei consorzi
il codice ente verra' riportato dallo stesso Ministero;
  il luogo e la data (composta di sei cifre di cui due per il giorno,
due per il mese e due per l'anno);
   la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del
segretario  e la firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia
prevista  nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo della
firma si apporra' la dizione "non esiste"); il temporaneo impedimento
a   qualsiasi   titolo   non   puo'  assolvere  i  suddetti  soggetti
dall'obbligo   della   firma  (nel  caso  in  cui  l'impedimento  del
ragioniere  sia  di durata rilevante, si provvedera' ad allegare alla
certificazione apposita attestazione esplicativa).
  4.6.  -  Elementi essenziali del frontespizio (quadro 1) di ciascun
tipo  di  certificazione,  in  aggiunta  a  quelli del punto 4.5 e da
apporre negli appositi spazi, sono:
   la denominazione dell'ente;
   il bollo dell'ente.
  4.7.  -  Per ogni tipo di servizio (cioe' sui quadri 2.1, 3 e 4) e'
indispensabile  indicare  l'esistenza e la non esistenza dei relativi
servizi  barrando  una delle apposite caselle, rispettivamente quella
del "SI" oppure quella del "NO".
  4.7.1.  -  Barrando  il riquadro del "SI" relativo all'esistenza di
servizi  occorre  indicare  tutti  i  dati  finanziari,  relativi  ai
servizi,  richiesti  dal  modello,  nonche'  il  tasso  di  copertura
calcolato sulla base dei dati esposti.
  4.7.2.  - Barrando il riquadro del "NO" relativo alla non esistenza
dei   relativi   servizi,  sul  quadro  non  va  apposta  alcun'altra
indicazione  (ne'  zero,  ne' trattini, ne' barrette, ne' le diciture
"negativo"  in mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui
al punto 4.5.
  4.8.  -  Tutti  i  valori  finanziari indicati sulla certificazione
devono  essere  espressi  in migliaia di lire, arrotondando i singoli
importi  per  eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le
500  lire. Di conseguenza tutti i totali sia per riga che per colonna
devono   essere   indicati   tenendo   presenti   gli  arrotondamenti
effettuati,  in modo che vi sia corrispondenza ed in modo da ottenere
corrette quadrature.
  4.9.  -  Per  ogni  singolo  tipo  di  servizio  esistente  occorre
indicare,  oltre  ai  relativi  dati  finanziari,  il codice "tipo di
gestione" che va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare.
Si  sottolinea come vi sia corrispondenza biunivoca tra l'indicazione
dei dati finanziari e l'indicazione del codice predetto cosi' come vi
e'   corrispondenza  biunivoca  tra  entrambe  queste  indicazioni  e
l'indicazione dell'esistenza di servizi. Si precisa che anche lo zero
e'  un  valore  finanziario per cui nel caso di servizi che non danno
luogo  ad  alcun  movimento  finanziario,  occorre  indicare, solo ed
esclusivamente  per  questi servizi, in corrispondenza al codice tipo
di gestione, lo zero nella colonna E - totale, allegando nel contempo
alla certificazione apposita attestazione in tal senso.
  4.9.1. - Nel caso in cui i servizi sono gestiti con una delle forme
consortili  di  cui  ai  codici 4, 7 e 8 del precitato allegato 2, e'
necessario  che  ciascun  ente indichi l'esistenza del servizio ed il
codice  tipo  di  gestione,  indicando  tra i dati finanziari solo la
propria  quota di pertinenza tanto per i costi di gestione che per le
entrate,  in  quanto  i  dati  complessivi  di  gestione del servizio
saranno  forniti  dal  consorzio  sull'apposito  modello.  Sovviene a
questo punto fare alcune precisazioni:
   se  un  comune ha un servizio (ad es.: il servizio acquedotto) con
gestione  consortile  ed  e'  ente  capo  consorzio  (codice  tipo di
gestione  7)  e'  tenuto  alla  presentazione della certificazione in
quanto ente comunale (indicando l'esistenza del servizio ed il codice
tipo  di  gestione  7)  ed  altresi'  alla  presentazione di un'altra
certificazione  in  quanto  consorzio,  contenente  i dati relativi a
tutti gli enti consorziati;
   allo  stesso  modo  se  trattasi di ente consorziato (codice 8) il
comune presentera' la certificazione con l'indicazione dell'esistenza
del  servizio  e  del  codice tipo di gestione 8 ed il consorzio, dal
canto  suo,  presentera' apposita certificazione relativa a tutti gli
enti consorziati.
  4.9.2.  -  Nel  caso  in  cui per la gestione di un servizio l'ente
ricorre   alla   forma   dell'appalto  ad  impresa  privata,  occorre
sottolineare  come l'ente appalti la semplice esecuzione del servizio
per  proprio  conto,  conservando  la  potesta' dispositiva, anche in
materia di tariffe.
