A tutti gli enti con personale
iscritto alle casse pensioni degli
istituti di previdenza;
Alla Direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro;
Alle prefetture della Repubblica;
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano;
Ai provveditorati agli studi;
Alle corti di appello;
Alle direzioni provinciali del
Tesoro;
Alle ragionerie provinciali dello
Stato;
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica;
Al Ministero della sanita';
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale;
Alle delegazioni regionali della
Corte dei conti;
Ai comitati regionali di controllo;
Alla Ragioneria generale dello
Stato;
Alla Ragioneria centrale presso gli
istituti di previdenza;
All'ufficio di riscontro della
Corte dei conti presso gli istituti
di previdenza;
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
PARTE INTRODUTTIVA
Nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 199 del 26 agosto 1991 e' stata pubblicata la legge 8
agosto 1991, n. 274, concernente: "Acceleramento delle procedure di
liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed
integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione
generale degli istituti stessi".
Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte dalla
predetta legge che e' soprattutto volta a conseguire una maggiore
efficienza nell'erogazione delle prestazioni da parte delle casse
pensioni amministrate.
Sono previste, peraltro, alcune norme di favore per gli iscritti
alle casse medesime, quali ad esempio la concessione della pensione
provvisoria al cento per cento, il computo gratuito del servizio
militare di leva e la piena equiparazione degli orfani studenti
universitari agli orfani minorenni.
Con la precedente circolare 3 settembre 1991, n. 8/I.P. (punto
6.5), considerata l'immediata operativita' del comma 2 dell'art. 4
della legge n. 274/91, si sono forniti i primi esaurienti chiarimenti
circa il generale obbligo di iscrizione di tutti i dipendenti degli
enti iscritti alle casse.
Ora si intendono fornire le opportune istruzioni per rendere di
immediata ed effettiva applicazione alcuni articoli della legge in
esame onde non disattendere per lungo tempo le legittime aspettative
degli iscritti, cui la nuova legge ha conferito ulteriori o piu' ampi
diritti.
Si ritiene, quindi, opportuno anticipare, con riserva di ulteriori
disposizioni, per quanto concerne gli altri argomenti,
l'illustrazione e la risoluzione di alcune urgenti e pressanti
problematiche, che sono emerse a seguito dell'entrata in vigore della
legge indicata in oggetto e che non sono piu' differibili nel tempo.
La presente circolare concerne, pertanto, in particolare i seguenti
punti:
a) trattamento provvisorio di pensione (art. 15);
b) computo dei servizi militari di leva (art. 1);
c) orfani studenti universitari (art. 17);
d) trattamento per inabilita' (art. 13);
e) facolta' di iscrizione alle casse pensioni per gli enti
parastatali, morali e di diritto pubblico (art. 5, comma 7).
1. TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE (art. 15).
L'art. 15 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dispone l'attribuzione
del trattamento provvisorio di pensione, a carico delle casse
amministrate, nella misura del cento per cento della pensione
spettante. Il secondo comma del medesimo articolo consente di
valutare, ai fini della misura del predetto acconto, al settanta per
cento i periodi assicurativi, ricongiungibili ai sensi della legge n.
29/79, per i quali non sia stato ancora perfezionato il provvedimento
di ricongiunzione.
Con telegramma di Stato n. 22266 del 18 settembre 1991, in attesa
di ulteriori disposizioni, si sono pregati gli uffici competenti di
voler comunicare a tutti gli enti interessati che la menzionata
normativa trovava immediata applicazione per i trattamenti provvisori
di pensione decorrenti dal 10 settembre 1991, data di entrata in
vigore della citata legge n. 274/91.
Essendo pervenuti numerosi quesiti circa l'estensione o meno della
predetta disposizione anche a coloro che sono stati collocati a
riposo anteriormente al 10 settembre 1991, si e' provveduto a
riesaminare con particolare attenzione la normativa vigente in
materia nonche' le circolari numeri 597/79, 600/83, 614/87, 618/88 e
620/90 con le quali sono state fornite le necessarie istruzioni per
la determinazione del trattamento provvisorio di pensione da parte
degli enti datori di lavoro e la loro messa in pagamento da parte
delle competenti direzioni provinciali del Tesoro.
Avendo, peraltro, rilevato che l'art. 15 nulla dispone in merito
alla decorrenza dei piu' favorevoli trattamenti provvisori di
pensione e non esistendo, pertanto, alcun impedimento giuridico, si
ritiene che la disposizione in esame possa essere legittimamente
estesa a tutte le partite provvisorie di pensione per le quali non
sia ancora pervenuto il decreto definitivo.
Sempre nell'intento di favorire i pensionati delle casse
amministrate, si ritiene altresi' opportuno rimuovere quella
interpretazione statica della normativa in questione, secondo cui
l'acconto di pensione liquidato dall'ente, e posto in pagamento dalla
competente direzione provinciale del Tesoro, era immodificabile,
anche se, per effetto di miglioramenti economici derivanti da legge,
da regolamento, da contratto o da altri fatti ed atti giuridicamente
rilevanti, intervenuti successivamente ma con effetto retroattivo, la
"pensione spettante" sarebbe stata d'importo piu' elevato rispetto a
quella prevista al momento della liquidazione del trattamento
provvisorio di pensione.
Conseguentemente si rende indispensabile accedere ad una
interpretazione dinamica (e non piu' statica) del concetto di
"pensione spettante", nel senso di consentire agli enti datori di
lavoro di poter sostituire i fogli di liquidazione del trattamento
provvisorio di pensione - mod. S.C. 755/3 - allorquando, per effetto
di miglioramenti retributivi intervenuti successivamente, la
retribuzione annua contributiva (e conseguentemente la pensione
spettante) alla data di cessazione dal servizio risulti d'importo
piu' elevato rispetto a quella indicata nell'originario mod. 755, a
suo tempo inoltrato a questa Direzione generale per il tramite della
direzione provinciale del Tesoro.
Deve ritenersi pure consentito che gli enti iscritti alle casse
possano indicare, laddove spettanti, oltre alla pensione originaria,
anche gli ulteriori e maggiori importi pensionistici, con le relative
date di decorrenza, derivanti (alle varie scadenze) dai benefici
economici che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza.
Al riguardo, si richiamano, in particolare l'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 333/90 e gli articoli 43 e 113 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 che dispongono la
corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione dei
regolamenti medesimi, alle scadenze e negli importi previsti, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale (cfr. citata circolare n. 8/I.P. -
paragrafo 5).
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, al fine
di corrispondere alle giuste aspettative dei pensionati degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro, non ancora in
possesso del decreto definitivo di pensione, gli enti datori di
lavoro sono autorizzati ad inoltrare alle competenti direzioni
provinciali del Tesoro, in sostituzione del precedente, un nuovo mod.
755/3, debitamente compilato e completo di tutti i dati che di
seguito verranno indicati, per consentire alle DD.PP.TT. medesime di
porre in pagamento acconti di pensione che tengano conto del piu'
favorevole trattamento che spetta ai sensi dell'art. 15 della legge
n. 274/91 nonche' dei benefici economici che abbiano effetto sul
trattamento di quiescenza e che siano intervenuti e/o applicati
successivamente al collocamento a riposo del proprio ex-dipendente.
A tal fine gli interessati che siano ancora in godimento del
trattamento provvisorio di pensione dovranno produrre, a scopo
ricognitivo, apposita istanza al proprio ente datore di lavoro che
aveva disposto l'acconto di pensione, all'atto della cessazione dal
servizio, avendo cura di indicare esattamente i seguenti
indispensabili dati:
cognome e nome, luogo e data di nascita, via, numero civico,
comune di residenza e codice postale, direzione provinciale del
Tesoro che eroga il trattamento provvisorio di pensione, numero di
iscrizione e decorrenza dell'acconto di pensione, numero di posizione
del fascicolo previdenziale esistente presso la Direzione generale
degli istituti di previdenza ed, infine, esplicita dichiarazione,
sotto la personale responsabilita', con la quale autocertificano di
non aver ancora ricevuto alcun decreto di pensione definitiva da
parte della Direzione generale degli istituti di previdenza.
Gli enti, non appena ricevute le predette domande e dopo aver
riscontrato l'esattezza dei dati indicati, trasmetteranno, tramite le
competenti direzioni provinciali del Tesoro, il mod. 755/3, in
duplice esemplare, opportunamente adattato (in attesa dell'invio di
un nuovo modello in corso di elaborazione), con l'esplicita
annotazione che annulla e sostituisce il precedente originariamente
inviato all'atto della cessazione, debitamente compilato con
l'indicazione del trattamento provvisorio di pensione, riliquidato in
conformita' del citato art. 15 della legge n. 274/91, spettante alla
data di cessazione e indicando, ove competano, alle relative date di
decorrenza, i maggiori importi pensionistici, derivanti
dall'applicazione dei benefici economici contrattuali che abbiano
effetto sul trattamento di quiescenza.
Nel contempo, gli enti stessi avranno cura di inoltrare
tempestivamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza
la documentazione occorrente per la liquidazione della pensione
definitiva, unitamente ad un apposito modello 5000/D- bis che al piu'
presto verra' trasmesso, con le opportune istruzioni, per il tramite
delle prefetture.
Le direzioni provinciali del Tesoro porranno in pagamento, con le
consuete modalita' le nuove pensioni provvisorie riliquidate (facendo
luogo a conguaglio a credito o a debito) e, dopo aver debitamente
compilato la parte di loro competenza, invieranno, con la massima
urgenza, il mod. 755/3 alla predetta Direzione generale, avvalendosi
anche del seguente numero di telefax: 06-5741165. Resta, ovviamente,
inteso che l'esistenza di un qualsiasi decreto definitivo esclude la
possibilita' di porre in pagamento il trattamento provvisorio
riliquidato, anche se di maggiore importo.
In considerazione delle nuove istruzioni impartite con la presente
circolare che estende a tutti i pensionati le piu' favorevoli
disposizioni contenute nell'art. 15 della legge n. 274/91 e che,
peraltro, travolge l'interpretazione statica e immodificabile del
trattamento provvisorio posto in pagamento, si invitano gli enti
datori di lavoro ad astenersi dall'inoltrare alla Direzione generale
degli istituti di previdenza le pratiche di pensione relative ai
dipendenti cui non siano stati ancora applicati i miglioramenti
economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
In tali casi, infatti, per poter liquidare in via definitiva il
trattamento di quiescenza spettante, occorre acquisire agli atti
l'apposita certificazione attestante le maggiori retribuzioni
attribuite, alle varie scadenze, in applicazione dei benefici
economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
Alla luce delle trascorse esperienze in materia, si rende
necessario rammentare agli enti datori di lavoro che, nella
concessione del trattamento provvisorio di pensione, essi agiscono
quali ordinatori primari di spesa assumendosi una diretta
responsabilita' in caso di eventuale erogazione di importi non
dovuti.
Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 538/86, infatti, testualmente recita:
"Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di
appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un
trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto,
indiretto o di riversibilita', ovvero un trattamento in misura
superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto
doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione e'
tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa
verso l'interessato medesimo".
Peraltro non sembra inutile, in via generale, ribadire che la
potesta' certificatoria degli enti in tanto sussiste in quanto si e'
in possesso degli atti storici d'ufficio, in conformita' dei quali
viene redatta la certificazione.
Al riguardo e' necessario, altresi', rammentare il disposto
dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 538
secondo cui " .. la competente direzione provinciale del Tesoro
corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio
determinato in base ai servizi risultanti dalla documentazione in
possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio,
purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma
di legge .. La concessione del trattamento provvisorio e' disposta in
base ad apposita comunicazione diretta alla competente direzione
provinciale del Tesoro, contenente le seguenti indicazioni:
importo della pensione annua lorda da corrispondere; numero degli
anni di servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio, in
base ai quali e' stata determinata la pensione provvisoria da
corrispondere; eta' massima di collocamento a riposo in base alla
legge, al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; ..altri
dati ritenuti necessari".
Corre, inoltre, l'obbligo di richiamare l'attenzione degli enti
datori di lavoro, a salvaguardia delle loro responsabilita', sui
presupposti di legge che consentono l'esercizio della facolta' di
ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della legge n.
29/79, in considerazione dei numerosi casi che si sono riscontrati in
merito ad inammissibili domande di ricongiunzione che non hanno
consentito agli interessati di conseguire il diritto a pensione, con
conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte in sede di
trattamento provvisorio di pensione.
In merito, si fa osservare che l'esercizio della facolta' di cui
alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e' connesso alla finalita',
espressamente precisata nella legge stessa, di far conseguire al
richiedente, attraverso l'accentramento di piu' posizioni
contributive presso una sola gestione previdenziale, un unico
trattamento pensionistico corrispondente al complessivo periodo di
lavoro svolto. Tale principio della pensione unica, ispiratore della
suddetta legge n. 29, comporta che la facolta' di ricongiunzione non
possa essere esercitata dai lavoratori che siano gia' titolari di
pensione diretta I.N.P.S., anche se di invalidita'. Pertanto,
eventuali periodi contributivi (che non abbiano concorso alla
liquidazione della pensione I.N.P.S.) sono indisponibili,
intrasferibili e non possono essere ricongiunti ai sensi della
menzionata legge n. 29/79; essi potranno essere invece utilizzati dal
medesimo istituto per la rideterminazione della pensione I.N.P.S. in
godimento.
Gli enti datori di lavoro, infine, accertati con la massima
accuratezza i requisiti e le condizioni di legge, che qui di seguito
sono ampiamente illustrati, sono autorizzati a valutare al cento per
cento, ai fini del diritto e della misura della pensione provvisoria,
i periodi di servizio di cui all'art. 1 della legge n. 274/91 in
esame, per i quali non sia stato ancora adottato il formale
provvedimento di computo.
2. SERVIZI MILITARI (art. 1 della legge 8 agosto 1991,
n. 274).
L'art. 1 della legge n. 274/91, ai fini del trattamento di
quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni amministrate,
ha disposto il computo a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, dei periodi di servizio militare di leva,
di quelli considerati sostitutivi ed equiparati nonche' del
corrispondente servizio di volontariato prestato, non in costanza di
rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo, secondo le
modalita' di cui alla legge n. 1222/71 e successive modificazioni
(legge n. 49/87 e legge n. 288/91).
La norma in esame ha effetto retroattivo dalla data di entrata in
vigore della citata legge n. 958 del 1986 (30 gennaio 1987) e
stabilisce che il computo previsto avvenga con onere a carico delle
predette casse pensioni.
Tuttavia, il secondo comma aggiunge che la predetta disposizione
non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia'
utilizzati o che siano gia' altrimenti utili a pensione in altri
ordinamenti previdenziali (per es. Stato, I.N.P.S., ecc.) ovvero
nell'ordinamento delle casse pensioni stesse amministrate dalla
Direzione generale degli II.PP. (si pensi per esempio all'ipotesi
del servizio militare gia' riscattato).
Infine, il terzo comma del menzionato art. 1 prescrive
esplicitamente che rimangono ferme le vigenti norme sulla
ricongiunzione dei servizi di cui alla legge n. 523/54, al decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092/73, alla legge n. 29/79 ed
alla legge n. 45/90.
Al riguardo, si ritiene opportuno mettere in evidenza gli aspetti
fondamentali della nuova disciplina, onde fornire utili criteri di
riferimento per la soluzione delle concrete problematiche che
potranno emergere nell'attivita' operativa, con particolare
riferimento:
a) all'oggetto ed ai destinatari della normativa in esame;
b) alla necessita' di manifestare una esplicita volonta' e di
produrre congiuntamente una dichiarazione attestante la non
utilizzazione in altri fondi del servizio militare;
c) alla prevalenza delle diverse normative sulla ricongiunzione
rispetto al beneficio dell'art. 1 in esame;
d) alla necessita' di adottare un formale provvedimento;
e) ai limiti all'efficacia retroattiva della norma ed alla
conseguente irripetibilita' delle somme pagate a titolo di onere di
riscatto del servizio militare.
