IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 9 giugno 1964, n.  615,  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto   il   decreto  ministeriale  4  giugno  1968,  e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  236  del   16
settembre 1968;
  Vista  la  nota  n.  III/1-9/889  del 28 febbraio 1991 e la nota n.
III/1-9/1867 del 24 maggio 1991 con le quali l'assessore alla sanita'
della regione Marche chiede il riconoscimento di  territorio  indenne
da brucellosi ovina e caprina della regione medesima;
  Considerato  che  il  tasso  di infezione brucellare rilevato negli
allevamenti ovini e caprini del territorio sopra citato e'  inferiore
all'uno per cento;
                              Decreta:
  Il  territorio  della  regione  Marche  e'  dichiarato  indenne  da
brucellosi ovina e caprina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO