IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto 15 luglio 1991, con il quale, fra l'altro, e' stata consentita la vendita al pubblico nelle farmacie della specialita' medicinale "Retrovir", registrata a nome della societa' The Wellcome Fundation Ltd di Londra, rappresentata in Italia dalla Wellcome Italia S.p.a., di Pomezia; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 della legge predetta, che contengono norme dirette a tutelare la riservatezza delle persone infette da HIV; Ritenuto opportuno assicurare, alla luce dei principi ispiratori della citata legge, l'anonimato dei destinatari delle prescrizioni della specialita' medicinale "Retrovir", indicata nei casi di infezione da HIV; Ritenuto, altresi', opportuno approvare un nuovo elenco delle strutture pubbliche autorizzate a prescrivere la specialita' medicinale "Retrovir", in sostituzione di quello allegato al citato decreto 15 luglio 1991, e prevedere le modalita' per gli aggiornamenti del predetto elenco; Decreta: Art. 1. 1. Ferme restando le precedenti modalita' di impiego e distribuzione ospedaliera del farmaco, la specialita' medicinale "Retrovir", in confezioni da 100 capsule da 100 mg - codice n. 026697019 e 40 capsule da 250 mg - codice n. 026697021, puo' essere venduta al pubblico nelle farmacie solo su prescrizione delle strutture pubbliche riportate nell'elenco accluso al presente decreto, che sostituisce quello allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1991, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1991. 2. La prescrizione in regime di Servizio sanitario nazionale deve essere fatta utilizzando il ricettario in vigore; sulla ricetta, a richiesta dell'interessato, potranno essere indicate le sole iniziali del cognome e nome dell'assistito, fatte salve le restanti formalita' di compilazione della ricetta stessa.