  Pertanto, la gestione del servizio e' assimilabile a quella diretta
o  in  economia,  con la differenza che l'ente si serve di un'impresa
privata anziche' di personale proprio.
  In  tal caso l'ente e' tenuto ad indicare, sulla certificazione, il
codice  tipo  di  gestione  1  (vedi  allegato  2)  e ad indicarvi in
corrispondenza   i   movimenti  finanziari  derivanti  dalle  proprie
risultanze amministrative e contabili.
  4.9.3. - Nel caso in cui il servizio sia gestito con la forma della
concessione   ad   impresa   privata   (codice  tipo  di  gestione  5
dell'allegato  2) o con la forma della concessione ad impresa ed enti
pubblici  (codice  tipo  di  gestione  6 dell'allegato 2), essendo la
potesta'  tariffaria trasferita in capo al concessionario, l'ente che
redige   la   certificazione   e   che   dalle   proprie   risultanze
amministrative  e  contabili  non rileva alcun movimento finanziario,
puo'  indicare  sulla  certificazione  l'esistenza  del  servizio, il
codice tipo di gestione e lo zero nella voce totale dei costi e delle
entrate.
  L'eccezione  e'  pero'  costituita dal servizio nettezza urbana, in
quanto  la  determinazione  della  tassa  e' per sua natura riservata
all'ente  che  conserva  la  titolarita'  del relativo accertamento e
della riscossione. Cio' comporta necessariamente movimenti finanziari
in   entrata   ed   in  uscita  che  devono  essere  riportati  sulla
certificazione.
  Pertanto,  per  il  servizio nettezza urbana, non puo' configurarsi
l'istituto  della  concessione  ad  impresa  privata,  bensi'  quello
dell'appalto,  per  cui  sulla  certificazione  si dovra' indicare il
codice  tipo  di  gestione  1  (vedi  allegato  2) ed i relativi dati
contabili negli appositi spazi.
  4.10.  - Qualora il personale adibito ai servizi pubblici locali di
che  trattasi  svolga  anche  altre  mansioni,  l'ente  da  cui detto
personale  dipende  dovra'  imputare  al  relativo  costo di gestione
soltanto   l'onere  corrispondente  a  retribuzione  lorda  ed  oneri
riflessi  spettante  a quel personale in proporzione al numero di ore
lavorate  ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi
a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana).
  4.11. - La legge impone l'indicazione tra i costi dell'ammortamento
tecnico,  con  le  modalita'  previste.  Lascia  liberi  gli  enti di
aggiungere anche l'ammortamento finanziario.
  4.12.  -  Per tutti i servizi il termine accertamento e' riferito a
formale   atto   di   gestione   che   ha   evidenziato   il  credito
dell'amministrazione,  il  creditore  e  l'importo ed e' attestato da
documentazione ufficiale acquisita agli atti.
  4.13.  -  La percentuale di copertura deve essere indicata comunque
con due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi per eccesso o
per difetto sui millesimi (cioe' sulla terza cifra decimale).
  Esempi:
   36 % va indicato come 36,00%
   49,995% va indicato come 49,99%
   70,012% va indicato come 70,01%
   83,516% va indicato come 83,52%
   56,068% va indicato come 56,07%
(Paragrafo)  5.  ERRORI  RILEVATI  SULLE  CERTIFICAZIONI  DEGLI  ANNI
PRECEDENTI.
  Si  fa  presente  che le procedure di controllo e di elaborazione a
mezzo  del  lettore  ottico  delle  certificazioni dimostrative della
copertura  dei  costi  di  taluni servizi per l'anno 1990, sono state
appesantite  in  modo eccessivo dal rilevante numero di irregolarita'
riscontrate  sulle  certificazioni  stesse.  Le  irregolarita' hanno,
infatti,  inficiato  le procedure gia' predisposte al punto che si e'
dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici.
  Pertanto,   al  fine  di  evitarne  il  ripetersi  si  elencano  le
irregolarita' maggiormente riscontrate:
   mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;
   apposizione  di legende complementari alla barratura dell'apposita
casella relativa alla non esistenza del servizio;
   indicazione   manuale   o  errata  del  codice  o  spaziatura  dei
componenti o mancata indicazione dello stesso;
   mancata  indicazione del luogo e/o della data su tutte o su alcune
pagine della certificazione;
   mancata  indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza
ai dati indicati e viceversa;
   mancata  apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine della
certificazione;
   indicazione  sulla certificazione di valori finanziari espressi in
lire anziche' in migliaia;
   mancata   indicazione   di   totali   di  riga  o  di  colonna  in
corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa;
   errori  di  calcolo  nelle  somme  da  effettuarsi  per riga e per
colonna;
   erroneo calcolo del tasso di copertura dal costo dei servizi;
   mancata indicazione del tasso di copertura;
   errori  dattilografici  nella  redazione  della certificazione che
inficiano la validita' dei valori indicati;
   correzioni con sbiancante o con indicazioni manuali;
   correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;
   apposizione di barre o trattini o zeri in quei campi in cui l'ente
ha valori finanziari nulli;
   aggiunta di campi non previsti o di annotazioni.
