IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto 30 dicembre  1923,  n.  3278,  e  successive
modificazioni, concernente le tasse sui contratti di borsa;
  Visto  l'articolo  unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30  giugno  1960,  n.
589, e successive integrazioni;
  Vista  la  legge 2 gennaio 1991, n. 1, istitutiva della Societa' di
intermediazione mobiliare (SIM);
  Visto l'art. 9, quarto comma, del decreto-legge 31 ottobre 1991, n.
348, in forza del quale  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare
possono  essere autorizzate a corrispondere in modo virtuale le tasse
per i contratti di trasferimento di titoli e valori;
  Ritenuta la necessita' di stabilire, ai sensi del citato art. 9 del
decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, le modalita' da osservare  per
tale sistema di pagamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  societa'  di  intermediazione  mobiliare iscritte nell'apposito
albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa (Consob) ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
sono  autorizzate  a  corrispondere  in  modo  virtuale  la tassa sui
contratti di trasferimento di titoli e valori.
  Le societa' che intendono avvalersi di tale sistema,  anteriormente
all'inizio  della  attivita',  devono darne comunicazione all'ufficio
del registro territorialmente competente in  relazione  al  domicilio
fiscale,  allegando  certificazione  d'iscrizione  all'albo di cui al
comma 1. Le stesse societa' devono utilizzare foglietti per contratti
di  borsa  dalle   medesime   predisposti   conformi   alle   vigenti
disposizioni,  indicando  sugli stessi che la tassa viene corrisposta
in modo virtuale ai sensi del presente decreto, nonche'  gli  estremi
di iscrizione all'albo istituito presso la Consob.