IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto 15 luglio 1991, con il quale, fra l'altro,
e'  stata  consentita  la  vendita  al  pubblico nelle farmacie della
specialita' medicinale "Retrovir", registrata a nome  della  societa'
The  Wellcome  Fundation Ltd di Londra, rappresentata in Italia dalla
Wellcome Italia S.p.a., di Pomezia;
  Vista la  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  recante  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 della legge predetta, che
contengono  norme  dirette  a  tutelare la riservatezza delle persone
infette da HIV;
  Ritenuto opportuno assicurare, alla luce  dei  principi  ispiratori
della  citata  legge,  l'anonimato dei destinatari delle prescrizioni
della  specialita'  medicinale  "Retrovir",  indicata  nei  casi   di
infezione da HIV;
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  approvare  un  nuovo  elenco delle
strutture  pubbliche  autorizzate  a   prescrivere   la   specialita'
medicinale  "Retrovir",  in sostituzione di quello allegato al citato
decreto  15  luglio  1991,  e  prevedere   le   modalita'   per   gli
aggiornamenti del predetto elenco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Ferme   restando   le   precedenti   modalita'  di  impiego  e
distribuzione ospedaliera  del  farmaco,  la  specialita'  medicinale
"Retrovir",  in  confezioni  da  100  capsule  da  100 mg - codice n.
026697019 e 40 capsule da 250 mg - codice n. 026697021,  puo'  essere
venduta  al  pubblico  nelle  farmacie  solo  su  prescrizione  delle
strutture  pubbliche  riportate  nell'elenco  accluso   al   presente
decreto,  che  sostituisce quello allegato al decreto ministeriale 15
luglio 1991, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  31
luglio 1991.
  2.  La  prescrizione in regime di Servizio sanitario nazionale deve
essere fatta utilizzando il ricettario in vigore;  sulla  ricetta,  a
richiesta dell'interessato, potranno essere indicate le sole iniziali
del cognome e nome dell'assistito, fatte salve le restanti formalita'
di compilazione della ricetta stessa.