A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza; Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; Alle prefetture della Repubblica; Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Ai provveditorati agli studi; Alle corti di appello; Alle direzioni provinciali del Tesoro; Alle ragionerie provinciali dello Stato; e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; Al Ministero della sanita'; Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Alla Corte dei conti - Segretariato generale; Alle delegazioni regionali della Corte dei conti; Ai comitati regionali di controllo; Alla Ragioneria generale dello Stato; Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza; All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza; All'Istituto nazionale della previdenza sociale. PARTE INTRODUTTIVA Nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1991 e' stata pubblicata la legge 8 agosto 1991, n. 274, concernente: "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi". Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte dalla predetta legge che e' soprattutto volta a conseguire una maggiore efficienza nell'erogazione delle prestazioni da parte delle casse pensioni amministrate. Sono previste, peraltro, alcune norme di favore per gli iscritti alle casse medesime, quali ad esempio la concessione della pensione provvisoria al cento per cento, il computo gratuito del servizio militare di leva e la piena equiparazione degli orfani studenti universitari agli orfani minorenni. Con la precedente circolare 3 settembre 1991, n. 8/I.P. (punto 6.5), considerata l'immediata operativita' del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 274/91, si sono forniti i primi esaurienti chiarimenti circa il generale obbligo di iscrizione di tutti i dipendenti degli enti iscritti alle casse. Ora si intendono fornire le opportune istruzioni per rendere di immediata ed effettiva applicazione alcuni articoli della legge in esame onde non disattendere per lungo tempo le legittime aspettative degli iscritti, cui la nuova legge ha conferito ulteriori o piu' ampi diritti. Si ritiene, quindi, opportuno anticipare, con riserva di ulteriori disposizioni, per quanto concerne gli altri argomenti, l'illustrazione e la risoluzione di alcune urgenti e pressanti problematiche, che sono emerse a seguito dell'entrata in vigore della legge indicata in oggetto e che non sono piu' differibili nel tempo. La presente circolare concerne, pertanto, in particolare i seguenti punti: a) trattamento provvisorio di pensione (art. 15); b) computo dei servizi militari di leva (art. 1); c) orfani studenti universitari (art. 17); d) trattamento per inabilita' (art. 13); e) facolta' di iscrizione alle casse pensioni per gli enti parastatali, morali e di diritto pubblico (art. 5, comma 7). 1. TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE (art. 15). L'art. 15 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dispone l'attribuzione del trattamento provvisorio di pensione, a carico delle casse amministrate, nella misura del cento per cento della pensione spettante. Il secondo comma del medesimo articolo consente di valutare, ai fini della misura del predetto acconto, al settanta per cento i periodi assicurativi, ricongiungibili ai sensi della legge n. 29/79, per i quali non sia stato ancora perfezionato il provvedimento di ricongiunzione. Con telegramma di Stato n. 22266 del 18 settembre 1991, in attesa di ulteriori disposizioni, si sono pregati gli uffici competenti di voler comunicare a tutti gli enti interessati che la menzionata normativa trovava immediata applicazione per i trattamenti provvisori di pensione decorrenti dal 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della citata legge n. 274/91. Essendo pervenuti numerosi quesiti circa l'estensione o meno della predetta disposizione anche a coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente al 10 settembre 1991, si e' provveduto a riesaminare con particolare attenzione la normativa vigente in materia nonche' le circolari numeri 597/79, 600/83, 614/87, 618/88 e 620/90 con le quali sono state fornite le necessarie istruzioni per la determinazione del trattamento provvisorio di pensione da parte degli enti datori di lavoro e la loro messa in pagamento da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro. Avendo, peraltro, rilevato che l'art. 15 nulla dispone in merito alla decorrenza dei piu' favorevoli trattamenti provvisori di pensione e non esistendo, pertanto, alcun impedimento giuridico, si ritiene che la disposizione in esame possa essere legittimamente estesa a tutte le partite provvisorie di pensione per le quali non sia ancora pervenuto il decreto definitivo. Sempre nell'intento di favorire i pensionati delle casse amministrate, si ritiene altresi' opportuno rimuovere quella interpretazione statica della normativa in questione, secondo cui l'acconto di pensione liquidato dall'ente, e posto in pagamento dalla competente direzione provinciale del Tesoro, era immodificabile, anche se, per effetto di miglioramenti economici derivanti da legge, da regolamento, da contratto o da altri fatti ed atti giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente ma con effetto retroattivo, la "pensione spettante" sarebbe stata d'importo piu' elevato rispetto a quella prevista al momento della liquidazione del trattamento provvisorio di pensione. Conseguentemente si rende indispensabile accedere ad una interpretazione dinamica (e non piu' statica) del concetto di "pensione spettante", nel senso di consentire agli enti datori di lavoro di poter sostituire i fogli di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione - mod. S.C. 755/3 - allorquando, per effetto di miglioramenti retributivi intervenuti successivamente, la retribuzione annua contributiva (e conseguentemente la pensione spettante) alla data di cessazione dal servizio risulti d'importo piu' elevato rispetto a quella indicata nell'originario mod. 755, a suo tempo inoltrato a questa Direzione generale per il tramite della direzione provinciale del Tesoro. Deve ritenersi pure consentito che gli enti iscritti alle casse possano indicare, laddove spettanti, oltre alla pensione originaria, anche gli ulteriori e maggiori importi pensionistici, con le relative date di decorrenza, derivanti (alle varie scadenze) dai benefici economici che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza. Al riguardo, si richiamano, in particolare l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e gli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 che dispongono la corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione dei regolamenti medesimi, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (cfr. citata circolare n. 8/I.P. - paragrafo 5). In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, al fine di corrispondere alle giuste aspettative dei pensionati degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, non ancora in possesso del decreto definitivo di pensione, gli enti datori di lavoro sono autorizzati ad inoltrare alle competenti direzioni provinciali del Tesoro, in sostituzione del precedente, un nuovo mod. 755/3, debitamente compilato e completo di tutti i dati che di seguito verranno indicati, per consentire alle DD.PP.TT. medesime di porre in pagamento acconti di pensione che tengano conto del piu' favorevole trattamento che spetta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 274/91 nonche' dei benefici economici che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza e che siano intervenuti e/o applicati successivamente al collocamento a riposo del proprio ex-dipendente. A tal fine gli interessati che siano ancora in godimento del trattamento provvisorio di pensione dovranno produrre, a scopo ricognitivo, apposita istanza al proprio ente datore di lavoro che aveva disposto l'acconto di pensione, all'atto della cessazione dal servizio, avendo cura di indicare esattamente i seguenti indispensabili dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, via, numero civico, comune di residenza e codice postale, direzione provinciale del Tesoro che eroga il trattamento provvisorio di pensione, numero di iscrizione e decorrenza dell'acconto di pensione, numero di posizione del fascicolo previdenziale esistente presso la Direzione generale degli istituti di previdenza ed, infine, esplicita dichiarazione, sotto la personale responsabilita', con la quale autocertificano di non aver ancora ricevuto alcun decreto di pensione definitiva da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza. Gli enti, non appena ricevute le predette domande e dopo aver riscontrato l'esattezza dei dati indicati, trasmetteranno, tramite le competenti direzioni provinciali del Tesoro, il mod. 755/3, in duplice esemplare, opportunamente adattato (in attesa dell'invio di un nuovo modello in corso di elaborazione), con l'esplicita annotazione che annulla e sostituisce il precedente originariamente inviato all'atto della cessazione, debitamente compilato con l'indicazione del trattamento provvisorio di pensione, riliquidato in conformita' del citato art. 15 della legge n. 274/91, spettante alla data di cessazione e indicando, ove competano, alle relative date di decorrenza, i maggiori importi pensionistici, derivanti dall'applicazione dei benefici economici contrattuali che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza. Nel contempo, gli enti stessi avranno cura di inoltrare tempestivamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza la documentazione occorrente per la liquidazione della pensione definitiva, unitamente ad un apposito modello 5000/D- bis che al piu' presto verra' trasmesso, con le opportune istruzioni, per il tramite delle prefetture. Le direzioni provinciali del Tesoro porranno in pagamento, con le consuete modalita' le nuove pensioni provvisorie riliquidate (facendo luogo a conguaglio a credito o a debito) e, dopo aver debitamente compilato la parte di loro competenza, invieranno, con la massima urgenza, il mod. 755/3 alla predetta Direzione generale, avvalendosi anche del seguente numero di telefax: 06-5741165. Resta, ovviamente, inteso che l'esistenza di un qualsiasi decreto definitivo esclude la possibilita' di porre in pagamento il trattamento provvisorio riliquidato, anche se di maggiore importo. In considerazione delle nuove istruzioni impartite con la presente circolare che estende a tutti i pensionati le piu' favorevoli disposizioni contenute nell'art. 15 della legge n. 274/91 e che, peraltro, travolge l'interpretazione statica e immodificabile del trattamento provvisorio posto in pagamento, si invitano gli enti datori di lavoro ad astenersi dall'inoltrare alla Direzione generale degli istituti di previdenza le pratiche di pensione relative ai dipendenti cui non siano stati ancora applicati i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali. In tali casi, infatti, per poter liquidare in via definitiva il trattamento di quiescenza spettante, occorre acquisire agli atti l'apposita certificazione attestante le maggiori retribuzioni attribuite, alle varie scadenze, in applicazione dei benefici economici derivanti dai rinnovi contrattuali. Alla luce delle trascorse esperienze in materia, si rende necessario rammentare agli enti datori di lavoro che, nella concessione del trattamento provvisorio di pensione, essi agiscono quali ordinatori primari di spesa assumendosi una diretta responsabilita' in caso di eventuale erogazione di importi non dovuti. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 538/86, infatti, testualmente recita: "Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilita', ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione e' tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo". Peraltro non sembra inutile, in via generale, ribadire che la potesta' certificatoria degli enti in tanto sussiste in quanto si e' in possesso degli atti storici d'ufficio, in conformita' dei quali viene redatta la certificazione. Al riguardo e' necessario, altresi', rammentare il disposto dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 538 secondo cui " .. la competente direzione provinciale del Tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio determinato in base ai servizi risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio, purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge .. La concessione del trattamento provvisorio e' disposta in base ad apposita comunicazione diretta alla competente direzione provinciale del Tesoro, contenente le seguenti indicazioni: importo della pensione annua lorda da corrispondere; numero degli anni di servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio, in base ai quali e' stata determinata la pensione provvisoria da corrispondere; eta' massima di collocamento a riposo in base alla legge, al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; ..altri dati ritenuti necessari". Corre, inoltre, l'obbligo di richiamare l'attenzione degli enti datori di lavoro, a salvaguardia delle loro responsabilita', sui presupposti di legge che consentono l'esercizio della facolta' di ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della legge n. 29/79, in considerazione dei numerosi casi che si sono riscontrati in merito ad inammissibili domande di ricongiunzione che non hanno consentito agli interessati di conseguire il diritto a pensione, con conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte in sede di trattamento provvisorio di pensione. In merito, si fa osservare che l'esercizio della facolta' di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e' connesso alla finalita', espressamente precisata nella legge stessa, di far conseguire al richiedente, attraverso l'accentramento di piu' posizioni contributive presso una sola gestione previdenziale, un unico trattamento pensionistico corrispondente al complessivo periodo di lavoro svolto. Tale principio della pensione unica, ispiratore della suddetta legge n. 29, comporta che la facolta' di ricongiunzione non possa essere esercitata dai lavoratori che siano gia' titolari di pensione diretta I.N.P.S., anche se di invalidita'. Pertanto, eventuali periodi contributivi (che non abbiano concorso alla liquidazione della pensione I.N.P.S.) sono indisponibili, intrasferibili e non possono essere ricongiunti ai sensi della menzionata legge n. 29/79; essi potranno essere invece utilizzati dal medesimo istituto per la rideterminazione della pensione I.N.P.S. in godimento. Gli enti datori di lavoro, infine, accertati con la massima accuratezza i requisiti e le condizioni di legge, che qui di seguito sono ampiamente illustrati, sono autorizzati a valutare al cento per cento, ai fini del diritto e della misura della pensione provvisoria, i periodi di servizio di cui all'art. 1 della legge n. 274/91 in esame, per i quali non sia stato ancora adottato il formale provvedimento di computo. 2. SERVIZI MILITARI (art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274). L'art. 1 della legge n. 274/91, ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni amministrate, ha disposto il computo a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dei periodi di servizio militare di leva, di quelli considerati sostitutivi ed equiparati nonche' del corrispondente servizio di volontariato prestato, non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo, secondo le modalita' di cui alla legge n. 1222/71 e successive modificazioni (legge n. 49/87 e legge n. 288/91). La norma in esame ha effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 (30 gennaio 1987) e stabilisce che il computo previsto avvenga con onere a carico delle predette casse pensioni. Tuttavia, il secondo comma aggiunge che la predetta disposizione non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia' utilizzati o che siano gia' altrimenti utili a pensione in altri ordinamenti previdenziali (per es. Stato, I.N.P.S., ecc.) ovvero nell'ordinamento delle casse pensioni stesse amministrate dalla Direzione generale degli II.PP. (si pensi per esempio all'ipotesi del servizio militare gia' riscattato). Infine, il terzo comma del menzionato art. 1 prescrive esplicitamente che rimangono ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi di cui alla legge n. 523/54, al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, alla legge n. 29/79 ed alla legge n. 45/90. Al riguardo, si ritiene opportuno mettere in evidenza gli aspetti fondamentali della nuova disciplina, onde fornire utili criteri di riferimento per la soluzione delle concrete problematiche che potranno emergere nell'attivita' operativa, con particolare riferimento: a) all'oggetto ed ai destinatari della normativa in esame; b) alla necessita' di manifestare una esplicita volonta' e di produrre congiuntamente una dichiarazione attestante la non utilizzazione in altri fondi del servizio militare; c) alla prevalenza delle diverse normative sulla ricongiunzione rispetto al beneficio dell'art. 1 in esame; d) alla necessita' di adottare un formale provvedimento; e) ai limiti all'efficacia retroattiva della norma ed alla conseguente irripetibilita' delle somme pagate a titolo di onere di riscatto del servizio militare. Per brevita' e semplicita' di esposizione, nel seguito si fara' riferimento soltanto al servizio militare, ma resta inteso che le stesse considerazioni valgono anche per i servizi sostitutivi, equiparati e di volontariato nei Paesi in via di sviluppo. 