IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 4, 8 e 9; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 contenente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto il telegramma del 15 novembre 1991 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle varie agitazioni che interessano attualmente il settore del trasporto aereo, ha conferito delega al Ministro dei trasporti, confermando nel contempo la delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 riportata al punto immediatamente precedente per i conflitti di lavoro interessanti il personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile; Vista la nota del 7 novembre 1991 con la quale le organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Traporti hanno comunicato la proclamazione degli scioperi nazionali del personale dell'Aviazione civile del Ministero dei trasporti (CIVILAVIA) dalle ore 14 alle ore 20 del giorno 23 novembre 1991 e dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 3 dicembre 1991; Visto il telefax prot. n. 015521/UG del 18 novembre 1991, con il quale il Ministro del trasporti ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che per gli scioperi in parola - nonostante le organizzazioni sindacali promotrici abbiano fornito assicurazioni circa alcuni servizi essenziali da garantire in occasione dei predetti scioperi - continui a permanere un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in quanto i predetti scioperi potrebbero determinare, come verificatosi in occasione del precedente analogo sciopero del 29 ottobre 1991, l'inagibilita' degli aeroporti dell'interno territorio nazionale con gravissime ripercussioni sull'intero traffico aereo nazionale ed internazionale e possibili conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica; Viste le deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del 7 novembre 1991 della commissione di garanzia contenenti la "proposta" per l'individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare da parte delle diverse amministrazioni ed aziende che concorrono alla erogazione del servizio del traffico aereo per il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della liberta' di circolazione; Tenuto conto che nell'incontro tenutosi il 20 novembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le organizzazioni sindacali promotrici degli scioperi in questione hanno confermato sia le proclamazioni di sciopero che le relative modalita' di effettuazione, nonostante la proposta della commissione di garanzia in precedenza richiamata, portata a conoscenza delle citate organizzazioni sindacali; Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in precedenza menzionate siano stati ritualmente rivolti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, inviti a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non e' cessata l'agitazione e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta, a partire dal primo degli scioperi proclamati dalle ore 14 alle ore 20 del giorno 23 novembre 1991; Considerata la necessita' di assicurare la salvaguardia di altri diritti costituzionalmente tutelati nonche' dell'ordine pubblico e della sicurezza della persona, che resterebbero gravemente pregiudicati dall'attuazione delle azioni di sciopero in questione (a partire da quello proclamato per il giorno 23 novembre 1991 dalle ore 14 alle ore 20) a causa delle modalita' delle citate astensioni dal lavoro come indicate dalle organizzazioni sindacali promotrici, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra i predetti diritti e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio del diritto di sciopero con le agitazioni sindacali in atto; Attesa altresi', l'urgenza di provvedere che impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni dei lavoratori che hanno promosso le azioni di sciopero; Ritenuto che l'erogazione delle prestazioni indispensabili, cosi' come individuate dalla commissione di garanzia nella indicata "proposta" formulata con le richiamate deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del 7 novembre 1991, risulta adeguata ad assicurare nella giornata di sciopero del 23 novembre 1991 - dalle ore 14 alle ore 20 - un livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo, tale da rimuovere il fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente agli specificati diritti della persona costituzionalmente tutelati e, contestualmente, a consentire il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero, anch'esso costituzionalmente tutelato, con il godimento dei diritti di persona; Ordina: Art. 1. Adempimenti del Ministro dei trasporti 1. Il Ministro dei trasporti per il giorno 23 novembre 1991, dalle ore 14 alle ore 20 - periodo temporale interessato dal citato sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (CIVILAVIA) del Ministero dei trasporti proclamato dalle organizzazioni sindacali di settore FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti - e' tenuto a predisporre le misure necessarie affinche', con appositi contingenti per i turni lavorativi di detto personale operante nei posti di lavoro interessati dal menzionato sciopero, siano erogate le sottoelencate prestazioni individuate nelle deliberazioni riportate nel preambolo della commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e considerate indispensabili per garantire l'adeguato livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo atto a rimuovere lo stato di fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati nonche' ad assicurare il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona: a) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di Stato, sia nazionali che esteri, qualificati come tali dalle competenti autorita' istituzionali; b) il regolare svolgimento della totalita' dei voli militari, sia nazionali che esteri, compresi quelli dei corpi militari ed assimilabili; c) il regolare svolgimento della totalita' dei voli di emergenza, intesi come voli che si svolgono in particolari condizioni di grave necessita' nonche' della totalita' dei voli radiomisure per interventi straordinari in funzione della esigenza di sicurezza della navigazione aerea; d) il regolare svolgimento della totalita' dei voli sanitari, umanitari e di soccorso; e) il regolare svolgimento della totalita' dei voli programmati da e per gli aeroporti situati nelle localita' interessate dalle consultazioni elettorali; f) il regolare svolgimento della totalita' dei voli da e per le isole programmati nelle fasce orarie piu' frequentate dall'utenza, che sono comprese tra le ore 17 e le ore 20 del giorno 23 novembre 1991; g) il regolare svolgimento dei voli nazionali di andata e ritorno lungo l'asse Nord/Sud/Nord nella misura del 50% almeno dei normali collegamenti sulla linea Nord/Sud/Nord di ciascuna delle sei principali direttrici valutate secondo il volume del traffico con particolare riferimento ai voli sulla direttrice Roma-Milano-Roma per i quali deve essere assicurato il regolare svolgimento di almeno il 30% dei normali collegamenti programmati nelle fasce orarie piu' frequentate dall'utenza, ricomprese nelle ore interessate dello sciopero in questione; h) il regolare svolgimento dei voli internazionali di andata e ritorno nella misura di almeno il 50% del totale dei voli programmati nelle ore interessate dallo sciopero del 23 novembre 1991 lungo le direttrici che collegano Roma e Milano con Parigi, Bruxelles e Francoforte, con opzione comunque per quelli programmati nelle fasce orarie piu' frequentate dall'utenza, ove ricomprese nelle ore interessate dalla predetta agitazione sindacale; i) il regolare svolgimento di un volo intercontinentale di andata e ritorno per e da America del Nord, America del Sud, Asia, Africa ed Australia nonche' il regolare sorvolo ed atterraggio degli aeromobili decollati oltreoceano che, per effetto della lunghezza del volo, siano partiti entro le ore 23,59 del giorno 22 novembre 1991; l) il regolare svolgimento dei voli degli aeromobili "cargo" nazionali ed esteri che trasportino merci deperibili, animali vivi, generi di prima necessita', medicinali, merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuita' dell'attivita' produttiva relativamente alle prestazioni indispensabili; m) il regolare svolgimento dei voli in corso alle ore 14 del 23 novembre 1991 - momento di inizio della agitazione sindacale -, nel caso in cui si tratti di voli nazionali ed internazionali con stimato di arrivo all'aeroporto di destinazione, ovvero al punto di uscita dallo spazio aereo interessato dal predetto sciopero del 23 novembre 1991, non oltre 30 minuti dall'inizio dello stesso. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.