IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste le domande in data 22 maggio, 28 agosto  e  17  ottobre  1989
presentate  dalla rappresentanza generale per l'Italia della societa'
Vita - Compagnia di  assicurazione  sulla  vita  S.A.,  con  sede  il
Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione
sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle
analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere  n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924311 del 23
novembre  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,
presentate  dalla rappresentanza generale per l'Italia della societa'
Vita - Compagnia di  assicurazione  sulla  vita  S.A.,  con  sede  in
Milano:
    1)  tariffe  di  assicurazione  mista  a  premio  annuo  costante
(tariffa a tasso tecnico 4%);
    2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 1);
    3) tariffe di assicurazione mista  a  premio  annuo  rivalutabile
(tariffa  a  tasso  tecnico  4%). I tassi di premio adottati sono gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
    4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
    5)  tariffe  di  assicurazione  mista  a  premio  annuo  costante
(tariffa a tasso tecnico 0% e 3%);
    6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 5);
    7) tariffe di assicurazione mista  a  premio  annuo  rivalutabile
(tariffa  a  tasso  tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);
    8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 7);
    9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso
tecnico 0%, 3% e 4%);
   10)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 9);
   11)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 1) e 5)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 1.000.000;
   12)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto 3) e 7)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 700.000;
   13)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto 9) allorquando il premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000.
  Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti
punti  5),  6), 7) e 8) e quelle di cui ai precedenti punti 9) e 10),
quest'ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0%  e  3%,  potranno
essere   utilizzate,  esclusivamente  per  l'emissione  di  contratti
assunti in coassicurazione.