2.1. Oggetto e destinatari. Secondo il chiaro significato proprio delle parole usate dal legislatore il servizio militare da computare, limitatamente al periodo di effettiva durata, e' soltanto quello di leva; tale beneficio potrebbe essere richiesto soltanto dagli "iscritti", cioe' da coloro che sono in attivita' di servizio, in quanto i dipendenti collocati a riposo, non essendo piu' ricompresi negli elenchi generali dei contributi, perdono la qualita' di "iscritti" ed assumono quella di "pensionati" delle casse amministrate. Tuttavia, per evidenti ragioni di equita', nel silenzio della legge, e' giuridicamente corretto consentire agli interessati ed ai loro superstiti, aventi diritto a pensione, di esercitare il loro diritto entro i piu' favorevoli termini perentori previsti dall'art. 27 della legge n. 610/52, - cosi' come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge n. 274/91 - considerato che tale disposizione concerne non solo "i riscatti" dei servizi militari, ma anche il loro " ..riconoscimento ..". 2.2. Domanda e contestuale dichiarazione. Pertanto, ai sensi del combinato disposto dei citati articoli 1 e 7 della legge n. 274 e 27 della legge 610, posto che la valorizzazione in pensione in nessun caso puo' avvenire d'ufficio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda per il computo del servizio militare di leva, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine predetto, la domanda di computo puo' essere validamente presentata dai superstiti, aventi diritto a pensione, entro novanta giorni dalla data di decesso dell'iscritto o del pensionato. Unitamente o contestualmente alla domanda, l'interessato dovra' produrre una dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata ai sensi della legge n. 15/68, sotto la propria responsabilita' anche penale, con la quale attesti che il periodo di servizio militare di leva, di cui viene chiesto il computo con onere a carico delle casse pensioni, non e' stato gia' utilizzato ne' intende utilizzarlo per l'avvenire, in altri ordinamenti pensionistici (come per es. lo Stato, l'I.N.P.S., ecc.). 2.3. Prevalenza delle diverse normative sulle ricongiunzioni. E' opportuno rilevare che il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che rimangono ferme le norme vigenti sulle ricongiunzioni (legge n. 523/54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, legge n. 29/79 e legge n. 45/90). Pertanto, dovra' porsi particolare attenzione, in presenza di istanze di ricongiunzione in atti, nel verificare che il servizio militare, di cui sia stato chiesto il computo, non sia stato gia' valutato da altri istituti previdenziali ed in particolare dall'I.N.P.S. (mediante richiesta di accreditamento di contributi figurativi) o dallo Stato. Al riguardo, e' utile rammentare che per i dipendenti statali il servizio militare di leva e' computato d'ufficio (e non a domanda) tra i servizi utili a pensione. Pertanto, in nessun caso, un iscritto alle casse pensioni che abbia prestato un servizio statale (dopo quello militare), ricongiungibile ai sensi della legge n. 523/54 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, potra' chiedere il computo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 274/91, del servizio militare di leva ai fini del trattamento di quiescenza erogato dalle casse medesime, in quanto esso o ha formato oggetto del trattamento di quiescenza (conferito dallo Stato nella forma della pensione o dell'indennita' "una tantum") oppure sara' ricongiunto, unitamente agli altri servizi statali, con quello che attualmente presta con iscrizione alle casse pensioni. E', altresi', utile sottolineare che nel caso di domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79, laddove il tabulato I.N.P.S. evidenzi contributi figurativi concernenti il servizio militare, quest'ultimo non potra' formare oggetto di computo, con onere a carico delle casse, ma dovra' essere ricongiunto ai sensi della citata legge n. 29/79, salvo che, ad iniziativa della parte interessata, l'I.N.P.S. non trasmetta, prima dell'adozione del provvedimento di ricongiunzione, un altro tabulato (che annulli e sostituisca il precedente) depurato dei contributi accreditati per il servizio militare che cosi' diventerebbe computabile. 2.4. Adozione di un formale provvedimento. Si ricorda che qualunque procedimento amministrativo (ad iniziativa di parte) deve necessariamente concludersi con un provvedimento idoneo a manifestare all'esterno, con effetti obbligatori nei confronti dei terzi, la volonta' dell'amministrazione. Pertanto, anche nella fattispecie in esame, si rende indispensabile l'adozione di un formale provvedimento di computo (in sede di trattamento di quiescenza puo' essere contenuto nello stesso decreto di conferimento della pensione che, in tal caso, avra' natura di atto amministrativo plurimo). L'adozione del formale provvedimento, pur avente le caratteristiche dell'atto amministrativo paritetico, e' necessaria per molteplici ragioni: innanzitutto costituisce l'unico mezzo per portare a conoscenza dell'interessato l'accoglimento (ovvero, laddove non sussistano i requisiti, il rigetto) della domanda presentata nonche' l'effettivo periodo computato ai fini del trattamento di quiescenza; poi, per consentire all'iscritto di essere in possesso di un atto contro cui eventualmente proporre ricorso. Peraltro, in caso di domanda di riscatto o di ricongiunzione, presentata posteriormente all'istanza di computo del servizio militare di leva, per un corretto e regolare calcolo del relativo contributo, bisogna considerare tra i servizi gia' utili a pensione anche il periodo di servizio militare che e' stato indicato nel provvedimento di computo adottato (o che e' da adottare con precedenza rispetto agli altri provvedimenti). 2.5. Limiti all'efficacia retroattiva e irripetibilita' delle somme pagate. Per esplicita volonta' del legislatore, la nuova disciplina ha efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 958/86. Conseguentemente, le domande prodotte dagli iscritti, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 958, a decorrere dal 30 gennaio 1987, ancorche' sia stato comunicato che il predetto art. 20 non era applicabile e purche' non sia stato adottato alcun provvedimento di riscatto oneroso del servizio militare di leva, devono considerarsi validamente presentate ai fini del computo di cui all'art. 1 della legge n. 274/91. Resta inteso, pero', che dovra' sempre essere richiesta la dichiarazione sostitutiva, descritta al punto 2.2, per accertare la non valutazione di altri ordinamenti previdenziali. Con l'occasione, anche se per mero tuziorismo, non sarebbe inopportuno che l'interessato, nel produrre la suddetta dichiarazione sostitutiva, voglia confermare la domanda a suo tempo prodotta ai sensi del piu' volte citato art. 20. Nel caso, invece, che sia stata presentata un'istanza di riscatto oneroso (sempre che non sia stato adottato alcun provvedimento), senza alcun riferimento all'art. 20 della legge n. 958/86, al fine di evitare ogni dubbio, e' altresi' opportuno invitare gli interessati a far pervenire, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, un'apposita domanda con la quale precisino con riferimento alla precedente istanza di riscatto oneroso, che intendono avvalersi dell'art. 1 della legge n. 274/91. L'effetto retroattivo della norma pone il problema di quali siano i limiti giuridici alla retroattivita' stessa; limiti che vanno individuati analogamente a quanto avviene per le sentenze della Corte costituzionale, alla luce dei principi generali di diritto pacificamente riconosciuti in dottrina ed in giurisprudenza, nella decadenza e nella prescrizione nonche' nei c.d. "rapporti esauriti". La distinzione tra rapporti esauriti e pendenti attiene, per quanto concerne gli atti amministrativi, solo alla possibilita' o meno di poter sottoporre ancora la questione davanti al giudice. L'atto, per il quale siano decorsi i termini perentori di decadenza per l'impugnazione innanzi all'autorita' giudiziaria competente ovvero sia intervenuta sentenza passata in giudicato, e' inoppugnabile e, pertanto, il sottostante rapporto giuridico-amministrativo e' da considerarsi "esaurito" e non piu' "pendente". In altri termini, cio' rende il rapporto giuridico insuscettibile di essere assoggettato alla nuova disciplina; i rapporti esauriti non possono essere incisi dagli effetti retroattivi della norma in esame. E' bene rammentare, altresi', che l'atto di controllo e' atto a se' stante (e non elemento costitutivo del provvedimento soggetto a controllo) e che, peraltro, il controllo successivo non determina l'inizio dell'efficacia dell'atto che diviene efficace e perfetto di per se' una volta emanato. Al riguardo e' da considerare il caso in cui sia stato adottato un provvedimento di riscatto oneroso, regolarmente notificato all'interessato, ma per il quale non sia dovuto alcun versamento (ne' in unica soluzione ne' rateizzato); si pensi all'ipotesi in cui l'interessato abbia rinunziato al riscatto o sia decaduto dalla facolta' di accettazione (e non abbia impugnato nei perentori termini di decadenza l'atto) ovvero che non abbia ancora accettato (ma che non siano ancora decorsi i termini per l'accettazione medesima). Nelle prime due ipotesi, pur essendo il "rapporto esaurito", all'interessato, se non e' cessato dal servizio da piu' di novanta giorni, rimane sempre la facolta' di presentare una nuova domanda di computo del servizio militare di leva, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 274/91, con relativa dichiarazione sostitutiva. Nell'ultima ipotesi il dipendente, sempre che non sia cessato dal servizio da piu' di novanta giorni, potra' rinunziare al riscatto e, nel contempo, produrre domanda di computo e la dichiarazione sostitutiva sopra indicate. Restano, peraltro, esclusi dall'efficacia retroattiva della nuova disciplina tutti quei provvedimenti di riscatto oneroso regolarmente notificati ed accettati, per i quali non sia stato, tempestivamente, presentato ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi degli articoli 71 del regio decreto-legge n. 680/38, 79 della legge n. 176/41, 65 della legge n. 1035/39 e 20 della legge n. 380/55, rispettivamente, per la C.P.D.E.L., per la C.P.I., per la C.P.S. e per la C.P.U.G. La sussistenza o meno del pagamento rateale del contributo di riscatto non ha alcuna influenza ed alcun valore determinante per l'individuazione dell'indicato carattere di "pendenza" del rapporto, cosi' come a nulla rileva la circostanza che il provvedimento non sia stato ancora sottoposto al controllo successivo della Corte dei conti. Tuttavia, al fine di agevolare gli iscritti e temperare gli effetti dei principi sopra enunciati, e' opportuno indicare le facolta' che residuano agli interessati per usufruire, almeno parzialmente, dei benefici della norma stessa, pur in presenza di un "rapporto