IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968; Vista la nota n. III/1-9/889 del 28 febbraio 1991 e la nota n. III/1-9/1867 del 24 maggio 1991 con le quali l'assessore alla sanita' della regione Marche chiede il riconoscimento di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina della regione medesima; Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti ovini e caprini del territorio sopra citato e' inferiore all'uno per cento; Decreta: Il territorio della regione Marche e' dichiarato indenne da brucellosi ovina e caprina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 1991 Il Ministro: DE LORENZO