(Paragrafo) 6. CONSEGUENZE DELLE INADEMPIENZE E DELLE IRREGOLARITA'.
  Costituiscono  presupposto  inappellabile, secondo il dettato della
legge,   per   l'irrogazione   della   sanzione,  ad  amministrazioni
provinciali  e  comuni,  le  seguenti situazioni, tanto singolarmente
considerate quanto cumulate ad altre:
    a)   il   mancato  raggiungimento  della  percentuale  minima  di
copertura  dei  costi  di uno o piu' servizi (per i servizi a domanda
individuale,  come  e'  evidenziato dalla certificazione, il tasso e'
calcolato cumulativamente per tutti i servizi);
    b)   la   mancata  presentazione,  per  qualsiasi  motivo,  della
certificazione;
    c) la presentazione di una certificazione incompleta, composta di
un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale;
    d)   la  presentazione  della  certificazione  oltre  il  termine
perentorio del 31 marzo 1992;
    e) la presentazione della certificazione su di un modello che non
sia quello ufficiale.
  Per   quanto  riguarda  il  punto  a)  si  precisa  che  la  omessa
indicazione  degli  "Accertamenti", contestuale all'indicazione degli
"Impegni", comporta un tasso di copertura pari a zero.
  Per  il  punto  b)  si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano
tutte  quelle certificazioni sulle quali mancano una o piu' firme dei
soggetti a cio' tenuti.
  In  quanto  al  punto c), esso discende dalla considerazione che la
certificazione  e'  unica  e, pertanto, va redatta e presentata nella
sua interezza.
  Occorre, infine, sottolineare che le certificazioni redatte in modo
difforme  dalle  istruzioni  specificate  al  (Paragrafo) 4 o che, in
sostanza  presentino  una  o  alcune  delle irregolarita' elencate al
(Paragrafo)  5 saranno, da questo Ministero, rimesse agli enti per le
correzioni,   con   l'assegnazione   di   un  breve  termine  per  la
ripresentazione,  scaduto  il  quale  gli  enti  saranno  considerati
inadempienti e sanzionabili con la motivazione di cui al punto b).
(Paragrafo) 7. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.
  Le  certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare
-  improrogabilmente  entro  il  piu' volte richiamato termine del 31
marzo   1992   alle   prefetture   competenti   per   territorio,  ai
commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
per  gli  enti  delle  rispettive  province  ed alla presidenza della
giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.
  Sono  valide,  oltre  alle consegne manuali a mezzo corriere, anche
quelle  postali  comprovate dalla data della raccomandata postale con
avviso di ricevimento.
  Ai  fini  del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo
caso,   il   bollo-datario  apposto  sulla  lettera  di  trasmissione
dell'ente  dagli  uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario
apposto   dall'ufficio  postale  (entrambi  anteriori  o  al  massimo
contestuali alla data del 31 marzo 1992).
(Paragrafo)  8.  ADEMPIMENTI  DELLE PREFETTURE, DEI COMMISSARIATI DEL
GOVERNO  E  DELLA  PRESIDENZA  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  DELLA  VALLE
D'AOSTA.
  8.1.  -  Tutte  le prefetture e gli altri uffici sopraindicati sono
invitati  a  voler  provvedere  agli  adempimenti  di cui ai seguenti
punti.
  8.1.1.   -  Fornire  assicurazione  di  adempimento  alla  presente
circolare, non appena in possesso, comunicando nel contempo il numero
di  stampati  ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione
per tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno.
  8.1.2. - Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile
1992    al    Ministero    dell'interno    -    Direzione    generale
dell'Amministrazione  civile  - Direzione centrale per la finanza lo-
cale   e  per  i  servizi  finanziari,  una  situazione  dalla  quale
risultino, distinti per tipo di ente:
    a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;
    b) il numero delle certificazioni complete acquisite entro il
prescritto termine del 31 marzo 1992;
    c)  il  numero  delle  certificazioni complete acquisite oltre il
termine  prescritto (la somma del punto b) e del punto c) deve essere
uguale a quella del punto a));
    d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il
numero  degli  enti  presenti nella provincia ed il numero degli enti
che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto a)).