esaurito". Ed invero gli articoli 25 della legge n. 1646/62, 81 della legge n. 176/41, 67 della legge n. 1035/39 e 22 della legge n. 380/55, rispettivamente per la C.P.D.E.L., per la C.P.I., per la C.P.S. e per la C.P.U.G., consentono all'iscritto che abbia accettato il contributo di riscatto con pagamento rateale di essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione. In tal caso, si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto tra l'importo pagato e il contributo complessivamente dovuto, mentre il restante periodo, non essendo piu' utile a pensione (per la parziale rinuncia intervenuta) sempre che l'interessato non sia cessato dal servizio da piu' di novanta giorni, potra' formare oggetto di apposita nuova domanda di computo con onere a carico delle casse pensioni. Nulla, invece, potranno opporre coloro i quali abbiano gia' interamente pagato il contributo di riscatto del servizio militare di leva (sia in unica soluzione che in forma rateale). A questo punto e' bene rammentare che, in caso di accettazione con modalita' di pagamento rateali, le rate mensili del contributo decorrono dal primo giorno del mese successivo all'accettazione (che peraltro deve avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento) e che dal predetto mese l'ente datore di lavoro deve effettuare le trattenute sullo stipendio da versare alle casse pensioni con le consuete modalita'. Pertanto il pagamento delle rate mensili, ancorche' esse non siano state effettivamente trattenute e versate, e' da considerarsi senza alcun dubbio dovuto a decorrere dal mese successivo all'accettazione del provvedimento di riscatto oneroso del servizio militare di leva. In conclusione, si deve affermare e ribadire che nella materia in questione vale il principio della irripetibilita' degli importi legittimamente pagati ("rectius" dovuti). Come si e' ampiamente illustrato in precedenza, non vi e' alcuna possibilita' di effettuare rimborsi relativamente ai contributi di riscatto del servizio militare di leva allorquando tali somme siano legittimamente dovute, anche se non ancora pagate o versate. Ogni eventuale pretesa in merito dovrebbe essere considerata indebita e temeraria per le suesposte ragioni che, ad ogni buon fine, sinteticamente si riassumono: 1) il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 274/91 non consente l'applicabilita' della norma stessa a quei periodi di servizio militare di leva che siano gia' altrimenti utili a pensione (risultando essi riscattati con le casse pensioni degli II.PP.); 2) i rapporti esauriti costituiscono un limite invalicabile agli effetti retroattivi della norma in esame. 3. ORFANI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 17). L'art. 17, comma 2, della legge n. 274/91 ha equiparato, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', erogato dalle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Con tale disposizione, del tutto identica a quella contenuta nell'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e' stata eliminata, a decorrere dal 10 settembre 1991, la preesistente discriminazione a sfavore delle categorie amministrate. Al riguardo, per esigenze di uniformita' dell'azione amministrativa, e' opportuno richiamare, in particolare, le istruzioni impartite dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP - per l'attuazione della legge n. 391 del 1984, con circolare n. 7 del 31 gennaio 1985, con circolare telegrafica n. 115886 del 21 marzo 1985 e con la nota n. 185253 del 27 gennaio 1986 (indirizzata alla Direzione provinciale del tesoro di Latina e, per conoscenza, alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro). Le considerazioni gia' formulate con le predette istruzioni valgono anche con riferimento all'art. 17, comma 2, in esame, ovviamente per quanto compatibili e con gli adattamenti del caso nonche' con l'esclusione delle indicazioni successivamente fornite a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 25-31 marzo 1988 che non incide sulla normativa propria delle casse pensioni degli istituti di previdenza. Si precisa subito, in via preliminare, che il beneficio in questione non compete per i periodi di frequenza dei corsi di specializzazione post-universitari, anche se gli orfani non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di eta'. Si rammenta, inoltre, la disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 18, comma 1, della legge n. 274 del 1991, in base alla quale le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' debbono sussistere rispettivamente alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere. Il successivo comma 3 dello stesso art. 18 fa obbligo agli interessati di comunicare, tra l'altro, alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione. Poste queste premesse, e' da chiarire che, per quanto concerne le pensioni indirette o di riversibilita' decorrenti dal 10 settembre 1991, il requisito dell'iscrizione all'universita' o ad istituti superiori equiparati deve sussistere al momento del decesso del dante causa ovvero al compimento del ventunesimo anno di eta' degli orfani minori compartecipi o titolari. Invece, per i decessi avvenuti anteriormente al 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 274/91, si prescinde dalle condizioni suddette per gli orfani, gia' titolari o compartecipi, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' prima del 10 settembre 1991, purche' il requisito "de quo" sia sussistente alla stessa data del 10 settembre 1991. Resta inteso che, in tal caso, il beneficio in questione sara' riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 274/91 (10 settembre 1991), non essendone stata prevista la retroattivita' ne' potendosi estendere, in via analogica, la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 366/1988. In definitiva, le possibili fattispecie sono le seguenti: 1) trattamenti di quiescenza indiretti o di riversibilita' decorrenti dal 10 settembre 1991 o successivamente. In tale ipotesi il requisito dell'iscrizione all'universita' deve sussistere al momento del decesso del dante causa ovvero al compimento del ventunesimo anno di eta' degli orfani minori compartecipi o titolari; 2) trattamenti di quiescenza indiretti o di riversibilita' con decorrenza anteriore al 10 settembre 1991; in questo caso bisogna distinguere: a) se gli orfani, titolari o compartecipi, raggiungono il ventunesimo anno di eta' successivamente alla predetta data, la sussistenza del requisito dell'iscrizione all'universita' dovra' essere verificata al momento del compimento dell'eta' medesima; b) se gli orfani, gia' titolari o compartecipi, abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' prima del 10 settembre 1991, il predetto requisito deve sussistere alla stessa data del 10 settembre 1991, dalla quale decorrera' pure il beneficio in questione. Nei confronti degli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al punto a), alla prosecuzione della pensione o della quota di pensione fino al termine del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta', provvedono direttamente le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite. Nell'eventualita' di iscrizioni intestate ad orfani soli che risultino chiuse successivamente al 10 settembre 1991 per il compimento del ventunesimo anno di eta' dei titolari, al ripristino provvederanno altresi' le dette direzioni provinciali, previa riassunzione in carico delle rispettive partite, sia che trattasi di pensioni indirette che di riversibilita'. Nella ipotesi prevista nel punto b), il ripristino della pensione o della quota di pensione verra' disposto, su segnalazione degli interessati e senza provvedimento formale, dalle direzioni medesime, qualora gli orfani siano stati titolari o compartecipi di trattamenti di riversibilita', provvisori o definitivi, concessi dalle direzioni stesse, ovvero gia' compartecipi di pensioni indirette tuttora in pagamento a favore del coniuge superstite o di altri orfani minori compartecipi. Nei confronti invece di orfani soli gia' titolari di pensioni indirette, definitive o provvisorie, al ripristino provvederanno la Direzione generale degli istituti di previdenza o gli enti datori di lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze. Dei provvedimenti come sopra adottati, le direzioni provinciali del tesoro daranno comunicazione alla predetta centrale amministrazione. 4. TRATTAMENTO PER INABILITA' (art. 13). Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha esplicitamente confermato, agli articoli 16 ed 86, la norma gia' contenuta nel previgente contratto del comparto del Servizio sanitario nazionale (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87) che impone all'ente datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, prima di poterne disporre la dispensa per motivi di salute. L'analoga disposizione per il comparto degli enti locali, contenuta nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87, e' stata riconfermata in virtu' della norma finale di rinvio di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90. Tale procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come un vero e proprio obbligo giuridico che costituisce condizione di legittimita' dei collocamenti a riposo per inabilita' relativa alle mansioni esercitate. Nel caso, invece, che il verbale di visita medico-collegiale attesti "la sussistenza della inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi lavoro", l'ente datore di lavoro e' tenuto, senza alcun indugio, a disporre l'immediata dispensa dal servizio per motivi di salute del dipendente non piu' idoneo a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Tutto cio' premesso, il primo comma dell'art. 13 della piu' volte citata legge n. 274/91 ha disposto che le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' (cio' vale sia nel caso di inabilita' relativa alle mansioni sia nel caso di inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro), non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le unita' sanitarie locali, che attesti la sussistenza o meno della condizione di "inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro". Si richiama, pertanto, l'attenzione dei collegi medici ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno di tale ultima condizione, anche nel caso di semplice riconoscimento di inabilita' relativa alle sole mansioni esercitate, avendo cura di riportare nel verbale l'esatta dizione di legge. Il secondo comma dell'art. 13 in esame, contiene inoltre due disposizioni innovative di notevole importanza: a) la prima attribuisce al lavoratore la facolta', ove questi lo richieda, assumendosene l'onere a carico, di integrare il collegio medico con un sanitario di propria fiducia; b) la seconda impone quale membro indefettibile del collegio un medico in rappresentanza della cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto. Le due disposizioni sopra riportate inducono alle seguenti riflessioni. I collegi medici delle unita' sanitarie locali dovrebbero essere considerati imperfetti e non potrebbero legittimamente esprimere i propri giudizi se non venissero integrati dal medico in rappresentanza delle casse pensioni e, ove il lavoratore lo richiedesse, dal medico di fiducia di questi. Ma mentre il lavoratore esercita un diritto eventuale e meramente potestativo, la cassa pensioni