A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto  alle casse pensioni degli
                                  istituti di previdenza;
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro;
                                  Alle prefetture della Repubblica;
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano;
                                  Ai provveditorati agli studi;
                                  Alle corti di appello;
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro;
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato;
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione pubblica;
                                  Al Ministero della sanita';
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale;
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale;
                                  Alle  delegazioni  regionali  della
                                  Corte dei conti;
                                  Ai comitati regionali di controllo;
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato;
                                  Alla Ragioneria centrale presso gli
                                  istituti di previdenza;
                                  All'ufficio   di   riscontro  della
                                  Corte dei conti presso gli istituti
                                  di previdenza;
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale.
                         PARTE INTRODUTTIVA
  Nel  supplemento  ordinario  n.  52 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 199 del 26 agosto 1991 e' stata pubblicata la  legge  8
agosto  1991,  n. 274, concernente: "Acceleramento delle procedure di
liquidazione delle pensioni  e  delle  ricongiunzioni,  modifiche  ed
integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di
previdenza,  riordinamento  strutturale  e funzionale della Direzione
generale degli istituti stessi".
  Numerose  ed  importanti  sono  le  innovazioni  introdotte   dalla
predetta  legge  che  e'  soprattutto volta a conseguire una maggiore
efficienza nell'erogazione delle prestazioni  da  parte  delle  casse
pensioni amministrate.
  Sono  previste,  peraltro,  alcune norme di favore per gli iscritti
alle casse medesime, quali ad esempio la concessione  della  pensione
provvisoria  al  cento  per  cento,  il computo gratuito del servizio
militare di leva e  la  piena  equiparazione  degli  orfani  studenti
universitari agli orfani minorenni.
  Con  la  precedente  circolare  3  settembre 1991, n. 8/I.P. (punto
6.5), considerata l'immediata operativita' del comma  2  dell'art.  4
della legge n. 274/91, si sono forniti i primi esaurienti chiarimenti
circa  il  generale obbligo di iscrizione di tutti i dipendenti degli
enti iscritti alle casse.
  Ora si intendono fornire le opportune  istruzioni  per  rendere  di
immediata  ed  effettiva  applicazione alcuni articoli della legge in
esame onde non disattendere per lungo tempo le legittime  aspettative
degli iscritti, cui la nuova legge ha conferito ulteriori o piu' ampi
diritti.
  Si  ritiene, quindi, opportuno anticipare, con riserva di ulteriori
disposizioni,   per   quanto   concerne    gli    altri    argomenti,
l'illustrazione  e  la  risoluzione  di  alcune  urgenti  e pressanti
problematiche, che sono emerse a seguito dell'entrata in vigore della
legge indicata in oggetto e che non sono piu' differibili nel tempo.
  La presente circolare concerne, pertanto, in particolare i seguenti
punti:
    a) trattamento provvisorio di pensione (art. 15);
    b) computo dei servizi militari di leva (art. 1);
    c) orfani studenti universitari (art. 17);
    d) trattamento per inabilita' (art. 13);
    e) facolta' di  iscrizione  alle  casse  pensioni  per  gli  enti
parastatali, morali e di diritto pubblico (art. 5, comma 7).
1. TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE (art. 15).
  L'art. 15 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dispone l'attribuzione
del  trattamento  provvisorio  di  pensione,  a  carico  delle  casse
amministrate,  nella  misura  del  cento  per  cento  della  pensione
spettante.  Il  secondo  comma  del  medesimo  articolo  consente  di
valutare, ai fini della misura del predetto acconto, al settanta  per
cento i periodi assicurativi, ricongiungibili ai sensi della legge n.
29/79, per i quali non sia stato ancora perfezionato il provvedimento
di ricongiunzione.
  Con  telegramma  di Stato n. 22266 del 18 settembre 1991, in attesa
di ulteriori disposizioni, si sono pregati gli uffici  competenti  di
voler  comunicare  a  tutti  gli  enti  interessati che la menzionata
normativa trovava immediata applicazione per i trattamenti provvisori
di pensione decorrenti dal 10 settembre  1991,  data  di  entrata  in
vigore della citata legge n. 274/91.
  Essendo  pervenuti numerosi quesiti circa l'estensione o meno della
predetta disposizione anche a  coloro  che  sono  stati  collocati  a
riposo  anteriormente  al  10  settembre  1991,  si  e'  provveduto a
riesaminare  con  particolare  attenzione  la  normativa  vigente  in
materia  nonche' le circolari numeri 597/79, 600/83, 614/87, 618/88 e
620/90 con le quali sono state fornite le necessarie  istruzioni  per
la  determinazione  del  trattamento provvisorio di pensione da parte
degli enti datori di lavoro e la loro messa  in  pagamento  da  parte
delle competenti direzioni provinciali del Tesoro.
  Avendo,  peraltro,  rilevato  che l'art. 15 nulla dispone in merito
alla  decorrenza  dei  piu'  favorevoli  trattamenti  provvisori   di
pensione  e  non esistendo, pertanto, alcun impedimento giuridico, si
ritiene che la disposizione  in  esame  possa  essere  legittimamente
estesa  a  tutte  le partite provvisorie di pensione per le quali non
sia ancora pervenuto il decreto definitivo.
  Sempre   nell'intento   di   favorire   i  pensionati  delle  casse
amministrate,  si  ritiene  altresi'   opportuno   rimuovere   quella
interpretazione  statica  della  normativa  in questione, secondo cui
l'acconto di pensione liquidato dall'ente, e posto in pagamento dalla
competente direzione  provinciale  del  Tesoro,  era  immodificabile,
anche  se, per effetto di miglioramenti economici derivanti da legge,
da regolamento, da contratto o da altri fatti ed atti  giuridicamente
rilevanti, intervenuti successivamente ma con effetto retroattivo, la
"pensione  spettante" sarebbe stata d'importo piu' elevato rispetto a
quella  prevista  al  momento  della  liquidazione  del   trattamento
provvisorio di pensione.
  Conseguentemente   si   rende   indispensabile   accedere   ad  una
interpretazione  dinamica  (e  non  piu'  statica)  del  concetto  di
"pensione  spettante",  nel  senso  di consentire agli enti datori di
lavoro di poter sostituire i fogli di  liquidazione  del  trattamento
provvisorio  di pensione - mod. S.C. 755/3 - allorquando, per effetto
di  miglioramenti   retributivi   intervenuti   successivamente,   la
retribuzione  annua  contributiva  (e  conseguentemente  la  pensione
spettante) alla data di cessazione  dal  servizio  risulti  d'importo
piu'  elevato  rispetto a quella indicata nell'originario mod. 755, a
suo tempo inoltrato a questa Direzione generale per il tramite  della
direzione provinciale del Tesoro.
  Deve  ritenersi  pure  consentito  che gli enti iscritti alle casse
possano indicare, laddove spettanti, oltre alla pensione  originaria,
anche gli ulteriori e maggiori importi pensionistici, con le relative
date  di  decorrenza,  derivanti  (alle  varie scadenze) dai benefici
economici che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza.
  Al riguardo, si richiamano, in particolare l'art.  46  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 333/90 e gli articoli 43 e 113 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 384/90 che dispongono la
corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione dei
regolamenti medesimi, alle scadenze  e  negli  importi  previsti,  al
personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale (cfr. citata circolare  n.  8/I.P.  -
paragrafo 5).
  In  conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, al fine
di  corrispondere  alle  giuste  aspettative  dei  pensionati   degli
istituti  di  previdenza  del  Ministero  del  tesoro,  non ancora in
possesso del decreto definitivo  di  pensione,  gli  enti  datori  di
lavoro  sono  autorizzati  ad  inoltrare  alle  competenti  direzioni
provinciali del Tesoro, in sostituzione del precedente, un nuovo mod.
755/3, debitamente compilato e  completo  di  tutti  i  dati  che  di
seguito verranno indicati, per consentire alle DD.PP.TT.  medesime di
porre  in  pagamento  acconti  di pensione che tengano conto del piu'
favorevole trattamento che spetta ai sensi dell'art. 15  della  legge
n.  274/91  nonche'  dei  benefici  economici che abbiano effetto sul
trattamento di quiescenza  e  che  siano  intervenuti  e/o  applicati
successivamente al collocamento a riposo del proprio ex-dipendente.
  A  tal  fine  gli  interessati  che  siano  ancora in godimento del
trattamento  provvisorio  di  pensione  dovranno  produrre,  a  scopo
ricognitivo,  apposita  istanza  al proprio ente datore di lavoro che
aveva disposto l'acconto di pensione, all'atto della  cessazione  dal
servizio,   avendo   cura   di   indicare   esattamente   i  seguenti
indispensabili dati:
   cognome  e  nome,  luogo  e  data  di nascita, via, numero civico,
comune di residenza  e  codice  postale,  direzione  provinciale  del
Tesoro  che  eroga  il trattamento provvisorio di pensione, numero di
iscrizione e decorrenza dell'acconto di pensione, numero di posizione
del fascicolo previdenziale esistente presso  la  Direzione  generale
degli  istituti  di  previdenza  ed, infine, esplicita dichiarazione,
sotto la personale responsabilita', con la quale  autocertificano  di
non  aver  ancora  ricevuto  alcun  decreto di pensione definitiva da
parte della Direzione generale degli istituti di previdenza.
  Gli enti, non appena ricevute  le  predette  domande  e  dopo  aver
riscontrato l'esattezza dei dati indicati, trasmetteranno, tramite le
competenti  direzioni  provinciali  del  Tesoro,  il  mod.  755/3, in
duplice esemplare, opportunamente adattato (in attesa  dell'invio  di
un   nuovo   modello  in  corso  di  elaborazione),  con  l'esplicita
annotazione che annulla e sostituisce il  precedente  originariamente
inviato   all'atto   della   cessazione,  debitamente  compilato  con
l'indicazione del trattamento provvisorio di pensione, riliquidato in
conformita' del citato art. 15 della legge n. 274/91, spettante  alla
data  di cessazione e indicando, ove competano, alle relative date di
decorrenza,   i    maggiori    importi    pensionistici,    derivanti
dall'applicazione  dei  benefici  economici  contrattuali che abbiano
effetto sul trattamento di quiescenza.
  Nel  contempo,  gli  enti  stessi   avranno   cura   di   inoltrare
tempestivamente  alla Direzione generale degli istituti di previdenza
la documentazione  occorrente  per  la  liquidazione  della  pensione
definitiva, unitamente ad un apposito modello 5000/D- bis che al piu'
presto  verra' trasmesso, con le opportune istruzioni, per il tramite
delle prefetture.
  Le direzioni provinciali del Tesoro porranno in pagamento,  con  le
consuete modalita' le nuove pensioni provvisorie riliquidate (facendo
luogo  a  conguaglio  a  credito o a debito) e, dopo aver debitamente
compilato la parte di loro competenza,  invieranno,  con  la  massima
urgenza,  il mod. 755/3 alla predetta Direzione generale, avvalendosi
anche del seguente numero di telefax: 06-5741165. Resta,  ovviamente,
inteso  che l'esistenza di un qualsiasi decreto definitivo esclude la
possibilita'  di  porre  in  pagamento  il  trattamento   provvisorio
riliquidato, anche se di maggiore importo.
  In  considerazione delle nuove istruzioni impartite con la presente
circolare che  estende  a  tutti  i  pensionati  le  piu'  favorevoli
disposizioni  contenute  nell'art.  15  della  legge n. 274/91 e che,
peraltro, travolge l'interpretazione  statica  e  immodificabile  del
trattamento  provvisorio  posto  in  pagamento,  si invitano gli enti
datori di lavoro ad astenersi dall'inoltrare alla Direzione  generale
degli  istituti  di  previdenza  le  pratiche di pensione relative ai
dipendenti cui non  siano  stati  ancora  applicati  i  miglioramenti
economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
  In  tali  casi,  infatti,  per poter liquidare in via definitiva il
trattamento di quiescenza  spettante,  occorre  acquisire  agli  atti
l'apposita   certificazione   attestante   le  maggiori  retribuzioni
attribuite,  alle  varie  scadenze,  in  applicazione  dei   benefici
economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
  Alla   luce   delle  trascorse  esperienze  in  materia,  si  rende
necessario  rammentare  agli  enti  datori  di  lavoro   che,   nella
concessione  del  trattamento  provvisorio di pensione, essi agiscono
quali  ordinatori  primari   di   spesa   assumendosi   una   diretta
responsabilita'  in  caso  di  eventuale  erogazione  di  importi non
dovuti.
  Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 538/86, infatti, testualmente recita:
  "Qualora,  per  errore  contenuto  nella comunicazione dell'ente di
appartenenza  del  dipendente,  venga  indebitamente   liquidato   un
trattamento   pensionistico   definitivo   o   provvisorio,  diretto,
indiretto o  di  riversibilita',  ovvero  un  trattamento  in  misura
superiore  a  quella  dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto
doloso dell'interessato, l'ente responsabile della  comunicazione  e'
tenuto  a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa
verso l'interessato medesimo".
  Peraltro non sembra inutile,  in  via  generale,  ribadire  che  la
potesta'  certificatoria degli enti in tanto sussiste in quanto si e'
in possesso degli atti storici d'ufficio, in  conformita'  dei  quali
viene redatta la certificazione.
  Al   riguardo  e'  necessario,  altresi',  rammentare  il  disposto
dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 538
secondo cui " ..  la  competente  direzione  provinciale  del  Tesoro
corrisponde   agli   aventi   diritto   un   trattamento  provvisorio
determinato in base ai servizi  risultanti  dalla  documentazione  in
possesso  dell'ente  presso il quale il dipendente prestava servizio,
purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento  a  norma
di legge .. La concessione del trattamento provvisorio e' disposta in
base  ad  apposita  comunicazione  diretta  alla competente direzione
provinciale del Tesoro, contenente le seguenti indicazioni:
   importo della pensione annua lorda da corrispondere; numero  degli
anni  di  servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio, in
base ai  quali  e'  stata  determinata  la  pensione  provvisoria  da
corrispondere;  eta'  massima  di  collocamento a riposo in base alla
legge, al contratto collettivo o al  regolamento  dell'ente;  ..altri
dati ritenuti necessari".
  Corre,  inoltre,  l'obbligo  di  richiamare l'attenzione degli enti
datori di lavoro, a  salvaguardia  delle  loro  responsabilita',  sui
presupposti  di  legge  che  consentono l'esercizio della facolta' di
ricongiunzione dei periodi  contributivi  ai  sensi  della  legge  n.
29/79, in considerazione dei numerosi casi che si sono riscontrati in
merito  ad  inammissibili  domande  di  ricongiunzione  che non hanno
consentito agli interessati di conseguire il diritto a pensione,  con
conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte in sede di
trattamento provvisorio di pensione.
  In  merito,  si  fa osservare che l'esercizio della facolta' di cui
alla legge 7 febbraio  1979,  n.  29,  e'  connesso  alla  finalita',
espressamente  precisata  nella  legge  stessa,  di far conseguire al
richiedente,   attraverso   l'accentramento   di    piu'    posizioni
contributive   presso  una  sola  gestione  previdenziale,  un  unico
trattamento pensionistico corrispondente al  complessivo  periodo  di
lavoro  svolto. Tale principio della pensione unica, ispiratore della
suddetta legge n. 29, comporta che la facolta' di ricongiunzione  non
possa  essere  esercitata  dai  lavoratori che siano gia' titolari di
pensione  diretta  I.N.P.S.,  anche  se  di  invalidita'.   Pertanto,
eventuali   periodi  contributivi  (che  non  abbiano  concorso  alla
liquidazione   della   pensione   I.N.P.S.)    sono    indisponibili,
intrasferibili  e  non  possono  essere  ricongiunti  ai  sensi della
menzionata legge n. 29/79; essi potranno essere invece utilizzati dal
medesimo istituto per la rideterminazione della pensione I.N.P.S.  in
godimento.
  Gli  enti  datori  di  lavoro,  infine,  accertati  con  la massima
accuratezza i requisiti e le condizioni di legge, che qui di  seguito
sono  ampiamente illustrati, sono autorizzati a valutare al cento per
cento, ai fini del diritto e della misura della pensione provvisoria,
i periodi di servizio di cui all'art. 1  della  legge  n.  274/91  in
esame,  per  i  quali  non  sia  stato  ancora  adottato  il  formale
provvedimento di computo.
2. SERVIZI MILITARI (art. 1 della legge 8 agosto 1991,
    n. 274).
  L'art. 1  della  legge  n.  274/91,  ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza  a favore degli iscritti alle casse pensioni amministrate,
ha disposto il computo a domanda, ai sensi dell'art. 20  della  legge
24  dicembre  1986, n. 958, dei periodi di servizio militare di leva,
di  quelli  considerati  sostitutivi  ed   equiparati   nonche'   del
corrispondente  servizio di volontariato prestato, non in costanza di
rapporto di impiego,  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo,  secondo  le
modalita'  di  cui  alla  legge n. 1222/71 e successive modificazioni
(legge n. 49/87 e legge n. 288/91).
  La norma in esame ha effetto retroattivo dalla data di  entrata  in
vigore  della  citata  legge  n.  958  del  1986  (30 gennaio 1987) e
stabilisce che il computo previsto avvenga con onere a  carico  delle
predette casse pensioni.
  Tuttavia,  il  secondo  comma aggiunge che la predetta disposizione
non trova applicazione per i servizi militari che  siano  stati  gia'
utilizzati  o  che  siano  gia'  altrimenti utili a pensione in altri
ordinamenti previdenziali (per  es.  Stato,  I.N.P.S.,  ecc.)  ovvero
nell'ordinamento  delle  casse  pensioni  stesse  amministrate  dalla
Direzione generale degli II.PP.   (si pensi per  esempio  all'ipotesi
del servizio militare gia' riscattato).
  Infine,   il   terzo   comma   del   menzionato  art.  1  prescrive
esplicitamente  che  rimangono   ferme   le   vigenti   norme   sulla
ricongiunzione  dei  servizi  di cui alla legge n. 523/54, al decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092/73, alla legge  n.  29/79  ed
alla legge n. 45/90.
  Al  riguardo,  si ritiene opportuno mettere in evidenza gli aspetti
fondamentali della nuova disciplina, onde fornire  utili  criteri  di
riferimento   per  la  soluzione  delle  concrete  problematiche  che
potranno   emergere   nell'attivita'   operativa,   con   particolare
riferimento:
    a) all'oggetto ed ai destinatari della normativa in esame;
    b)  alla  necessita'  di  manifestare una esplicita volonta' e di
produrre  congiuntamente  una   dichiarazione   attestante   la   non
utilizzazione in altri fondi del servizio militare;
    c)  alla  prevalenza delle diverse normative sulla ricongiunzione
rispetto al beneficio dell'art. 1 in esame;
    d) alla necessita' di adottare un formale provvedimento;
    e)  ai  limiti  all'efficacia  retroattiva  della  norma  ed alla
conseguente irripetibilita' delle somme pagate a titolo di  onere  di
riscatto del servizio militare.
  Per  brevita'  e  semplicita'  di esposizione, nel seguito si fara'
riferimento soltanto al servizio militare, ma  resta  inteso  che  le
stesse  considerazioni  valgono  anche  per  i  servizi  sostitutivi,
equiparati e di volontariato nei Paesi in via di sviluppo.
2.1. Oggetto e destinatari.
  Secondo il  chiaro  significato  proprio  delle  parole  usate  dal
legislatore  il  servizio  militare  da  computare,  limitatamente al
periodo di  effettiva  durata,  e'  soltanto  quello  di  leva;  tale
beneficio  potrebbe essere richiesto soltanto dagli "iscritti", cioe'
da coloro che sono in attivita' di servizio, in quanto  i  dipendenti
collocati  a  riposo,  non  essendo  piu'  ricompresi  negli  elenchi
generali  dei  contributi,  perdono  la  qualita'  di  "iscritti"  ed
assumono quella di "pensionati" delle casse amministrate.
  Tuttavia,  per  evidenti  ragioni  di  equita',  nel silenzio della
legge, e' giuridicamente corretto consentire agli interessati  ed  ai
loro  superstiti,  aventi  diritto  a pensione, di esercitare il loro
diritto entro i piu' favorevoli termini perentori previsti  dall'art.
27  della  legge  n.  610/52,  -  cosi'  come modificato ed integrato
dall'art. 7 della legge n. 274/91 - considerato che tale disposizione
concerne non solo "i riscatti" dei servizi militari, ma anche il loro
" ..riconoscimento ..".
2.2. Domanda e contestuale dichiarazione.
  Pertanto, ai sensi del combinato disposto dei citati articoli 1 e 7
della legge n. 274 e 27 della legge 610, posto che la  valorizzazione
in  pensione  in nessun caso puo' avvenire d'ufficio, gli interessati
dovranno presentare apposita domanda  per  il  computo  del  servizio
militare di leva, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data  della  cessazione  definitiva  dal  servizio.  In caso di morte
dell'iscritto, che avvenga entro il termine predetto, la  domanda  di
computo  puo'  essere  validamente  presentata dai superstiti, aventi
diritto a pensione,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  decesso
dell'iscritto o del pensionato.
  Unitamente  o  contestualmente  alla  domanda, l'interessato dovra'
produrre  una  dichiarazione  personale  sostitutiva   dell'atto   di
notorieta',  rilasciata  ai  sensi  della  legge  n.  15/68, sotto la
propria responsabilita' anche penale, con la  quale  attesti  che  il
periodo di servizio militare di leva, di cui viene chiesto il computo
con onere a carico delle casse pensioni, non e' stato gia' utilizzato
ne'   intende   utilizzarlo  per  l'avvenire,  in  altri  ordinamenti
pensionistici (come per es. lo Stato, l'I.N.P.S., ecc.).
2.3. Prevalenza delle diverse normative sulle ricongiunzioni.
  E' opportuno rilevare che il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che
rimangono ferme le  norme  vigenti  sulle  ricongiunzioni  (legge  n.
523/54,  decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, legge n.
29/79 e legge n. 45/90).
  Pertanto, dovra'  porsi  particolare  attenzione,  in  presenza  di
istanze  di  ricongiunzione  in  atti, nel verificare che il servizio
militare, di cui sia stato chiesto il computo,  non  sia  stato  gia'
valutato   da   altri   istituti   previdenziali  ed  in  particolare
dall'I.N.P.S. (mediante richiesta  di  accreditamento  di  contributi
figurativi) o dallo Stato.
  Al  riguardo,  e'  utile rammentare che per i dipendenti statali il
servizio militare di leva e' computato d'ufficio (e  non  a  domanda)
tra i servizi utili a pensione. Pertanto, in nessun caso, un iscritto
alle  casse  pensioni  che  abbia  prestato un servizio statale (dopo
quello militare), ricongiungibile ai sensi della legge  n.  523/54  o
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  1092/73, potra'
chiedere il computo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 274/91,  del
servizio  militare  di  leva  ai  fini  del trattamento di quiescenza
erogato dalle casse medesime, in quanto esso o ha formato oggetto del
trattamento di quiescenza (conferito dallo Stato  nella  forma  della
pensione  o  dell'indennita'  "una tantum") oppure sara' ricongiunto,
unitamente agli altri servizi statali,  con  quello  che  attualmente
presta con iscrizione alle casse pensioni.
  E',  altresi',  utile  sottolineare  che  nel  caso  di  domanda di
ricongiunzione ai sensi della legge n.  29/79,  laddove  il  tabulato
I.N.P.S.  evidenzi  contributi  figurativi  concernenti  il  servizio
militare, quest'ultimo non potra' formare  oggetto  di  computo,  con
onere  a  carico  delle  casse, ma dovra' essere ricongiunto ai sensi
della citata legge n. 29/79, salvo che,  ad  iniziativa  della  parte
interessata,   l'I.N.P.S.  non  trasmetta,  prima  dell'adozione  del
provvedimento di ricongiunzione, un altro  tabulato  (che  annulli  e
sostituisca il precedente) depurato dei contributi accreditati per il
servizio militare che cosi' diventerebbe computabile.
2.4. Adozione di un formale provvedimento.
  Si ricorda che qualunque procedimento amministrativo (ad iniziativa
di  parte)  deve  necessariamente  concludersi  con  un provvedimento
idoneo  a  manifestare  all'esterno,  con  effetti  obbligatori   nei
confronti  dei  terzi,  la  volonta'  dell'amministrazione. Pertanto,
anche nella fattispecie in esame, si rende indispensabile  l'adozione
di  un  formale  provvedimento  di computo (in sede di trattamento di
quiescenza puo' essere contenuto nello stesso decreto di conferimento
della pensione che, in tal caso, avra' natura di atto  amministrativo
plurimo).
  L'adozione del formale provvedimento, pur avente le caratteristiche
dell'atto  amministrativo  paritetico,  e'  necessaria per molteplici
ragioni:  innanzitutto  costituisce  l'unico  mezzo  per  portare   a
conoscenza   dell'interessato  l'accoglimento  (ovvero,  laddove  non
sussistano i requisiti, il rigetto) della domanda presentata  nonche'
l'effettivo  periodo computato ai fini del trattamento di quiescenza;
poi, per consentire all'iscritto di essere in  possesso  di  un  atto
contro cui eventualmente proporre ricorso.
  Peraltro,  in  caso  di  domanda  di  riscatto o di ricongiunzione,
presentata  posteriormente  all'istanza  di  computo   del   servizio
militare  di  leva,  per  un corretto e regolare calcolo del relativo
contributo, bisogna considerare tra i servizi gia' utili  a  pensione
anche  il  periodo  di  servizio  militare  che e' stato indicato nel
provvedimento  di  computo  adottato  (o  che  e'  da  adottare   con
precedenza rispetto agli altri provvedimenti).
2.5.  Limiti  all'efficacia retroattiva e irripetibilita' delle somme
pagate.
  Per esplicita volonta' del  legislatore,  la  nuova  disciplina  ha
efficacia  retroattiva  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore
della legge n. 958/86.
  Conseguentemente,  le  domande  prodotte  dagli  iscritti, ai sensi
dell'art. 20 della citata legge n. 958, a decorrere  dal  30  gennaio
1987,  ancorche' sia stato comunicato che il predetto art. 20 non era
applicabile e purche' non sia stato adottato alcun  provvedimento  di
riscatto  oneroso  del servizio militare di leva, devono considerarsi
validamente presentate ai fini del computo di cui  all'art.  1  della
legge n. 274/91.
  Resta   inteso,  pero',  che  dovra'  sempre  essere  richiesta  la
dichiarazione sostitutiva, descritta al punto 2.2, per  accertare  la
non  valutazione di altri ordinamenti previdenziali. Con l'occasione,
anche  se  per  mero  tuziorismo,   non   sarebbe   inopportuno   che
l'interessato,  nel  produrre  la suddetta dichiarazione sostitutiva,
voglia confermare la domanda a suo tempo prodotta ai sensi  del  piu'
volte citato art. 20.
  Nel  caso,  invece, che sia stata presentata un'istanza di riscatto
oneroso (sempre che non  sia  stato  adottato  alcun  provvedimento),
senza alcun riferimento all'art. 20 della legge n. 958/86, al fine di
evitare ogni dubbio, e' altresi' opportuno invitare gli interessati a
far pervenire, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, un'apposita
domanda  con  la  quale  precisino  con  riferimento  alla precedente
istanza di riscatto oneroso,  che  intendono  avvalersi  dell'art.  1
della legge n. 274/91.
  L'effetto retroattivo della norma pone il problema di quali siano i
limiti   giuridici  alla  retroattivita'  stessa;  limiti  che  vanno
individuati analogamente a quanto avviene per le sentenze della Corte
costituzionale,  alla  luce  dei   principi   generali   di   diritto
pacificamente  riconosciuti  in  dottrina ed in giurisprudenza, nella
decadenza e nella prescrizione nonche' nei c.d. "rapporti esauriti".
  La distinzione tra rapporti esauriti e pendenti attiene, per quanto
concerne gli atti amministrativi, solo alla possibilita'  o  meno  di
poter  sottoporre ancora la questione davanti al giudice. L'atto, per
il  quale  siano  decorsi  i  termini  perentori  di  decadenza   per
l'impugnazione  innanzi  all'autorita'  giudiziaria competente ovvero
sia intervenuta sentenza passata in giudicato,  e'  inoppugnabile  e,
pertanto,  il  sottostante  rapporto  giuridico-amministrativo  e' da
considerarsi "esaurito" e non piu' "pendente".
  In altri termini, cio' rende il rapporto  giuridico  insuscettibile
di essere assoggettato alla nuova disciplina; i rapporti esauriti non
possono essere incisi dagli effetti retroattivi della norma in esame.
  E' bene rammentare, altresi', che l'atto di controllo e' atto a se'
stante  (e  non  elemento  costitutivo  del  provvedimento soggetto a
controllo) e che, peraltro, il  controllo  successivo  non  determina
l'inizio  dell'efficacia dell'atto che diviene efficace e perfetto di
per se' una volta emanato.
  Al riguardo e' da considerare il caso in cui sia stato adottato  un
provvedimento    di   riscatto   oneroso,   regolarmente   notificato
all'interessato, ma per il quale non sia dovuto alcun versamento (ne'
in unica soluzione ne'  rateizzato);  si  pensi  all'ipotesi  in  cui
l'interessato  abbia  rinunziato  al  riscatto  o  sia decaduto dalla
facolta' di accettazione (e non abbia impugnato nei perentori termini
di decadenza l'atto) ovvero che non abbia ancora  accettato  (ma  che
non siano ancora decorsi i termini per l'accettazione medesima).
  Nelle  prime  due  ipotesi,  pur  essendo  il  "rapporto esaurito",
all'interessato, se non e' cessato dal servizio da  piu'  di  novanta
giorni,  rimane sempre la facolta' di presentare una nuova domanda di
computo del servizio militare di leva, ai  sensi  dell'art.  1  della
legge n. 274/91, con relativa dichiarazione sostitutiva.
  Nell'ultima  ipotesi  il dipendente, sempre che non sia cessato dal
servizio da piu' di novanta giorni, potra' rinunziare al riscatto  e,
nel   contempo,  produrre  domanda  di  computo  e  la  dichiarazione
sostitutiva sopra indicate.
  Restano, peraltro, esclusi dall'efficacia retroattiva  della  nuova
disciplina  tutti quei provvedimenti di riscatto oneroso regolarmente
notificati ed accettati, per i quali non sia stato,  tempestivamente,
presentato  ricorso  alla  Corte dei conti entro novanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi  degli  articoli  71
del regio decreto-legge n. 680/38, 79 della legge n. 176/41, 65 della
legge  n. 1035/39 e 20 della legge n. 380/55, rispettivamente, per la
C.P.D.E.L., per la C.P.I., per la C.P.S. e per la C.P.U.G.
 La sussistenza o  meno  del  pagamento  rateale  del  contributo  di
riscatto  non  ha  alcuna  influenza ed alcun valore determinante per
l'individuazione dell'indicato carattere di "pendenza" del  rapporto,
cosi' come a nulla rileva la circostanza che il provvedimento non sia
stato  ancora  sottoposto  al  controllo  successivo  della Corte dei
conti.
