IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in  data  29  aprile,  14  luglio, 4 agosto, 14
settembre e 8 novembre 1989 presentate dalla Latina vita -  Compagnia
di  assicurazione  italiana  S.p.a.,  con  sede  in Milano, intese ad
ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita  e  di
condizioni  speciali  di  polizza,  in sostituzione delle analoghe in
vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n.  924366  del  24
novembre  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  in  sostituzione  delle  analoghe in vigore,
presentate dalla Latina vita - Compagnia  di  assicurazione  italiana
S.p.a., con sede in Milano:
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di  premio  adottati  sono  gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 0% e 3%);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di  premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 7);
   9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a  tasso
tecnico 0%, 3% e 4%);
   10)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 9);
   11)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 1) e 5)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 1.000.000;
   12)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 3) e 7)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 700.000;
   13)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto 9) allorquando il premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000.
  Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti
punti  5),  6),  7) e 8) e quelle di cui ai precedenti punti 9 e 10),
quest'ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0%  e  3%,  potranno
essere utilizzate esclusivamente per l'emissione di contratti assunti
in coassicurazione.