invece esercita ed adempie ad un potere-dovere nel nominare il proprio medico rappresentante. Quest'ultima norma si e' resa necessaria per arginare il dilagante fenomeno delle innumerevoli domande di pensione di inabilita' tendenti a conseguire anticipatamente il diritto a pensione e/o percepire l'indennita' integrativa speciale in misura intera. Tuttavia, la giusta tutela e la salvaguardia del delicato equilibrio tecnico-finanziario delle casse pensioni devono essere necessariamente coniugate con l'esigenza del rispetto dei diritti dei lavoratori che non possono essere disattesi per un tempo indeterminato, a causa delle difficolta' organizzative che si sono riscontrate nello stipulare convenzioni e nel conferire gli incarichi di rappresentanza ai medici su tutto il territorio nazionale. Pertanto, fino a quando non si sara' provveduto a comunicare il nominativo del medico in rappresentanza delle casse pensioni, i collegi medici delle unita' sanitarie locali sono autorizzati ad effettuare le visite medico-collegiali e ad esprimere il proprio giudizio medico-legale nella stessa composizione ritenuta valida nell'assetto normativo precedente (tre medici dei quali uno con la qualifica di primario), eventualmente integrato, su richiesta del lavoratore, del medico di fiducia dello stesso. Nel verbale dovra', pero', essere esplicitamente annotato che si e' proceduto ugualmente alla visita medico-collegiale, senza l'integrazione del medico in rappresentanza della cassa pensioni, in quanto la Direzione generale degli istituti di previdenza non ha ancora provveduto a comunicare il nominativo del proprio medico di fiducia. 5. FACOLTA' DI ISCRIZIONE ALLE CASSE PENSIONI PER GLI ENTI PARASTATALI, GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ENTI MORALI. L'art. 5, comma 7, della legge n. 274/91 ha previsto per gli enti sopra citati la facolta' di iscrivere il personale dipendente alle casse pensioni degli istituti di previdenza, con le modalita' di cui all'art. 39 della legge n. 379/55. All'uopo, si precisa, innanzitutto, che il combinato disposto dei richiamati articoli 5 e 39 concerne la facolta' di iscrivere alle predette casse le rispettive categorie di tutto il personale dipendente e non puo', quindi, essere limitata soltanto ad una parte di esso. Per l'esercizio di tale facolta' gli enti dovranno adottare, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della legge n. 274/91 (e cioe' entro il 26 febbraio 1992) apposita deliberazione di massima che stabilisca la iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data del decreto di approvazione della deliberazione stessa e per il personale in servizio alla predetta data, l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla medesima data del citato decreto di approvazione della deliberazione di massima. La deliberazione di massima di cui sopra dovra', infatti, essere approvata con decreto del Ministro (o del competente organo regionale) che esercita il controllo sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli enti, successivamente, trasmetteranno alla Direzione generale degli II.PP. la deliberazione suddetta, a pena di decadenza entro tre mesi dalla data del suddetto decreto di approvazione, unitamente all'elenco nominativo del personale in servizio a tale data. Si sottolinea l'assoluta necessita' di rispettare tutti i termini prescritti che hanno carattere perentorio. Per i dipendenti che verranno assunti dalla data del decreto di approvazione della deliberazione di massima, sussistera' l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni dalla assunzione stessa, senza bisogno di ulteriori adempimenti da parte del personale interessato. Viceversa, i dipendenti gia' in servizio alla data del succitato decreto di approvazione potranno richiedere, con apposita istanza prodotta (come sopra specificato) entro il termine perentorio di cinque anni dalla predetta data, l'autorizzazione per l'iscrizione facoltativa alle casse pensioni di categoria, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. I servizi anteriori alla data di iscrizione alle casse pensioni, resi alle dipendenze degli enti dal personale che sara' facoltativamente iscritto, potranno essere ammessi integralmente a riscatto - previa domanda nei termini di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 274/91 - con le modalita' indicate nell'art. 22 della legge n. 315 del 1967 detraendo dall'onere a carico degli interessati l'importo della contribuzione INPS che verra' acquisita dalla cassa. In alternativa, rimane impregiudicata la facolta' per il personale "de quo" di chiedere la ricongiunzione dei servizi pregressi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79, ove ne sussistano le condizioni e con l'avvertenza che, in tal caso, la relativa istanza dovra' essere presentata in costanza di rapporto di lavoro e cioe' entro l'ultimo giorno di servizio. Non e' superfluo rammentare che il principio ispiratore della legge n. 29/79 - di far conseguire al richiedente un unico trattamento pensionistico attraverso l'accentramento di piu' posizioni contributive presso una sola gestione previdenziale - comporta che la facolta' di ricongiunzione non possa essere esercitata dai lavoratori che siano titolari di altra pensione diretta, anche se di invalidita'. Si fa presente, infine, la disposizione di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, che stabilisce la irrevocabilita' della iscrizione facoltativa. La presente circolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti per le direzioni provinciali del tesoro, viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Il direttore generale degli istituti di previdenza GRANDE