IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti i provvedimenti con i quali sono state registrate le specialita' medicinali a base di gangliosidi nelle preparazioni e confezioni di cui agli elenchi allegati al presente decreto; Ritenuto necessario, in accoglimento degli indirizzi espressi dal Consiglio superiore di sanita': assoggettare dette specialita' a prescrizione "con ricetta medica da rinnovare volta per volta"; sottoporre le specialita' stesse, per quanto riguarda la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle disposizioni previste dalla norma di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985); aggiornare i relativi stampati con ulteriori avvertenze; Decreta: Art. 1. La vendita delle specialita' medicinali a base di gangliosidi di cui all'elenco A e' subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta.