IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 24 luglio, 18 agosto e  17  novembre  1989
presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,
intese  ad  ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla
vita e di condizioni di polizza, in sostituzione  delle  analoghe  in
vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere in data 30 ottobre e 23 novembre 1989, 23 febbraio
e  29  maggio  1990  con  le  quali l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  in  sostituzione  delle  analoghe in vigore,
presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante -  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli  stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio  unico,  tasso  tecnico
0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)  condizioni  di applicazione per assicurati di sesso femminile
da utilizzare per contratti emessi in tariffe 55-BC3 -  assicurazione
mista  a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di
morte o in caso di vita alla scadenza, e 55-BR3 - assicurazione mista
a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive  in  caso  di
morte o in caso di vita alla scadenza;
   11)  tariffa  n.  55-BR  3%  -  assicurazione mista a premio annuo
rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso
di vita alla scadenza (terminal bonus);
   12)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11);
   13)  tariffa  n.  55-BC  3%  -  assicurazione mista a premio annuo
costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o  in  caso  di
vita alla scadenza (terminal bonus).  I tassi di premio adottati sono
gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 11);
   14)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 13);
   15)  condizioni  speciali  di  polizza, regolanti la riduzione del
tasso di premio da applicare a contratti di  assicurazione  in  forma
mista  emessi  in  tariffa  55-BC  3%,  allorquando  il  premo  annuo
corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;
   16) condizioni di polizza, regolanti la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a  contratti  di  assicurazione in forma mista
emessi in tariffa 55-BR 3%, allorquando il  premo  annuo  corrisposto
ecceda l'importo di L. 700.000.
  Le  tariffe  di  cui  ai  precedenti  punti  11)  e  13)  risultano
sostitutive delle analoghe  approvate  rispettivamente,  con  decreti
ministeriali del 31 luglio 1981 e del 19 ottobre 1984.