IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 24 luglio, 18 agosto e 17 novembre 1989 presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere in data 30 ottobre e 23 novembre 1989, 23 febbraio e 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio unico, tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000; 10) condizioni di applicazione per assicurati di sesso femminile da utilizzare per contratti emessi in tariffe 55-BC3 - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, e 55-BR3 - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza; 11) tariffa n. 55-BR 3% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus); 12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11); 13) tariffa n. 55-BC 3% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 11); 14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13); 15) condizioni speciali di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista emessi in tariffa 55-BC 3%, allorquando il premo annuo corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000; 16) condizioni di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista emessi in tariffa 55-BR 3%, allorquando il premo annuo corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000. Le tariffe di cui ai precedenti punti 11) e 13) risultano sostitutive delle analoghe approvate rispettivamente, con decreti ministeriali del 31 luglio 1981 e del 19 ottobre 1984.