IL MINISTRO
                       DELLA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la  legge  12  giugno  1990,  n.  146, ed in particolare gli
articoli 1, 4, 8 e 9;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio
1991 contenente la delega di funzioni del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dagli articoli 8 e 9 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, per  i  casi  di  conflitto  di  lavoro
riguardanti  i  dipendenti  pubblici  dei  comparti  individuati  con
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68;
  Visto il telegramma del 15 novembre 1991 con il quale il Presidente
del Consiglio dei Ministri, in relazione alle  varie  agitazioni  che
interessano  attualmente il settore del trasporto aereo, ha conferito
delega al Ministro dei trasporti, confermando nel contempo la  delega
di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio
1991 riportata al punto immediatamente precedente per i conflitti  di
lavoro  interessanti  il  personale  del  Ministero  dei  trasporti -
Direzione generale dell'aviazione civile;
  Vista la nota del 7 novembre 1991 con la  quale  le  organizzazioni
sindacali  FP/CGIL,  FIT/CISL  e  UIL/Traporti  hanno  comunicato  la
proclamazione degli scioperi nazionali del  personale  dell'Aviazione
civile  del Ministero dei trasporti (CIVILAVIA) dalle ore 14 alle ore
20 del giorno 23 novembre 1991 e dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 3
dicembre 1991;
  Visto il telefax prot. n. 015521/UG del 18 novembre  1991,  con  il
quale   il   Ministro   del   trasporti   ha   chiesto   l'emanazione
dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n.  146,
nella  considerazione  che per gli scioperi in parola - nonostante le
organizzazioni sindacali  promotrici  abbiano  fornito  assicurazioni
circa  alcuni  servizi  essenziali  da  garantire  in  occasione  dei
predetti scioperi - continui  a  permanere  un  fondato  pericolo  di
pregiudizio   grave   ed   imminente   ai   diritti   della   persona
costituzionalmente  garantiti,  in   quanto   i   predetti   scioperi
potrebbero determinare, come verificatosi in occasione del precedente
analogo  sciopero del 29 ottobre 1991, l'inagibilita' degli aeroporti
dell'interno  territorio  nazionale  con   gravissime   ripercussioni
sull'intero  traffico  aereo  nazionale ed internazionale e possibili
conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;
  Viste le deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del  7  novembre  1991
della   commissione   di   garanzia   contenenti  la  "proposta"  per
l'individuazione delle prestazioni indispensabili  da  assicurare  da
parte  delle  diverse  amministrazioni ed aziende che concorrono alla
erogazione  del  servizio  del   traffico   aereo   per   il   giusto
contemperamento   dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con  il
godimento del diritto della liberta' di circolazione;
  Tenuto  conto che nell'incontro tenutosi il 20 novembre 1991 presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  le  organizzazioni  sindacali  promotrici  degli
scioperi in  questione  hanno  confermato  sia  le  proclamazioni  di
sciopero  che  le  relative modalita' di effettuazione, nonostante la
proposta della commissione  di  garanzia  in  precedenza  richiamata,
portata a conoscenza delle citate organizzazioni sindacali;
  Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in
precedenza  menzionate  siano  stati  ritualmente  rivolti,  ai sensi
dell'art.  8  della  legge  n.  146/1990,  inviti  a  desistere   dai
comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non e'
cessata  l'agitazione  e,  conseguentemente, permane la situazione di
pericolo anzidetta, a partire dal  primo  degli  scioperi  proclamati
dalle ore 14 alle ore 20 del giorno 23 novembre 1991;
  Considerata  la  necessita'  di assicurare la salvaguardia di altri
diritti costituzionalmente tutelati nonche'  dell'ordine  pubblico  e
della   sicurezza   della   persona,   che   resterebbero  gravemente
pregiudicati dall'attuazione delle azioni di sciopero in questione (a
partire da quello proclamato per il giorno 23 novembre 1991 dalle ore
14 alle ore 20) a causa delle modalita' delle citate  astensioni  dal
lavoro come indicate dalle organizzazioni sindacali promotrici, cosi'
sbilanciandosi  in  misura  rilevante  ed  irreparabile il necessario
equilibrio tra i  predetti  diritti  e  gli  interessi  di  categoria
espressi  nell'esercizio  del  diritto  di sciopero con le agitazioni
sindacali in atto;
  Attesa altresi', l'urgenza di provvedere  che  impedisce  ulteriori
tentativi   di   conciliazione   del   conflitto   insorto   con   le
organizzazioni  dei  lavoratori  che  hanno  promosso  le  azioni  di
sciopero;
  Ritenuto  che  l'erogazione delle prestazioni indispensabili, cosi'
come  individuate  dalla  commissione  di  garanzia  nella   indicata
"proposta"  formulata  con le richiamate deliberazioni del 23 ottobre
1991 e del 7 novembre 1991,  risulta  adeguata  ad  assicurare  nella
giornata  di sciopero del 23 novembre 1991 - dalle ore 14 alle ore 20
- un livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo,  tale
da  rimuovere  il fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente
agli specificati diritti della persona costituzionalmente tutelati e,
contestualmente,   a    consentire    il    giusto    contemperamento
dell'esercizio  del diritto di sciopero, anch'esso costituzionalmente
tutelato, con il godimento dei diritti di persona;
                               Ordina:
                               Art. 1.