Per brevita' e semplicita' di esposizione, nel seguito si fara'
riferimento soltanto al servizio militare, ma resta inteso che le
stesse considerazioni valgono anche per i servizi sostitutivi,
equiparati e di volontariato nei Paesi in via di sviluppo.
2.1. Oggetto e destinatari.
Secondo il chiaro significato proprio delle parole usate dal
legislatore il servizio militare da computare, limitatamente al
periodo di effettiva durata, e' soltanto quello di leva; tale
beneficio potrebbe essere richiesto soltanto dagli "iscritti", cioe'
da coloro che sono in attivita' di servizio, in quanto i dipendenti
collocati a riposo, non essendo piu' ricompresi negli elenchi
generali dei contributi, perdono la qualita' di "iscritti" ed
assumono quella di "pensionati" delle casse amministrate.
Tuttavia, per evidenti ragioni di equita', nel silenzio della
legge, e' giuridicamente corretto consentire agli interessati ed ai
loro superstiti, aventi diritto a pensione, di esercitare il loro
diritto entro i piu' favorevoli termini perentori previsti dall'art.
27 della legge n. 610/52, - cosi' come modificato ed integrato
dall'art. 7 della legge n. 274/91 - considerato che tale disposizione
concerne non solo "i riscatti" dei servizi militari, ma anche il loro
" ..riconoscimento ..".
2.2. Domanda e contestuale dichiarazione.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto dei citati articoli 1 e 7
della legge n. 274 e 27 della legge 610, posto che la valorizzazione
in pensione in nessun caso puo' avvenire d'ufficio, gli interessati
dovranno presentare apposita domanda per il computo del servizio
militare di leva, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data della cessazione definitiva dal servizio. In caso di morte
dell'iscritto, che avvenga entro il termine predetto, la domanda di
computo puo' essere validamente presentata dai superstiti, aventi
diritto a pensione, entro novanta giorni dalla data di decesso
dell'iscritto o del pensionato.
Unitamente o contestualmente alla domanda, l'interessato dovra'
produrre una dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di
notorieta', rilasciata ai sensi della legge n. 15/68, sotto la
propria responsabilita' anche penale, con la quale attesti che il
periodo di servizio militare di leva, di cui viene chiesto il computo
con onere a carico delle casse pensioni, non e' stato gia' utilizzato
ne' intende utilizzarlo per l'avvenire, in altri ordinamenti
pensionistici (come per es. lo Stato, l'I.N.P.S., ecc.).
2.3. Prevalenza delle diverse normative sulle ricongiunzioni.
E' opportuno rilevare che il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che
rimangono ferme le norme vigenti sulle ricongiunzioni (legge n.
523/54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, legge n.
29/79 e legge n. 45/90).
Pertanto, dovra' porsi particolare attenzione, in presenza di
istanze di ricongiunzione in atti, nel verificare che il servizio
militare, di cui sia stato chiesto il computo, non sia stato gia'
valutato da altri istituti previdenziali ed in particolare
dall'I.N.P.S. (mediante richiesta di accreditamento di contributi
figurativi) o dallo Stato.
Al riguardo, e' utile rammentare che per i dipendenti statali il
servizio militare di leva e' computato d'ufficio (e non a domanda)
tra i servizi utili a pensione. Pertanto, in nessun caso, un iscritto
alle casse pensioni che abbia prestato un servizio statale (dopo
quello militare), ricongiungibile ai sensi della legge n. 523/54 o
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, potra'
chiedere il computo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 274/91, del
servizio militare di leva ai fini del trattamento di quiescenza
erogato dalle casse medesime, in quanto esso o ha formato oggetto del
trattamento di quiescenza (conferito dallo Stato nella forma della
pensione o dell'indennita' "una tantum") oppure sara' ricongiunto,
unitamente agli altri servizi statali, con quello che attualmente
presta con iscrizione alle casse pensioni.
E', altresi', utile sottolineare che nel caso di domanda di
ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79, laddove il tabulato
I.N.P.S. evidenzi contributi figurativi concernenti il servizio
militare, quest'ultimo non potra' formare oggetto di computo, con
onere a carico delle casse, ma dovra' essere ricongiunto ai sensi
della citata legge n. 29/79, salvo che, ad iniziativa della parte
interessata, l'I.N.P.S. non trasmetta, prima dell'adozione del
provvedimento di ricongiunzione, un altro tabulato (che annulli e
sostituisca il precedente) depurato dei contributi accreditati per il
servizio militare che cosi' diventerebbe computabile.
2.4. Adozione di un formale provvedimento.
Si ricorda che qualunque procedimento amministrativo (ad iniziativa
di parte) deve necessariamente concludersi con un provvedimento
idoneo a manifestare all'esterno, con effetti obbligatori nei
confronti dei terzi, la volonta' dell'amministrazione. Pertanto,
anche nella fattispecie in esame, si rende indispensabile l'adozione
di un formale provvedimento di computo (in sede di trattamento di
quiescenza puo' essere contenuto nello stesso decreto di conferimento
della pensione che, in tal caso, avra' natura di atto amministrativo
plurimo).
L'adozione del formale provvedimento, pur avente le caratteristiche
dell'atto amministrativo paritetico, e' necessaria per molteplici
ragioni: innanzitutto costituisce l'unico mezzo per portare a
conoscenza dell'interessato l'accoglimento (ovvero, laddove non
sussistano i requisiti, il rigetto) della domanda presentata nonche'
l'effettivo periodo computato ai fini del trattamento di quiescenza;
poi, per consentire all'iscritto di essere in possesso di un atto
contro cui eventualmente proporre ricorso.