  Con  l'occasione  si  prega  di  voler  specificare  se  il  comune
capoluogo e l'amministrazione provinciale abbiano adempiuto.
  8.1.3.  -  Effettuare  il controllo sulle certificazioni secondo le
indicazioni  riportate nell'allegato 1 alla presente circolare con la
maggiore  precisione  possibile,  considerato  che i documenti devono
essere assoggettati a lettura ottica.
  8.1.4.  -  Invitare  le  amministrazioni  locali, ove necessario, a
provvedere   alla  rettifica  delle  certificazioni  erronee,  previa
sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.
  8.1.5.   -   Trattenere   ai   propri   atti   un  esemplare  delle
certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli
elementi  necessari  ad  accertare  l'adempimento  entro  il  termine
prescritto.  Particolare  attenzione deve essere riservata alle buste
su  cui  e'  apposto  il  bollo-datario  di  accettazione agli uffici
postali, in relazione al (Paragrafo) 7.
  8.1.6.  -  Inviare  l'originale  delle  certificazioni al Ministero
dell'interno  -  Direzione  generale  dell'Amministrazione  civile  -
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari -
Via Cesare Balbo n. 39, piano III.
  Le  certificazioni  devono essere accompagnate tassativamente e per
ciascun  tipo  di  ente dai tre elenchi - in duplice copia - allegati
alla  presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di
attestazione.  Si  sottolinea  che  nei  confronti di amministrazioni
provinciali  e  comuni  inseriti  negli  elenchi,  modelli  "B" e "C"
dell'allegato  3,  si  provvedera' direttamente all'irrogazione della
sanzione  prevista dalla normativa di cui alla premessa, per i motivi
di  cui  al  (Paragrafo)  6,  lettere  b),  c)  e  d), della presente
circolare.
  La  trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1992,
possibilmente a mezzo di corriere speciale.
  8.2.  -  Adempimenti  a  carico  della giunta regionale della Valle
d'Aosta,  del  commissariato  del Governo nella provincia autonoma di
Bolzano  e delle seguenti prefetture: Asti - Mantova - Pavia - Padova
- Treviso - Udine - Genova - Bologna - Parma - Firenze - Pisa - Terni
-  Ancona - Rieti - L'Aquila - Campobasso - Benevento - Bari - Matera
- Reggio Calabria - Palermo - Catania - Cagliari.
  8.2.1.  -  Considerato  che  nella trasmissione dalle prefetture al
Ministero   dell'Interno  delle  certificazioni  si  sono  verificati
disguidi e ritardi, tali da comportare un notevole aggravio di lavoro
nella  memorizzazione  e  nel  controllo delle certificazioni e nella
conseguente  applicazione  della  sanzione  prevista  dalla precitata
normativa,  questo  Ministero  ha  provveduto a dotarsi di un sistema
informatico  tale da consentire la trasmissione delle certificazioni,
da  parte delle prefetture, a mezzo telefax, con acquisizione diretta
al  disco  ottico e conseguente lettura automatica, assicurando cosi'
rapidita'  e  certezza  di  acquisizione ed immediato controllo delle
stesse per l'adozione dei relativi provvedimenti.
  Tale  metodo  di acquisizione dei certificati costituisce, infatti,
innovazione  tecnologica negli adempimenti della finanza locale ed e'
in  fase  di  sperimentazione. Si rende, pertanto, necessario provare
l'effettiva  validita' del sistema servendosi del supporto di codeste
prefetture.
  Si   impartiscono  di  seguito  le  istruzioni  necessarie  a  tale
sperimentazione.
  Occorre,  comunque,  ribadire che il predetto esperimento non esime
le prefetture dagli adempimenti previsti al precedente punto 8.1.6.
  8.2.2.  - Devono essere trasmesse a mezzo telefax le certificazioni
oggetto   della   presente   circolare  prodotte  da  amministrazioni
provinciali,  comuni,  comunita'  montane  e consorzi aventi sede nel
proprio   ambito   territoriale.   Le  certificazioni  devono  essere
accompagnate da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3.
  Si  prega  di  astenersi,  nel  modo  piu' assoluto, da trasmettere
documenti  diversi  dal  modello  ufficiale  a  lettura  ottica delle
certificazioni.
  8.2.3.  - Le trasmissioni devono essere effettuate utilizzando solo
ed   esclusivamente  i  seguenti  numeri  telefonici:  06/46677947  -
06/46677950.  L'inizio  deve  avvenire  a partire dal giorno 1 aprile
1992  e  non oltre il giorno 30 aprile 1992 nel rispetto dei seguenti
orari di trasmissione, invalicabili:
   dal  lunedi'  al  venerdi': dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore
14,30 alle ore 18,30;
   il sabato: dalle ore 9 alle ore 12,30.
                                              p. Il Ministro: MALPICA