  Tuttavia, al fine di agevolare gli iscritti e temperare gli effetti
dei principi sopra enunciati, e' opportuno indicare le  facolta'  che
residuano  agli  interessati  per usufruire, almeno parzialmente, dei
benefici  della  norma  stessa,  pur  in  presenza  di  un  "rapporto
esaurito".  Ed  invero  gli  articoli 25 della legge n.   1646/62, 81
della legge n. 176/41, 67 della legge n. 1035/39 e 22 della legge  n.
380/55,  rispettivamente  per  la  C.P.D.E.L.,  per la C.P.I., per la
C.P.S. e per la C.P.U.G., consentono all'iscritto che abbia accettato
il contributo di riscatto con pagamento rateale di  essere  esonerato
dal  pagamento  delle  rate  non  ancora scadute, purche' la relativa
domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione. In  tal
caso,  si  considera  riscattato soltanto il periodo proporzionale al
rapporto  tra  l'importo  pagato  e  il  contributo  complessivamente
dovuto, mentre il restante periodo, non essendo piu' utile a pensione
(per  la  parziale rinuncia intervenuta) sempre che l'interessato non
sia cessato dal servizio da piu' di novanta  giorni,  potra'  formare
oggetto di apposita nuova domanda di computo con onere a carico delle
casse pensioni.
  Nulla,  invece,  potranno  opporre  coloro  i  quali  abbiano  gia'
interamente pagato il contributo di riscatto del servizio militare di
leva (sia in unica soluzione che in forma rateale). A questo punto e'
bene rammentare  che,  in  caso  di  accettazione  con  modalita'  di
pagamento rateali, le rate mensili del contributo decorrono dal primo
giorno  del  mese  successivo  all'accettazione  (che  peraltro  deve
avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del  provvedimento)
e  che  dal  predetto mese l'ente datore di lavoro deve effettuare le
trattenute sullo stipendio da versare  alle  casse  pensioni  con  le
consuete   modalita'.  Pertanto  il  pagamento  delle  rate  mensili,
ancorche' esse non siano state effettivamente trattenute  e  versate,
e'  da  considerarsi  senza  alcun dubbio dovuto a decorrere dal mese
successivo all'accettazione del provvedimento di riscatto oneroso del
servizio militare di leva.
  In  conclusione,  si deve affermare e ribadire che nella materia in
questione vale  il  principio  della  irripetibilita'  degli  importi
legittimamente  pagati  ("rectius"  dovuti).  Come  si  e' ampiamente
illustrato in precedenza, non vi e' alcuna possibilita' di effettuare
rimborsi  relativamente  ai  contributi  di  riscatto  del   servizio
militare  di leva allorquando tali somme siano legittimamente dovute,
anche se non ancora pagate  o  versate.  Ogni  eventuale  pretesa  in
merito  dovrebbe  essere  considerata  indebita  e  temeraria  per le
suesposte  ragioni  che,  ad  ogni  buon  fine,   sinteticamente   si
riassumono:
   1) il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 274/91 non consente
l'applicabilita'  della  norma  stessa  a  quei  periodi  di servizio
militare  di  leva  che  siano  gia'  altrimenti  utili  a   pensione
(risultando essi riscattati con le casse pensioni degli II.PP.);
   2)  i  rapporti esauriti costituiscono un limite invalicabile agli
effetti retroattivi della norma in esame.
3. ORFANI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 17).
  L'art. 17, comma 2, della legge n. 274/91 ha  equiparato,  ai  fini
del  trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', erogato
dalle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai  minorenni  gli
orfani  maggiorenni  iscritti  ad universita' o ad istituti superiori
equiparati per tutta la  durata  del  corso  legale  degli  studi  e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
  Con  tale  disposizione,  del  tutto  identica  a  quella contenuta
nell'art. 1 della legge  21  luglio  1984,  n.  391,  concernente  il
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato, e' stata eliminata, a decorrere  dal  10  settembre  1991,  la
preesistente discriminazione a sfavore delle categorie amministrate.
  Al    riguardo,    per    esigenze   di   uniformita'   dell'azione
amministrativa,  e'  opportuno   richiamare,   in   particolare,   le
istruzioni  impartite  dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP -
per l'attuazione della legge n. 391 del 1984, con circolare n. 7  del
31  gennaio  1985,  con  circolare telegrafica n. 115886 del 21 marzo
1985 e con la nota n. 185253 del 27 gennaio  1986  (indirizzata  alla
Direzione  provinciale  del  tesoro di Latina e, per conoscenza, alla
Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro).
  Le considerazioni gia' formulate con le predette istruzioni valgono
anche con riferimento all'art. 17, comma 2, in esame, ovviamente  per
quanto  compatibili  e  con  gli  adattamenti  del  caso  nonche' con
l'esclusione delle  indicazioni  successivamente  fornite  a  seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 25-31 marzo 1988
che  non  incide  sulla  normativa propria delle casse pensioni degli
istituti di previdenza.
  Si  precisa  subito,  in  via  preliminare,  che  il  beneficio  in
questione  non  compete  per  i  periodi  di  frequenza  dei corsi di
specializzazione post-universitari, anche se gli orfani  non  abbiano
ancora compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
  Si   rammenta,  inoltre,  la  disposizione  di  carattere  generale
contenuta nell'art. 18, comma 1, della legge n. 274 del 1991, in base
alla quale le  condizioni  soggettive  previste  per  il  diritto  al
trattamento   indiretto   o   di  riversibilita'  debbono  sussistere
rispettivamente alla morte del dipendente o del pensionato e  debbono
permanere.
  Il  successivo  comma  3  dello  stesso  art.  18  fa  obbligo agli
interessati di comunicare, tra  l'altro,  alla  competente  Direzione
provinciale  del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato
luogo all'attribuzione della pensione.
  Poste queste premesse, e' da chiarire che, per quanto  concerne  le
pensioni  indirette  o  di riversibilita' decorrenti dal 10 settembre
1991, il requisito  dell'iscrizione  all'universita'  o  ad  istituti
superiori equiparati deve sussistere al momento del decesso del dante
causa  ovvero al compimento del ventunesimo anno di eta' degli orfani
minori compartecipi o titolari.
  Invece, per i decessi avvenuti anteriormente al 10 settembre  1991,
data  di  entrata in vigore della legge n. 274/91, si prescinde dalle
condizioni suddette per gli orfani, gia' titolari o compartecipi, che
abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' prima del  10  settembre
1991,  purche' il requisito "de quo" sia sussistente alla stessa data
del 10 settembre 1991.
