IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 29 aprile, 14 luglio, 4 agosto, 14 settembre e 8 novembre 1989 presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924366 del 24 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%); 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5); 8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7); 9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%); 10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9); 11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000. Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) e quelle di cui ai precedenti punti 9 e 10), quest'ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0% e 3%, potranno essere utilizzate esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione.