IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  i  provvedimenti  con  i  quali  sono  state  registrate  le
specialita'  medicinali  a  base  di gangliosidi nelle preparazioni e
confezioni di cui agli elenchi allegati al presente decreto;
  Ritenuto necessario, in accoglimento degli indirizzi  espressi  dal
Consiglio superiore di sanita':
   assoggettare  dette specialita' a prescrizione "con ricetta medica
da rinnovare volta per volta";
   sottoporre  le  specialita'  stesse,  per   quanto   riguarda   la
prescrizione  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale,  alle
disposizioni previste dalla norma di cui al primo comma  dell'art.  5
del  decreto  ministeriale 7 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del
23 marzo 1985);
   aggiornare i relativi stampati con ulteriori avvertenze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La vendita delle specialita' medicinali a base  di  gangliosidi  di
cui  all'elenco A e' subordinata a presentazione di ricetta medica da
rinnovare volta per volta.