  Resta inteso che, in tal caso,  il  beneficio  in  questione  sara'
riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n.
274/91   (10   settembre  1991),  non  essendone  stata  prevista  la
retroattivita'  ne'  potendosi  estendere,  in  via   analogica,   la
richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 366/1988.
  In definitiva, le possibili fattispecie sono le seguenti:
   1)   trattamenti  di  quiescenza  indiretti  o  di  riversibilita'
decorrenti dal 10 settembre 1991 o successivamente. In  tale  ipotesi
il  requisito  dell'iscrizione  all'universita'  deve  sussistere  al
momento  del  decesso  del  dante  causa  ovvero  al  compimento  del
ventunesimo anno di eta' degli orfani minori compartecipi o titolari;
   2)  trattamenti  di  quiescenza  indiretti o di riversibilita' con
decorrenza anteriore al 10 settembre 1991;  in  questo  caso  bisogna
distinguere:
     a)  se  gli  orfani,  titolari  o  compartecipi,  raggiungono il
ventunesimo anno di  eta'  successivamente  alla  predetta  data,  la
sussistenza  del  requisito  dell'iscrizione  all'universita'  dovra'
essere verificata al momento del compimento dell'eta' medesima;
     b) se gli orfani, gia' titolari o compartecipi, abbiano compiuto
il ventunesimo anno di eta' prima del 10 settembre 1991, il  predetto
requisito  deve  sussistere  alla  stessa data del 10 settembre 1991,
dalla quale decorrera' pure il beneficio in questione.
  Nei confronti degli orfani che si trovino nelle condizioni  di  cui
al  punto  a),  alla  prosecuzione  della  pensione  o della quota di
pensione fino al termine del corso legale degli  studi  e,  comunque,
non  oltre  il ventiseiesimo anno di eta', provvedono direttamente le
direzioni provinciali del tesoro che  hanno  in  carico  le  relative
partite.
  Nell'eventualita'  di  iscrizioni  intestate  ad  orfani  soli  che
risultino  chiuse  successivamente  al  10  settembre  1991  per   il
compimento  del  ventunesimo anno di eta' dei titolari, al ripristino
provvederanno  altresi'  le  dette  direzioni   provinciali,   previa
riassunzione  in carico delle rispettive partite, sia che trattasi di
pensioni indirette che di riversibilita'.
  Nella ipotesi prevista nel punto b), il ripristino della pensione o
della quota  di  pensione  verra'  disposto,  su  segnalazione  degli
interessati  e senza provvedimento formale, dalle direzioni medesime,
qualora gli orfani siano stati titolari o compartecipi di trattamenti
di riversibilita', provvisori o definitivi, concessi dalle  direzioni
stesse,  ovvero  gia'  compartecipi  di pensioni indirette tuttora in
pagamento a favore del coniuge superstite o di  altri  orfani  minori
compartecipi.
  Nei  confronti  invece  di  orfani  soli  gia' titolari di pensioni
indirette, definitive o provvisorie, al ripristino  provvederanno  la
Direzione  generale degli istituti di previdenza o gli enti datori di
lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze.
  Dei provvedimenti come sopra adottati, le direzioni provinciali del
tesoro daranno comunicazione alla predetta centrale amministrazione.
4. TRATTAMENTO PER INABILITA' (art. 13).
  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   384/90   ha
esplicitamente  confermato,  agli  articoli  16  ed 86, la norma gia'
contenuta  nel  previgente  contratto  del  comparto   del   Servizio
sanitario  nazionale  (art.  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  270/87)  che  impone  all'ente  datore  di  lavoro  di
esperire  ogni  utile  tentativo per recuperare al servizio attivo il
dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo allo  svolgimento  delle
proprie mansioni, prima di poterne disporre la dispensa per motivi di
salute.
  L'analoga disposizione per il comparto degli enti locali, contenuta
nell'art.  56  del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87,
e' stata riconfermata in virtu' della norma finale di rinvio  di  cui
all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90.
  Tale  procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come
un vero e proprio obbligo giuridico  che  costituisce  condizione  di
legittimita'  dei  collocamenti a riposo per inabilita' relativa alle
mansioni esercitate.
  Nel caso,  invece,  che  il  verbale  di  visita  medico-collegiale
attesti  "la  sussistenza  della  inabilita'  assoluta e permanente a
qualsiasi lavoro", l'ente datore di lavoro  e'  tenuto,  senza  alcun
indugio,  a  disporre l'immediata dispensa dal servizio per motivi di
salute del dipendente non piu' idoneo a svolgere qualsiasi  attivita'
lavorativa.
  Tutto  cio'  premesso, il primo comma dell'art. 13 della piu' volte
citata legge n. 274/91 ha disposto che le  domande  di  pensione  che
richiedano  la  sussistenza delle condizioni di inabilita' (cio' vale
sia nel caso di inabilita' relativa alle mansioni  sia  nel  caso  di
inabilita'  assoluta  e  permanente a qualsiasi proficuo lavoro), non
derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del  verbale
di  visita  medico-collegiale,  effettuata presso le unita' sanitarie
locali, che  attesti  la  sussistenza  o  meno  della  condizione  di
"inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro".
  Si richiama, pertanto, l'attenzione dei collegi medici ad esprimere
esplicitamente  il  proprio  giudizio  circa la sussistenza o meno di
tale ultima condizione, anche nel caso di semplice riconoscimento  di
inabilita'  relativa  alle  sole  mansioni esercitate, avendo cura di
riportare nel verbale l'esatta dizione di legge.
  Il secondo comma  dell'art.  13  in  esame,  contiene  inoltre  due
disposizioni innovative di notevole importanza:
    a)  la prima attribuisce al lavoratore la facolta', ove questi lo
richieda, assumendosene l'onere a carico, di  integrare  il  collegio
medico con un sanitario di propria fiducia;
    b)  la  seconda impone quale membro indefettibile del collegio un
medico in rappresentanza  della  cassa  pensioni  cui  il  lavoratore
risulta iscritto.
  Le   due   disposizioni  sopra  riportate  inducono  alle  seguenti
riflessioni.
  I collegi medici delle unita' sanitarie  locali  dovrebbero  essere
considerati  imperfetti  e  non potrebbero legittimamente esprimere i
propri  giudizi  se   non   venissero   integrati   dal   medico   in
rappresentanza   delle   casse  pensioni  e,  ove  il  lavoratore  lo
richiedesse, dal medico di fiducia di questi.