Peraltro, in caso di domanda di riscatto o di ricongiunzione,
presentata posteriormente all'istanza di computo del servizio
militare di leva, per un corretto e regolare calcolo del relativo
contributo, bisogna considerare tra i servizi gia' utili a pensione
anche il periodo di servizio militare che e' stato indicato nel
provvedimento di computo adottato (o che e' da adottare con
precedenza rispetto agli altri provvedimenti).
2.5. Limiti all'efficacia retroattiva e irripetibilita' delle somme
pagate.
Per esplicita volonta' del legislatore, la nuova disciplina ha
efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge n. 958/86.
Conseguentemente, le domande prodotte dagli iscritti, ai sensi
dell'art. 20 della citata legge n. 958, a decorrere dal 30 gennaio
1987, ancorche' sia stato comunicato che il predetto art. 20 non era
applicabile e purche' non sia stato adottato alcun provvedimento di
riscatto oneroso del servizio militare di leva, devono considerarsi
validamente presentate ai fini del computo di cui all'art. 1 della
legge n. 274/91.
Resta inteso, pero', che dovra' sempre essere richiesta la
dichiarazione sostitutiva, descritta al punto 2.2, per accertare la
non valutazione di altri ordinamenti previdenziali. Con l'occasione,
anche se per mero tuziorismo, non sarebbe inopportuno che
l'interessato, nel produrre la suddetta dichiarazione sostitutiva,
voglia confermare la domanda a suo tempo prodotta ai sensi del piu'
volte citato art. 20.
Nel caso, invece, che sia stata presentata un'istanza di riscatto
oneroso (sempre che non sia stato adottato alcun provvedimento),
senza alcun riferimento all'art. 20 della legge n. 958/86, al fine di
evitare ogni dubbio, e' altresi' opportuno invitare gli interessati a
far pervenire, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, un'apposita
domanda con la quale precisino con riferimento alla precedente
istanza di riscatto oneroso, che intendono avvalersi dell'art. 1
della legge n. 274/91.
L'effetto retroattivo della norma pone il problema di quali siano i
limiti giuridici alla retroattivita' stessa; limiti che vanno
individuati analogamente a quanto avviene per le sentenze della Corte
costituzionale, alla luce dei principi generali di diritto
pacificamente riconosciuti in dottrina ed in giurisprudenza, nella
decadenza e nella prescrizione nonche' nei c.d. "rapporti esauriti".
La distinzione tra rapporti esauriti e pendenti attiene, per quanto
concerne gli atti amministrativi, solo alla possibilita' o meno di
poter sottoporre ancora la questione davanti al giudice. L'atto, per
il quale siano decorsi i termini perentori di decadenza per
l'impugnazione innanzi all'autorita' giudiziaria competente ovvero
sia intervenuta sentenza passata in giudicato, e' inoppugnabile e,
pertanto, il sottostante rapporto giuridico-amministrativo e' da
considerarsi "esaurito" e non piu' "pendente".
In altri termini, cio' rende il rapporto giuridico insuscettibile
di essere assoggettato alla nuova disciplina; i rapporti esauriti non
possono essere incisi dagli effetti retroattivi della norma in esame.
E' bene rammentare, altresi', che l'atto di controllo e' atto a se'
stante (e non elemento costitutivo del provvedimento soggetto a
controllo) e che, peraltro, il controllo successivo non determina
l'inizio dell'efficacia dell'atto che diviene efficace e perfetto di
per se' una volta emanato.
Al riguardo e' da considerare il caso in cui sia stato adottato un
provvedimento di riscatto oneroso, regolarmente notificato
all'interessato, ma per il quale non sia dovuto alcun versamento (ne'
in unica soluzione ne' rateizzato); si pensi all'ipotesi in cui
l'interessato abbia rinunziato al riscatto o sia decaduto dalla
facolta' di accettazione (e non abbia impugnato nei perentori termini
di decadenza l'atto) ovvero che non abbia ancora accettato (ma che
non siano ancora decorsi i termini per l'accettazione medesima).
Nelle prime due ipotesi, pur essendo il "rapporto esaurito",
all'interessato, se non e' cessato dal servizio da piu' di novanta
giorni, rimane sempre la facolta' di presentare una nuova domanda di
computo del servizio militare di leva, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 274/91, con relativa dichiarazione sostitutiva.
Nell'ultima ipotesi il dipendente, sempre che non sia cessato dal
servizio da piu' di novanta giorni, potra' rinunziare al riscatto e,
nel contempo, produrre domanda di computo e la dichiarazione
sostitutiva sopra indicate.
Restano, peraltro, esclusi dall'efficacia retroattiva della nuova
disciplina tutti quei provvedimenti di riscatto oneroso regolarmente
notificati ed accettati, per i quali non sia stato, tempestivamente,
presentato ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi degli articoli 71
del regio decreto-legge n. 680/38, 79 della legge n. 176/41, 65 della
legge n. 1035/39 e 20 della legge n. 380/55, rispettivamente, per la
C.P.D.E.L., per la C.P.I., per la C.P.S. e per la C.P.U.G.
La sussistenza o meno del pagamento rateale del contributo di
riscatto non ha alcuna influenza ed alcun valore determinante per
l'individuazione dell'indicato carattere di "pendenza" del rapporto,
cosi' come a nulla rileva la circostanza che il provvedimento non sia
stato ancora sottoposto al controllo successivo della Corte dei
conti.
Tuttavia, al fine di agevolare gli iscritti e temperare gli effetti
dei principi sopra enunciati, e' opportuno indicare le facolta' che
residuano agli interessati per usufruire, almeno parzialmente, dei
benefici della norma stessa, pur in presenza di un "rapporto
esaurito". Ed invero gli articoli 25 della legge n. 1646/62, 81
della legge n. 176/41, 67 della legge n. 1035/39 e 22 della legge n.
380/55, rispettivamente per la C.P.D.E.L., per la C.P.I., per la
C.P.S. e per la C.P.U.G., consentono all'iscritto che abbia accettato
il contributo di riscatto con pagamento rateale di essere esonerato
dal pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la relativa
domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione. In tal
caso, si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al
rapporto tra l'importo pagato e il contributo complessivamente
dovuto, mentre il restante periodo, non essendo piu' utile a pensione
(per la parziale rinuncia intervenuta) sempre che l'interessato non
sia cessato dal servizio da piu' di novanta giorni, potra' formare
oggetto di apposita nuova domanda di computo con onere a carico delle
casse pensioni.
Nulla, invece, potranno opporre coloro i quali abbiano gia'
interamente pagato il contributo di riscatto del servizio militare di
leva (sia in unica soluzione che in forma rateale). A questo punto e'
bene rammentare che, in caso di accettazione con modalita' di
pagamento rateali, le rate mensili del contributo decorrono dal primo
giorno del mese successivo all'accettazione (che peraltro deve
avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento)
e che dal predetto mese l'ente datore di lavoro deve effettuare le
trattenute sullo stipendio da versare alle casse pensioni con le
consuete modalita'. Pertanto il pagamento delle rate mensili,
ancorche' esse non siano state effettivamente trattenute e versate,
e' da considerarsi senza alcun dubbio dovuto a decorrere dal mese
successivo all'accettazione del provvedimento di riscatto oneroso del
servizio militare di leva.
In conclusione, si deve affermare e ribadire che nella materia in
questione vale il principio della irripetibilita' degli importi
legittimamente pagati ("rectius" dovuti). Come si e' ampiamente
illustrato in precedenza, non vi e' alcuna possibilita' di effettuare
rimborsi relativamente ai contributi di riscatto del servizio
militare di leva allorquando tali somme siano legittimamente dovute,
anche se non ancora pagate o versate. Ogni eventuale pretesa in
merito dovrebbe essere considerata indebita e temeraria per le
suesposte ragioni che, ad ogni buon fine, sinteticamente si
riassumono:
1) il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 274/91 non consente
l'applicabilita' della norma stessa a quei periodi di servizio
militare di leva che siano gia' altrimenti utili a pensione
(risultando essi riscattati con le casse pensioni degli II.PP.);
2) i rapporti esauriti costituiscono un limite invalicabile agli
effetti retroattivi della norma in esame.
3. ORFANI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 17).
L'art. 17, comma 2, della legge n. 274/91 ha equiparato, ai fini
del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita', erogato
dalle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai minorenni gli
orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori
equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
Con tale disposizione, del tutto identica a quella contenuta
nell'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, concernente il
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, e' stata eliminata, a decorrere dal 10 settembre 1991, la
preesistente discriminazione a sfavore delle categorie amministrate.
Al riguardo, per esigenze di uniformita' dell'azione
amministrativa, e' opportuno richiamare, in particolare, le
istruzioni impartite dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP -
per l'attuazione della legge n. 391 del 1984, con circolare n. 7 del
31 gennaio 1985, con circolare telegrafica n. 115886 del 21 marzo
1985 e con la nota n. 185253 del 27 gennaio 1986 (indirizzata alla
Direzione provinciale del tesoro di Latina e, per conoscenza, alla
Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro).
Le considerazioni gia' formulate con le predette istruzioni valgono
anche con riferimento all'art. 17, comma 2, in esame, ovviamente per
quanto compatibili e con gli adattamenti del caso nonche' con
l'esclusione delle indicazioni successivamente fornite a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 25-31 marzo 1988
che non incide sulla normativa propria delle casse pensioni degli
istituti di previdenza.
Si precisa subito, in via preliminare, che il beneficio in
questione non compete per i periodi di frequenza dei corsi di
specializzazione post-universitari, anche se gli orfani non abbiano
ancora compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
Si rammenta, inoltre, la disposizione di carattere generale
contenuta nell'art. 18, comma 1, della legge n. 274 del 1991, in base
alla quale le condizioni soggettive previste per il diritto al
trattamento indiretto o di riversibilita' debbono sussistere
rispettivamente alla morte del dipendente o del pensionato e debbono
permanere.
Il successivo comma 3 dello stesso art. 18 fa obbligo agli
interessati di comunicare, tra l'altro, alla competente Direzione
provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato
luogo all'attribuzione della pensione.
Poste queste premesse, e' da chiarire che, per quanto concerne le
pensioni indirette o di riversibilita' decorrenti dal 10 settembre
1991, il requisito dell'iscrizione all'universita' o ad istituti
superiori equiparati deve sussistere al momento del decesso del dante
causa ovvero al compimento del ventunesimo anno di eta' degli orfani
minori compartecipi o titolari.
Invece, per i decessi avvenuti anteriormente al 10 settembre 1991,
data di entrata in vigore della legge n. 274/91, si prescinde dalle
condizioni suddette per gli orfani, gia' titolari o compartecipi, che
abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' prima del 10 settembre
1991, purche' il requisito "de quo" sia sussistente alla stessa data
del 10 settembre 1991.
