IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, concernente le tasse sui contratti di borsa; Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, e successive integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, istitutiva della Societa' di intermediazione mobiliare (SIM); Visto l'art. 9, quarto comma, del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, in forza del quale le societa' di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate a corrispondere in modo virtuale le tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori; Ritenuta la necessita' di stabilire, ai sensi del citato art. 9 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, le modalita' da osservare per tale sistema di pagamento; Decreta: Art. 1. Le societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono autorizzate a corrispondere in modo virtuale la tassa sui contratti di trasferimento di titoli e valori. Le societa' che intendono avvalersi di tale sistema, anteriormente all'inizio della attivita', devono darne comunicazione all'ufficio del registro territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale, allegando certificazione d'iscrizione all'albo di cui al comma 1. Le stesse societa' devono utilizzare foglietti per contratti di borsa dalle medesime predisposti conformi alle vigenti disposizioni, indicando sugli stessi che la tassa viene corrisposta in modo virtuale ai sensi del presente decreto, nonche' gli estremi di iscrizione all'albo istituito presso la Consob.