  Ma mentre il lavoratore esercita un diritto eventuale  e  meramente
potestativo,  la  cassa  pensioni  invece  esercita  ed adempie ad un
potere-dovere nel nominare il proprio medico rappresentante.
  Quest'ultima norma si e' resa necessaria per arginare il  dilagante
fenomeno   delle  innumerevoli  domande  di  pensione  di  inabilita'
tendenti a conseguire  anticipatamente  il  diritto  a  pensione  e/o
percepire l'indennita' integrativa speciale in misura intera.
  Tuttavia,   la   giusta  tutela  e  la  salvaguardia  del  delicato
equilibrio tecnico-finanziario delle  casse  pensioni  devono  essere
necessariamente coniugate con l'esigenza del rispetto dei diritti dei
lavoratori   che   non   possono   essere   disattesi  per  un  tempo
indeterminato, a causa delle difficolta' organizzative  che  si  sono
riscontrate nello stipulare convenzioni e nel conferire gli incarichi
di rappresentanza ai medici su tutto il territorio nazionale.
  Pertanto,  fino  a  quando  non si sara' provveduto a comunicare il
nominativo del medico  in  rappresentanza  delle  casse  pensioni,  i
collegi  medici  delle  unita'  sanitarie  locali sono autorizzati ad
effettuare le visite medico-collegiali  e  ad  esprimere  il  proprio
giudizio  medico-legale  nella  stessa  composizione  ritenuta valida
nell'assetto normativo precedente (tre medici dei quali  uno  con  la
qualifica  di  primario),  eventualmente  integrato, su richiesta del
lavoratore, del medico di fiducia dello stesso.
  Nel verbale dovra', pero', essere esplicitamente annotato che si e'
proceduto   ugualmente   alla   visita    medico-collegiale,    senza
l'integrazione  del medico in rappresentanza della cassa pensioni, in
quanto la Direzione generale degli  istituti  di  previdenza  non  ha
ancora  provveduto  a  comunicare il nominativo del proprio medico di
fiducia.
5. FACOLTA' DI ISCRIZIONE ALLE CASSE PENSIONI PER GLI ENTI
   PARASTATALI, GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ENTI MORALI.
  L'art. 5, comma 7, della legge n. 274/91 ha previsto per  gli  enti
sopra  citati  la  facolta' di iscrivere il personale dipendente alle
casse pensioni degli istituti di previdenza, con le modalita' di  cui
all'art. 39 della legge n. 379/55.
  All'uopo,  si  precisa, innanzitutto, che il combinato disposto dei
richiamati articoli 5 e 39 concerne la  facolta'  di  iscrivere  alle
predette   casse  le  rispettive  categorie  di  tutto  il  personale
dipendente e non puo', quindi, essere limitata soltanto ad una  parte
di esso.
  Per  l'esercizio di tale facolta' gli enti dovranno adottare, entro
il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della legge  n.
274/91  (e cioe' entro il 26 febbraio 1992) apposita deliberazione di
massima che  stabilisca  la  iscrizione  obbligatoria  per  tutto  il
personale  assunto  a  partire dalla data del decreto di approvazione
della  deliberazione  stessa  e  per  il  personale  in servizio alla
predetta  data,  l'autorizzazione  di  iscrizione   facoltativa,   da
esercitarsi  entro  il termine di cinque anni dalla medesima data del
citato decreto di approvazione della deliberazione di massima.
  La deliberazione di massima di cui sopra  dovra',  infatti,  essere
approvata   con   decreto  del  Ministro  (o  del  competente  organo
regionale) che esercita il controllo sull'ente, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro  ed  il  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
  Gli enti, successivamente, trasmetteranno alla  Direzione  generale
degli II.PP. la deliberazione suddetta, a pena di decadenza entro tre
mesi  dalla  data  del  suddetto  decreto di approvazione, unitamente
all'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
  Si sottolinea l'assoluta necessita' di rispettare tutti  i  termini
prescritti che hanno carattere perentorio.
  Per  i  dipendenti  che  verranno assunti dalla data del decreto di
approvazione della deliberazione di massima, sussistera' l'obbligo di
iscrizione alle casse pensioni dalla assunzione stessa, senza bisogno
di ulteriori adempimenti da parte del personale interessato.
  Viceversa, i dipendenti gia' in servizio alla  data  del  succitato
decreto  di  approvazione  potranno  richiedere, con apposita istanza
prodotta (come sopra specificato)  entro  il  termine  perentorio  di
cinque  anni  dalla  predetta data, l'autorizzazione per l'iscrizione
facoltativa alle casse pensioni  di  categoria,  che  decorrera'  dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a quello di presentazione della
relativa domanda.
  I servizi anteriori alla data di iscrizione  alle  casse  pensioni,
resi   alle   dipendenze   degli   enti   dal   personale  che  sara'
facoltativamente iscritto, potranno essere  ammessi  integralmente  a
riscatto  -  previa  domanda  nei termini di cui all'art. 7, comma 1,
della legge n. 274/91 - con le modalita' indicate nell'art. 22  della
legge n. 315 del 1967 detraendo dall'onere a carico degli interessati
l'importo della contribuzione INPS che verra' acquisita dalla cassa.
  In  alternativa, rimane impregiudicata la facolta' per il personale
"de quo" di chiedere la ricongiunzione dei servizi pregressi ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 29/79, ove ne sussistano le  condizioni  e
con  l'avvertenza che, in tal caso, la relativa istanza dovra' essere
presentata in costanza di rapporto di lavoro e cioe'  entro  l'ultimo
giorno di servizio.
  Non e' superfluo rammentare che il principio ispiratore della legge
n.  29/79  -  di  far  conseguire al richiedente un unico trattamento
pensionistico   attraverso   l'accentramento   di   piu'    posizioni
contributive presso una sola gestione previdenziale - comporta che la
facolta' di ricongiunzione non possa essere esercitata dai lavoratori
che   siano   titolari   di  altra  pensione  diretta,  anche  se  di
invalidita'.
  Si fa presente, infine, la disposizione  di  cui  all'art.  22  del
regio   decreto-legge  3  marzo  1938,  n.  680,  che  stabilisce  la
irrevocabilita' della iscrizione facoltativa.
  La presente circolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti
per le direzioni provinciali del tesoro, viene diramata d'intesa  con
la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
         Il direttore generale degli istituti di previdenza
                               GRANDE