Resta inteso che, in tal caso, il beneficio in questione sara'
riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n.
274/91 (10 settembre 1991), non essendone stata prevista la
retroattivita' ne' potendosi estendere, in via analogica, la
richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 366/1988.
In definitiva, le possibili fattispecie sono le seguenti:
1) trattamenti di quiescenza indiretti o di riversibilita'
decorrenti dal 10 settembre 1991 o successivamente. In tale ipotesi
il requisito dell'iscrizione all'universita' deve sussistere al
momento del decesso del dante causa ovvero al compimento del
ventunesimo anno di eta' degli orfani minori compartecipi o titolari;
2) trattamenti di quiescenza indiretti o di riversibilita' con
decorrenza anteriore al 10 settembre 1991; in questo caso bisogna
distinguere:
a) se gli orfani, titolari o compartecipi, raggiungono il
ventunesimo anno di eta' successivamente alla predetta data, la
sussistenza del requisito dell'iscrizione all'universita' dovra'
essere verificata al momento del compimento dell'eta' medesima;
b) se gli orfani, gia' titolari o compartecipi, abbiano compiuto
il ventunesimo anno di eta' prima del 10 settembre 1991, il predetto
requisito deve sussistere alla stessa data del 10 settembre 1991,
dalla quale decorrera' pure il beneficio in questione.
Nei confronti degli orfani che si trovino nelle condizioni di cui
al punto a), alla prosecuzione della pensione o della quota di
pensione fino al termine del corso legale degli studi e, comunque,
non oltre il ventiseiesimo anno di eta', provvedono direttamente le
direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative
partite.
Nell'eventualita' di iscrizioni intestate ad orfani soli che
risultino chiuse successivamente al 10 settembre 1991 per il
compimento del ventunesimo anno di eta' dei titolari, al ripristino
provvederanno altresi' le dette direzioni provinciali, previa
riassunzione in carico delle rispettive partite, sia che trattasi di
pensioni indirette che di riversibilita'.
Nella ipotesi prevista nel punto b), il ripristino della pensione o
della quota di pensione verra' disposto, su segnalazione degli
interessati e senza provvedimento formale, dalle direzioni medesime,
qualora gli orfani siano stati titolari o compartecipi di trattamenti
di riversibilita', provvisori o definitivi, concessi dalle direzioni
stesse, ovvero gia' compartecipi di pensioni indirette tuttora in
pagamento a favore del coniuge superstite o di altri orfani minori
compartecipi.
Nei confronti invece di orfani soli gia' titolari di pensioni
indirette, definitive o provvisorie, al ripristino provvederanno la
Direzione generale degli istituti di previdenza o gli enti datori di
lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze.
Dei provvedimenti come sopra adottati, le direzioni provinciali del
tesoro daranno comunicazione alla predetta centrale amministrazione.
4. TRATTAMENTO PER INABILITA' (art. 13).
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha
esplicitamente confermato, agli articoli 16 ed 86, la norma gia'
contenuta nel previgente contratto del comparto del Servizio
sanitario nazionale (art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/87) che impone all'ente datore di lavoro di
esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il
dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo allo svolgimento delle
proprie mansioni, prima di poterne disporre la dispensa per motivi di
salute.
L'analoga disposizione per il comparto degli enti locali, contenuta
nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87,
e' stata riconfermata in virtu' della norma finale di rinvio di cui
all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90.
Tale procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come
un vero e proprio obbligo giuridico che costituisce condizione di
legittimita' dei collocamenti a riposo per inabilita' relativa alle
mansioni esercitate.
Nel caso, invece, che il verbale di visita medico-collegiale
attesti "la sussistenza della inabilita' assoluta e permanente a
qualsiasi lavoro", l'ente datore di lavoro e' tenuto, senza alcun
indugio, a disporre l'immediata dispensa dal servizio per motivi di
salute del dipendente non piu' idoneo a svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa.
Tutto cio' premesso, il primo comma dell'art. 13 della piu' volte
citata legge n. 274/91 ha disposto che le domande di pensione che
richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' (cio' vale
sia nel caso di inabilita' relativa alle mansioni sia nel caso di
inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro), non
derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale
di visita medico-collegiale, effettuata presso le unita' sanitarie
locali, che attesti la sussistenza o meno della condizione di
"inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro".
Si richiama, pertanto, l'attenzione dei collegi medici ad esprimere
esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno di
tale ultima condizione, anche nel caso di semplice riconoscimento di
inabilita' relativa alle sole mansioni esercitate, avendo cura di
riportare nel verbale l'esatta dizione di legge.
Il secondo comma dell'art. 13 in esame, contiene inoltre due
disposizioni innovative di notevole importanza:
a) la prima attribuisce al lavoratore la facolta', ove questi lo
richieda, assumendosene l'onere a carico, di integrare il collegio
medico con un sanitario di propria fiducia;
b) la seconda impone quale membro indefettibile del collegio un
medico in rappresentanza della cassa pensioni cui il lavoratore
risulta iscritto.
Le due disposizioni sopra riportate inducono alle seguenti
riflessioni.
I collegi medici delle unita' sanitarie locali dovrebbero essere
considerati imperfetti e non potrebbero legittimamente esprimere i
propri giudizi se non venissero integrati dal medico in
rappresentanza delle casse pensioni e, ove il lavoratore lo
richiedesse, dal medico di fiducia di questi.
Ma mentre il lavoratore esercita un diritto eventuale e meramente
potestativo, la cassa pensioni invece esercita ed adempie ad un
potere-dovere nel nominare il proprio medico rappresentante.
Quest'ultima norma si e' resa necessaria per arginare il dilagante
fenomeno delle innumerevoli domande di pensione di inabilita'
tendenti a conseguire anticipatamente il diritto a pensione e/o
percepire l'indennita' integrativa speciale in misura intera.
Tuttavia, la giusta tutela e la salvaguardia del delicato
equilibrio tecnico-finanziario delle casse pensioni devono essere
necessariamente coniugate con l'esigenza del rispetto dei diritti dei
lavoratori che non possono essere disattesi per un tempo
indeterminato, a causa delle difficolta' organizzative che si sono
riscontrate nello stipulare convenzioni e nel conferire gli incarichi
di rappresentanza ai medici su tutto il territorio nazionale.
Pertanto, fino a quando non si sara' provveduto a comunicare il
nominativo del medico in rappresentanza delle casse pensioni, i
collegi medici delle unita' sanitarie locali sono autorizzati ad
effettuare le visite medico-collegiali e ad esprimere il proprio
giudizio medico-legale nella stessa composizione ritenuta valida
nell'assetto normativo precedente (tre medici dei quali uno con la
qualifica di primario), eventualmente integrato, su richiesta del
lavoratore, del medico di fiducia dello stesso.
Nel verbale dovra', pero', essere esplicitamente annotato che si e'
proceduto ugualmente alla visita medico-collegiale, senza
l'integrazione del medico in rappresentanza della cassa pensioni, in
quanto la Direzione generale degli istituti di previdenza non ha
ancora provveduto a comunicare il nominativo del proprio medico di
fiducia.
5. FACOLTA' DI ISCRIZIONE ALLE CASSE PENSIONI PER GLI ENTI
PARASTATALI, GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ENTI MORALI.
L'art. 5, comma 7, della legge n. 274/91 ha previsto per gli enti
sopra citati la facolta' di iscrivere il personale dipendente alle
casse pensioni degli istituti di previdenza, con le modalita' di cui
all'art. 39 della legge n. 379/55.
All'uopo, si precisa, innanzitutto, che il combinato disposto dei
richiamati articoli 5 e 39 concerne la facolta' di iscrivere alle
predette casse le rispettive categorie di tutto il personale
dipendente e non puo', quindi, essere limitata soltanto ad una parte
di esso.
Per l'esercizio di tale facolta' gli enti dovranno adottare, entro
il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della legge n.
274/91 (e cioe' entro il 26 febbraio 1992) apposita deliberazione di
massima che stabilisca la iscrizione obbligatoria per tutto il
personale assunto a partire dalla data del decreto di approvazione
della deliberazione stessa e per il personale in servizio alla
predetta data, l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da
esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla medesima data del
citato decreto di approvazione della deliberazione di massima.
La deliberazione di massima di cui sopra dovra', infatti, essere
approvata con decreto del Ministro (o del competente organo
regionale) che esercita il controllo sull'ente, di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Gli enti, successivamente, trasmetteranno alla Direzione generale
degli II.PP. la deliberazione suddetta, a pena di decadenza entro tre
mesi dalla data del suddetto decreto di approvazione, unitamente
all'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.
Si sottolinea l'assoluta necessita' di rispettare tutti i termini
prescritti che hanno carattere perentorio.
Per i dipendenti che verranno assunti dalla data del decreto di
approvazione della deliberazione di massima, sussistera' l'obbligo di
iscrizione alle casse pensioni dalla assunzione stessa, senza bisogno
di ulteriori adempimenti da parte del personale interessato.
Viceversa, i dipendenti gia' in servizio alla data del succitato
decreto di approvazione potranno richiedere, con apposita istanza
prodotta (come sopra specificato) entro il termine perentorio di
cinque anni dalla predetta data, l'autorizzazione per l'iscrizione
facoltativa alle casse pensioni di categoria, che decorrera' dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
relativa domanda.
I servizi anteriori alla data di iscrizione alle casse pensioni,
resi alle dipendenze degli enti dal personale che sara'
facoltativamente iscritto, potranno essere ammessi integralmente a
riscatto - previa domanda nei termini di cui all'art. 7, comma 1,
della legge n. 274/91 - con le modalita' indicate nell'art. 22 della
legge n. 315 del 1967 detraendo dall'onere a carico degli interessati
l'importo della contribuzione INPS che verra' acquisita dalla cassa.
In alternativa, rimane impregiudicata la facolta' per il personale
"de quo" di chiedere la ricongiunzione dei servizi pregressi ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 29/79, ove ne sussistano le condizioni e
con l'avvertenza che, in tal caso, la relativa istanza dovra' essere
presentata in costanza di rapporto di lavoro e cioe' entro l'ultimo
giorno di servizio.
Non e' superfluo rammentare che il principio ispiratore della legge
n. 29/79 - di far conseguire al richiedente un unico trattamento
pensionistico attraverso l'accentramento di piu' posizioni
contributive presso una sola gestione previdenziale - comporta che la
facolta' di ricongiunzione non possa essere esercitata dai lavoratori
che siano titolari di altra pensione diretta, anche se di
invalidita'.
Si fa presente, infine, la disposizione di cui all'art. 22 del
regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, che stabilisce la
irrevocabilita' della iscrizione facoltativa.
La presente circolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti
per le direzioni provinciali del tesoro, viene diramata d'intesa con
la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.
Il direttore generale degli istituti di previdenza
GRANDE