               Adempimenti del Ministro dei trasporti
   1. Il Ministro dei trasporti per il giorno 23 novembre 1991, dalle
ore 14 alle  ore  20  -  periodo  temporale  interessato  dal  citato
sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile
(CIVILAVIA)    del   Ministero   dei   trasporti   proclamato   dalle
organizzazioni sindacali di settore FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti
- e'  tenuto  a  predisporre  le  misure  necessarie  affinche',  con
appositi  contingenti  per  i  turni  lavorativi  di  detto personale
operante nei posti di lavoro  interessati  dal  menzionato  sciopero,
siano   erogate   le   sottoelencate  prestazioni  individuate  nelle
deliberazioni riportate nel preambolo della commissione  di  garanzia
di  cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e considerate
indispensabili per garantire l'adeguato livello di funzionamento  del
servizio  del  trasporto  aereo  atto a rimuovere lo stato di fondato
pericolo del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della  persona
costituzionalmente   tutelati   nonche'   ad   assicurare  il  giusto
contemperamento  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  con   il
godimento dei diritti della persona:
    a) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di Stato, sia
nazionali   che   esteri,  qualificati  come  tali  dalle  competenti
autorita' istituzionali;
    b) il regolare svolgimento della totalita' dei voli militari, sia
nazionali  che  esteri,  compresi  quelli  dei  corpi   militari   ed
assimilabili;
    c) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di emergenza,
intesi  come  voli che si svolgono in particolari condizioni di grave
necessita'  nonche'  della  totalita'  dei   voli   radiomisure   per
interventi straordinari in funzione della esigenza di sicurezza della
navigazione aerea;
    d)  il  regolare  svolgimento  della totalita' dei voli sanitari,
umanitari e di soccorso;
    e) il regolare svolgimento della totalita' dei  voli  programmati
da  e  per  gli  aeroporti  situati nelle localita' interessate dalle
consultazioni elettorali;
    f) il regolare svolgimento della totalita' dei voli da e  per  le
isole  programmati  nelle  fasce orarie piu' frequentate dall'utenza,
che sono comprese tra le ore 17 e le ore 20 del  giorno  23  novembre
1991;
    g) il regolare svolgimento dei voli nazionali di andata e ritorno
lungo  l'asse  Nord/Sud/Nord  nella misura del 50% almeno dei normali
collegamenti  sulla  linea  Nord/Sud/Nord  di  ciascuna   delle   sei
principali  direttrici  valutate  secondo  il volume del traffico con
particolare riferimento ai voli sulla direttrice Roma-Milano-Roma per
i quali deve essere assicurato il regolare svolgimento di  almeno  il
30%  dei  normali  collegamenti  programmati  nelle fasce orarie piu'
frequentate  dall'utenza,  ricomprese  nelle  ore  interessate  dello
sciopero in questione;
    h)  il  regolare  svolgimento dei voli internazionali di andata e
ritorno nella misura di almeno il 50% del totale dei voli programmati
nelle ore interessate dallo sciopero del 23 novembre  1991  lungo  le
direttrici  che  collegano  Roma  e  Milano  con  Parigi, Bruxelles e
Francoforte, con opzione comunque per quelli programmati nelle  fasce
orarie   piu'  frequentate  dall'utenza,  ove  ricomprese  nelle  ore
interessate dalla predetta agitazione sindacale;
    i) il regolare svolgimento di un volo intercontinentale di andata
e ritorno per e da America del Nord, America del Sud, Asia, Africa ed
Australia nonche' il regolare sorvolo ed atterraggio degli aeromobili
decollati oltreoceano che, per  effetto  della  lunghezza  del  volo,
siano partiti entro le ore 23,59 del giorno 22 novembre 1991;
    l)  il  regolare  svolgimento  dei  voli degli aeromobili "cargo"
nazionali ed esteri che trasportino merci deperibili,  animali  vivi,
generi  di  prima  necessita',  medicinali,  merci  necessarie per il
rifornimento delle popolazioni e per  la  continuita'  dell'attivita'
produttiva relativamente alle prestazioni indispensabili;
    m)  il  regolare svolgimento dei voli in corso alle ore 14 del 23
novembre 1991 - momento di inizio della agitazione sindacale  -,  nel
caso in cui si tratti di voli nazionali ed internazionali con stimato
di  arrivo  all'aeroporto  di destinazione, ovvero al punto di uscita
dallo  spazio aereo interessato dal predetto sciopero del 23 novembre
1991, non oltre 30 minuti dall'inizio dello stesso.
  2. Ai fini di cui al comma 1,  il  Ministro  dei  trasporti  vigila
sull'applicazione   delle   disposizioni   contenute  nella  presente
ordinanza.